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Ordinanza — n. 33570/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the court's order on litigation costs was appealable, not directly appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33570/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's order regarding litigation costs was subject to an appeal rather than a direct appeal. The appellant argued for a direct review of the tribunal's decision to allocate costs following a withdrawal of the lawsuit. The court determined that because the judge explicitly compensated the costs rather than merely quantifying them, the decision fell outside the scope of the non-appealable provision and required an appeal instead.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 111, comma 7 Cost.: A judicial order that extinguishes a lawsuit due to withdrawal and simultaneously compensates litigation costs is not non-appealable and cannot be directly appealed to the Supreme Court; it must be challenged via appeal or an action for nullity.

Parole chiave

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litigation costs allocation withdrawal of lawsuit appealable vs non-appealable direct cassation appeal extinction of proceedings azione di manutenzione diritto alla riparazione dell'opera pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misu
art. 306 c.p
art. 380 - bis cod. proc. civ
Considerato che preliminarmente va ricordato che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 - bis cod. proc. civ.
art. 306 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 10/04/2024, n. 9611
Cass., n. 32771 del 2021
civ., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita actio nullitatis o con l'appello se emesso in primo grado (Cass., n. 32771 del 2021, e prima Cass., n.
Cass., n. 26210 del 2009
32771 del 2021, e prima Cass., n. 26210 del 2009, e Cass., n.
Cass., n. 21707 del 2006
26210 del 2009, e Cass., n. 21707 del 2006 in un caso di compensazione); può aggiungersi che alla medesima conclusione conduce pure un’ulteriore constatazione e considerazione: il giudice, nel provvedere, come detto, sulle spese, come osservato anche nel ricorso, non ha richiamato l’ultimo comma dell’art.
Cass., 22/12/2020, n. 29336
Cass., 01/03/2004, n. 4120
Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 38540
Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069
38540, Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.407/2025 R.G. proposto da : MARIOTTINI VIVIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO DE CAROLIS GINANNESCHI, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro FEDERICA MAGNANI -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE GROSSETO n. 184/2024 depositata il 29/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Federica Mangnani conveniva in giudizio Viviana Mariottini esponendo che: - con atto pubblico, Oselia Angelini e la convenuta le avevano venduto un appartamento; - oltre due anni dopo la compravendita e la immissione nel possesso, aveva ricevuto, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cinigiano, un’ordinanza di inagibilità dell’appartamento, a causa di una crepa che interessava la struttura portante e le parti comuni del palazzo; - le relazioni tecniche allegate avevano dimostrato che questo vizio era idoneo a compromettere la stabilità dell’edificio e che, per questa ragione, doveva essere totalmente ristrutturato e, quindi, sostanzialmente demolito e ricostruito, con una spesa che, per la quota dell’acquirente, risultava superiore al prezzo di acquisto; - l’edificio presentava alcuni difetti strutturali indicati dai condomini, segnalati già dal legale di una condomina ad altro condomino proprio nei mesi dell’acquisto di quell’unità immobiliare; - l’appartamento venduto non era idoneo all’uso abitativo; - si era verificata, pertanto, una vendita di aliud pro alio ; chiedeva, dunque, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo versato, e gli ulteriori danni anche non patrimoniali, ovvero, in via subordinata, la condanna al pagamento delle spese di consolidamento; si costituiva Viviana Mariottini eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione di una clausola compromissoria contenuta nell’atto pubblico di vendita; l’attrice depositava istanza di rinuncia agli atti del giudizio e il giudice fissava l’udienza del 29.10.2024 per dedurre in merito; all’udienza la difesa istante confermava la rinuncia agli atti del giudizio e quella convenuta dichiarava di accettare la rinuncia chiedendo che il giudice, a norma dell’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c., volesse condannare la rinunciante a rifondere le spese del giudizio, come da notula; il giudice si riservava e, con ordinanza del 29 ottobre 2024, dopo avere riportato il testo dell’art. 306 c.p.c., senza però il disposto dell’ultimo comma, riteneva che sussistessero i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio in uno alla compensazione integrale delle spese, in considerazione della limitata attività processuale svolta; avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Viviana Mariottini, articolando due censure;

è rimasta intimata Federica Magnani; il consigliere delegato dal Presidente ha proposto la definizione anticipata del giudizio, nel senso dell’inammissibilità del ricorso; la ricorrente si è opposta chiedendo la decisione Collegiale e depositando memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, cod. proc. civ., 111, settimo comma, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese, atteso che la causa era stata introdotta e istruita documentalmente come necessario, sicché avrebbe potuto ridursi ma non escludersi la ripetizione dei compensi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 306, 92, cod. proc. civ., 111, settimo comma, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese al di fuori dei presupposti per farlo.

Considerato che preliminarmente va ricordato che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380 - bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il Consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di legittimità con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez.

U., 10/04/2024, n. 9611); nel merito cassatorio vale ciò che segue; il ricorso è inammissibile, come osservato nella proposta di definizione anticipata; l’ordinanza di compensazione delle spese pronunciata dal Tribunale in prime cure è infatti appellabile; secondo la giurisprudenza di questa Corte, oggetto anche di condivisione dottrinaria, il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione d’inoppugnabilità e il suo carattere decisorio, per la sua attitudine a incidere su diritti, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita actio nullitatis o con l'appello se emesso in primo grado (Cass., n. 32771 del 2021, e prima Cass., n. 26210 del 2009, e Cass., n. 21707 del 2006 in un caso di compensazione); può aggiungersi che alla medesima conclusione conduce pure un’ulteriore constatazione e considerazione: il giudice, nel provvedere, come detto, sulle spese, come osservato anche nel ricorso, non ha richiamato l’ultimo comma dell’art. 306, cod. proc. civ., implicitamente quanto univocamente collocando il proprio provvedimento al di fuori del perimetro di quell’ordinanza inoppugnabile di quantificazione delle spese di lite; ne deriva che anche nel quadro dell’apparenza processuale – secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica di quello operata dal giudice in relazione alla domanda quale individuata, a prescindere dall’esattezza di quanto così statuito (cfr., solo ad esempio, Cass., 22/12/2020, n. 29336, Cass., 01/03/2004, n. 4120) – il provvedimento in parola, in termini impugnatori, era appellabile, e quindi non ricorribile direttamente in sede di legittimità; non deve provvedersi sulle spese di questo grado in mancanza di attività difensiva della parte ritualmente intimata; segue pertanto solamente, per converso, la prevista statuizione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., di cui sussistono i presupposti in ragione delle evidenze riassunte (cfr., Cass., Sez.

U., 13/10/2023, n. 38540, Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misu