Decreto — n. 33554/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 792/2025 R.G. proposto da: MONTELEONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato STICCHI DAMIANI ANDREA, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro BAVARO ETTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro D'ALO' CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro Numero registro generale 792/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 TAMBURRANO MAURO EDMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro COMUNE DI GROTTAGLIE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro ALABRESE CIRO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.DI TARANTO n. 290/2024 depositata in data 19/08/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33554/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 792/2025 R.G. proposto da: MONTELEONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato STICCHI DAMIANI ANDREA, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro BAVARO ETTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro D'ALO' CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro Numero registro generale 792/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 TAMBURRANO MAURO EDMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro COMUNE DI GROTTAGLIE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro ALABRESE CIRO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.DI TARANTO n. 290/2024 depositata in data 19/08/2024.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 792/2025 R.G. proposto da: MONTELEONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato STICCHI DAMIANI ANDREA, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro BAVARO ETTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro D'ALO' CIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro Numero registro generale 792/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 TAMBURRANO MAURO EDMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro COMUNE DI GROTTAGLIE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO FRANCESCO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro ALABRESE CIRO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.DI TARANTO n. 290/2024 depositata in data 19/08/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in Numero registro generale 792/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dispositivo, avuto riguardo al fatto che le parti controricorrenti sono tutte assistite dal medesimo difensore ed hanno assunto sostanzialmente la stessa posizione processuale, che ha comportato la trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per un unico compenso professionale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 792/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 33554/2025 Data pubblicazione 22/12/2025