Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment. The appellant, representing multiple Di Luca siblings, challenged a Salerno appellate ruling against the local health authority and an individual, but remained silent on the proposal. The court ruled that this silence constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant on the proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 896/2025 R.G. proposto da: DI LUCA VINCENZO, DI LUCA GIUSEPPE, DI LUCA GIUSEPPA, DI LUCA ANGELO, DI LUCA MARCO, DI LUCA FABRIZIO, DI LUCA CARLA, DI LUCA RAIMONDO, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDA VINCENZO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORILLO LUCIA, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro SPINELLI PIETRO -intimato- Numero registro generale 896/2025 Numero sezionale 872/2025 Numero di raccolta generale 33555/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 858/2024 depositata in data 10/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.115,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre contributo forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18/12/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 896/2025 Numero sezionale 872/2025 Numero di raccolta generale 33555/2025 Data pubblicazione 22/12/2025