Cassation appeal dismissed because the appellant, declared bankrupt, lacked standing to sue without a bankruptcy administrator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, a bankrupt individual, lacked the legal capacity to initiate proceedings independently. The appellant's lawyer argued for the right to represent the bankrupt entity, but the court found the lawyer had no authority since the client was already declared bankrupt. Consequently, the appeal was rejected as it should have been filed by the bankruptcy administrator, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 L.F.; The bankruptcy administrator is the sole representative of the bankrupt in proceedings regarding patrimonial rights, rendering the bankrupt person unable to file an independent appeal unless a specific disinterest of the administrator is alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2014/2022 R.G. proposto da GORELLI GIANFRANCO, domiciliato presso lo studio indicato nella PEC del proprio difensore, avvocato ANDREA DE CESARIS (DCSNDR62L08E202I) -ricorrente- contro SABATINI SANTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MARI (MRALSN66B67H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GULINA (GLNFNC69C28I726J) -controricorrente- nonchè contro ANGIOLINI GIOVANNI, NOCCHI LORETTA, ANGIOLINI VANNA, ANGIOLINI ALESSIA, SABATINI SANTINA, NOCCHI GABRIELLA, NOCCHI GIORGIO, NOCCHI MARIA RAFFAELLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1163/2021 depositata il 09/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo In data 20 marzo 1998 Franco Rosi, proprietario dell’immobile costituente il complesso alberghiero “il Gambero” sito in Castiglione della Pescaia, aveva trasferito a Mario Nocchi il medesimo, in costanza di locazione alla società “Il Gambero s.n.c. di Minchella Emilio Alberto C”. Con atto di citazione del 27 luglio 1998, nell’ambito di un precedente e separato giudizio, la società locataria deduceva di essere subentrata dal gennaio 1998 nel contratto di locazione del suddetto complesso alberghiero,e che nel mese di marzo dello stesso anno lo stesso era stato venduto a Mario Nocchi senza che la locataria fosse messa in condizione di esercitare il diritto di riscatto sull’immobile.
Seguivano tre gradi di giudizio per l’avvenuto accertamento, con sentenza di questa Corte n. 19156 del 2005, della lesione del diritto di prelazione e conseguente dichiarazione del trasferimento di proprietà del bene in favore della riscattantesocietà “Il Gambero”. Nell’ambito del presente giudizio la società Il Gambero di Lauri Livia C. s.a.s. impugnava davanti alla Corte di Appello di Firenze la sentenza emessa in data 30.5.2011 dal Tribunale di Grosseto di rigetto della domanda volta alla ripetizione dei canoni corrisposti dal 1998 al 2005 al terzo sig.
Mario Nocchi a titolo di locazione del complesso alberghiero sito in Castiglione della Pescaia, nonché della domanda riconvenzionale da quest’ultimo spiegata. Lamentava che, nelle more del primo giudizio, era stata costretta a versare indebitamente i canoni di locazione e chiedeva la restituzione di quanto asseritamente corrisposto sine titulo. Si costituivano nel giudizio di appello Santina Sabatini nonché Marisa, Maria, Raffaella, Giorgio e Gabriella Nocchi-tutti nella qualità di eredi del Mario Nocchi - , eccependo preliminarmente l’inammissibilità, e in ogni caso l ’ infondatezza nel merito , del gravame.
All’esito dell’interruzione disposta a cagione della morte della sig. Marisa Nocchi, la causa veniva riassunta dalla società Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s., che deduceva di essere succeduta alla società Il Gambero di Lauri Livia C. s.a.s, originaria appellante. Con decreto del 14.05.2020 ritualmente notificato agli appellati, la Corte di Appello di Firenze fissava l’udienza dell’11.11.2020 per la precisazione delle conclusioni e in quest'ultima udienza la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt. 305 e 307, terzo comma, c.p.c.
Avverso la suindicata decisione della corte di merito il Gorelli - in proprio e quale socio unico della società “Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s.”- propone ora ricorso per cassazione, affida to a unicomotivo. Resiste con controricorso la Sabatini - nella qualità - , eccependo pregiudizialmente la nullità o l’inesistenza del ricorso per cassazione e difetto di ius postulandi in ragione dell’ intervenuta declaratoria di fallimento della società “Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s.” e del socio illimitatamente responsabile Gianfranco Gorelli; e, in via subordinata, insiste per l’interruzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di fallimento del socio Gorelli Gianfranco e il decesso di Loretta Nocchi, rimasta contumace nei precedenti gradi di giudizio.
Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. La controricorrente deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. Motivi della decisione Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla proposizione del ricorso per cassazione da parte del Gorelli in proprio e nella qualità di socio unico della società Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s. Con sentenza n. 18 del 2021 il Tribunale di Grosseto, su ricorso promosso dalla Procura ex art. 7 L.F., hadichiarato il fallimento della società Il Gambero di Gorelli Gianfranco, con estensione a quest’ultimo, quale socio illimitatamente responsabile.
La controricorrente lamenta che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal curatore del Fallimento, il quale sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito, ferma la facoltà di quest'ultimo di intervenire “solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge”.Con la conseguenza che essendo stato proposto da soggetto privo della capacità di stare in giudizio, il ricorso per cassazione risulta tamquam non esset, come se il relativo giudizio non fosse mai stato incardinato.
Lamenta che anche la procura speciale rilasciata dal Gorelli al difensore è nulla in quanto conferita da soggetto privo della legitimatio ad processum, essendo al tempo del conferimento del mandato difensivo -contestuale al ricorso per cassazione notificato il 07.01.2022- il Gorelli stato già dichiarato fallito con sentenza del 15.07.2021 pubblicata il 14.09.2021, non potendo lo pertanto rappresentare in giudizio né in proprio né quale successore ex lege della società Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s. L’eccezione è fondata. Risulta documentalmente che al tempo del conferimento del mandato difensivo -contestuale al ricorso per cassazione notificato il 7.1.2022-il Gorelli era stato già dichiarato fallito con sentenza del 15.7.2021 pubblicata il 14.9.2021, sicché il difensore non aveva il potere di rappresentanza in giudizio nell'interesse del Gorelli, né in proprio né quale successore ex lege della società Il Gambero di Gorelli Gianfranco s.a.s. Ai sensi dell'art 43 L.F. il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere pertanto propostodal curatore del Fallimento, il quale sta in giudizio nelle controversie - anche in corso - relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito, ferma la facoltà di quest'ultimo di intervenire limitatamente a talune questioni di cui non vi è allegazione nel presente giudizio.
Pertanto il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, 2° comma, L.F. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, se non allegando un disinteresse degli organi fallimentari (Cass Sez. 3, n. 32634 del 23/11/2023 (Rv. 669504 - 01). Orbene, nella specie il proposto ricorso non reca alcun riferimento a siffattiprofili.
Ne deriva che il ricorso per cassazione, proposto da soggettocome nella specieprivo della capacità di stare in giudizio, è inammissibile. Va infine osservato che la richiesta di interruzione del giudizio formulata per essere nelle more deceduta la sig. Loretta Nocchi va rigettata, non essendo l'istituto dell'interruzione del processo applicabile al giudizio di cassazione caratterizzato da impulso d’ufficio, rispondendo a principio consolidato che la morte di una delle parti intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione non assume rilievo alcun o , né consente l'ingresso nel processo agli eredi della medesima (Cass.
Sez. L., 29/01/2016, n. 1757, Rv. 638717 -01). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello