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Ordinanza — n. 33492/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of a judgment's operative part to include an omitted party in cost liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33492/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct the operative section of a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The Ministry of Health and other state bodies argued that the original text incorrectly excluded Dr. Scollo from the list of doctors ordered to pay costs and failed to list the other ministries as joint debtors. The court ruled that these omissions constituted material errors under Article 391-bis of the Civil Procedure Code, as they contradicted the reasoning that Dr. Scollo was excluded only for a specific procedural ground unrelated to cost liability. Consequently, the court ordered the amendment to include Dr. Scollo and the additional ministries in the cost order.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The Court of Cassation may order the correction of a judgment's operative part when a material error exists, such as the omission of a party liable for costs or the incorrect designation of joint debtors, provided the error contradicts the court's reasoning.

Parole chiave

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material error correction operative part amendment cost liability allocation joint and several debt Cassazione ordinanza motivi di cassazione correzione di errore materiale decisioni in materia medica

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso è stato proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 391-bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.
Art. 288 c.p.c.
in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.; lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento; la mancata inclusione, nel dispositivo, della dott.ssa Maria Assunta Scollo tra i ricorrenti soccombenti (difesi dall’Avv.
art. 391-bis c.p
civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso è stato proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 391-bis c.p.c.
art. 288 c.p
in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.; lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento; la mancata inclusione, nel dispositivo, della dott.ssa Maria Assunta Scollo tra i ricorrenti soccombenti (difesi dall’Avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9382/2025R.G. proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato; –ricorrenti – contro Barbieri Giuseppe Carmelo Maria e Pascarella Maria Antonietta(difesi nel procedimento presupposto dall’Avv. Carlo Amoruso); –intimati – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ. e contro Ansali Angela, Campra Donata, Cerrato Guido, Coglitore Raimondo, Comberti Enrico, Ferro Mauro Carlo Giacinto, Furfaro Antonella, Giacco Giuseppe, Giannoni Maria Novella, Iabichella Maria Letizia, Loddo Saverio, Luzza Lucio, Maani Mohsen, Mancini Mario, Mossotti Fabrizio, Musso Giacomo, Ottaviano Salvatore Icaro, Paganelli Roberto, Petrina Francesco, Santelli Antonietta, Scollo Maria Assunta, Silipigni Filippo, Sortino Paolo, Surano Agata, Titone Anna Maria, Valtieri Roberto e Vella Giovanni ( difesi nel procedimento presupposto dall’Avv.

Marco Tortorella); –intimati – per la correzione di errore materiale del l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 10781/2025, pubblicata il24 aprile 20 2 5 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propon gono ricorso ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, che ha ─ tra l’altro e per quanto in questa sede interessa ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Angela Ansali e dagli altri medici in epigrafe indicati, difesi dall’Avv.

Marco Tortorella; con l’istanza di correzione si segnala che, diversamente da quanto affermato nella parte motiva, là dove a pag. 15, par. 2, primo periodo, è scritto «Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella, in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo», nel dispositivo:

a) la condanna alla rifusione delle spese è riferita nominativamente a tutti i predetti ricorrenti tranne che alla dott.ssa Maria AssuntaScollo;

b) la medesima condanna è poi riferita, dal lato attivo, alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e non anche alle altre amministrazioni controricorrenti; queste ultime, pertanto, insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chied ono di « correggere, nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 10781/2025 (pag. 17), in ossequio a quanto affermato in motivazione:

1) L’elenco dei ricorrenti condannati al pagamento dele spese processuali, aggiungendovi il nome della Dott.ssa Scollo Maria Assunta;

2) L’indicazione, in aggiunta alla Presidenza del Consiglio, delle altre Amministrazioni controricorrenti in favore delle quali vengono liquidate le spese del giudizio di legittimità»; gli intimati sono rimastitali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso è stato proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 391-bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.; lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento; la mancata inclusione, nel dispositivo, della dott.ssa Maria Assunta Scollo tra i ricorrenti soccombenti (difesi dall’Avv.

Tortorella), per tal motivo condannati alla rifusione delle spese nei confronti delle amministrazioni controricorrenti, è da ascrivere a mero errore materiale, chiara risultando dalla motivazione la volontà del Collegio decidente di considerare anche la suddetta quale parte pienamente soccombente e come tale tenuta a sopportare, in solido con gli altri ricorrenti, l’onere della rifusione delle spese di resistenza sostenute dallecontroparti; una indicazione di segno diverso non potrebbe trarsi dal fatto che la dott.ssa Scollo è stata invece espressamente esclusa dalla condanna al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tale esclusione trovando in sentenza giustificazione chiaramente separata e distinta dal capo relativo alle spese; tale giustificazione, invero, è univocamente correlata al fatto che con il ricorso essa aveva dedotto un error in procedendo effettivamente nei suoi confronti sussistente (la mancata sua considerazione da parte del giudice d’appello tra i medici appellanti), sebbene non decisivo ex art. 360 - bis n. 2 c.p.c., donde l’implicita valutazione della insussistenza nei suoi confronti dei presupposti della grave e manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione tali da giustificare anche per essa la sanzione processuale; per analoghe considerazioni deve ritenersi altresì ascrivibile ad errore materiale la mancata indicazione, dal lato attivo, tra le parti aventi diritto al rimborso delle spese delle altre amministrazioni controricorrenti, sia pure con vincolo di solidarietà tra le stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri; deve dunque ordinarsi la correzione dei segnalati errori nei termini richiesti, come da dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.

Sez. U. 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, sia corretto nel senso che, dove è scritto, a pag. 17, primo cpv. «Condanna Ansali Angela, Campra Donata, Cerrato Guido, Coglitore Raimondo, Comberti Enrico, Ferro Mauro Carlo Giacinto, Furfaro Antonella, Giacco Giuseppe, Giannoni Maria Novella, Iabichella Maria Letizia, Loddo Saverio, Luzza Lucio, Maani Mohsen, Mancini Mario, Mossotti Fabrizio, Musso Giacomo, Ottaviano Salvatore Icaro, Paganelli Roberto, Petrina Francesco, Santelli Antonietta, Silipigni Filippo, Sortino Paolo, Surano Agata, Titone Anna Maria, Valtieri Roberto e Vella Giovanni, in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …», deve leggersi e intendersi « Condanna Ansali Angela, Campra Donata, Cerrato Guido, Coglitore Raimondo, Comberti Enrico, Ferro Mauro Carlo Giacinto, Furfaro Antonella, Giacco Giuseppe, Giannoni Maria Novella, Iabichella Maria Letizia, Loddo Saverio, Luzza Lucio, Maani Mohsen, Mancini Mario, Mossotti Fabrizio, Musso Giacomo, Ottaviano Salvatore Icaro, Paganelli Roberto, Petrina Francesco, Santelli Antonietta, Scollo Maria Assunta, Silipigni Filippo, Sortino Paolo, Surano Agata, Titone Anna Maria, Valtieri Roberto e Vella Giovanni, in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra di essi, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …»; fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza