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Ordinanza — n. 33477/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against monitoring suit, ruling no interest exists for third party already bound by final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33477/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against a monitoring suit filed by Scala Reale S.r.l. against Stefano Montone and Seflow S.n.c. Montone had previously obtained a final, binding judgment ordering Seflow to pay damages, while Scala Reale was later exonerated from liability in a separate appellate ruling. The court held that Seflow, having already been definitively condemned to pay, lacked any legal interest to seek a direct order for Montone to reimburse Scala Reale. Consequently, the court rejected the claim as devoid of standing and found no legal basis for a direct obligation between the two companies.

Regesto Legislator

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Art. 690 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: A third party who has already obtained a final judgment against a debtor cannot file a monitoring suit to recover funds from that same debtor, as the legal interest required to initiate such proceedings is absent.

Parole chiave

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monitoring suit admissibility legal interest requirement res judicata effect third party standing restitution claim dismissal final judgment binding procedural standing caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 106 c.p
nei confronti di Montone Stefano , avente ad oggetto le stesse somme richieste da Scala Reale S.r.l.,a costituire titolo della garanzia impropria invocata da Stefano Montone nei due precedenti gradi di giudizio ed a fondamento della chiamata in causa exart. 106 c.p.c..
art. 1917 c.c
24707 del 4/12/2015, le Sezioni Unite di questa Corte, c hiamate a stabilire se la chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5195/2024R.G. proposto da Montone Stefano, rappresentato e difes o dall’Avv. Pasquale Fedele , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro Scala RealeS.r.l. e Seflow s.n.c. di Marco Bramè C. ; –intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5351/2023 depositata in data 18dicembre 202 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 dal Consigliere Emilio Iannello. Oggetto Responsabilità civile generale FATTI DI CAUSA 1. Stefano Montone ottenne, con sentenza n. 708 del 2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, la condanna in solido della società Scala Reale S.r.l., di Davide Vignali e della società Seflow S.n.c. di Marco Bramè C. al risarcimento del danno non patrimoniale di euro 8.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Tale decisione fu impugnata dalla società Scala Reale S.r.l. e da Davide Vignali, mentre la Seflow S.n.c. non propose impugnazione; pertanto, nei suoi confronti, la sentenza passò in giudicato. In pendenza del giudizio di appello, Scala Reale S.r.l. pagò al Montone, in data 22 aprile 2013, in esecuzione della sentenza gravata, l'importo di euro 5.580,69 per sorte capitale e di euro 2.568 ,95 per spese legali. Successivamente, con sentenza n. 3462/2016, la Corte d’appello accolse l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da Stefano Montone nei confronti di Scala Reale S.r.l. e di DavideVignali.

2. Scala Reale S.r.l. chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Stefano Montone per la restituzione della somma di euro 5.580,69, versata in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello. L’ingiunto vi si oppose , eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso monitorio, per essere pendente un diverso procedimento di opposizione a precetto da lui proposto avverso l’intimazione avanzata da Scala Reale s.r.l. per la restituzione delle somme medesime; chiese, inoltre , e ottenne di chiamare in causa la Seflow S.n.c. di Marco Bramè C. per essere manlevato e tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale rigetto dell’opposizione.

Scala Reale s.r.l., costituitasi, eccepì l’infondatezza dell’opposizione e dichiarò di voler rinunciare al precetto opposto dal Montone, chiedendo in quel giudizio la cessazione della materia del contendere. Inoltre, estese la domanda proposta col ricorso monitorio nei confronti della chiamata in causa Seflow S.n.c. anche in relazione al pagamento delle spese processuali pagate, in forza della sentenza di primo grado, al procuratore distrattario per euro 2.568,95. Seflow S.n.c., costituitasia sua volta, eccepì l’inammissibilità della chiamata in causa per violazione del ne bis in idem, in quanto era già stata condannata in via definitiva al risarcimento dei danni in favore di Stefano Montone, essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre, eccepì la mancanza delle condizioni di ammissibilità della chiamata in causa, sostenendo che non vi fosse né un litisconsorzio con Scala Reale s.r.l., né una posizione di garanzia.

3. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1509 del 2020, rigettò l’opposizione avverso l’ingiunzione di Scala Reale S.r.l. e la domanda di garanzia nei confronti di Seflow S.n.c. proposta da Stefano Montone, nonché la domanda estesa da Scala Reale s.r.l. nei confronti di Seflow S.n.c., condannando Montone Stefano alle spese di lite in favore di Scala Reale S.r.l. e il Montone e Scala Reale alle spese di lite in favore di SeflowS.n.c. . Ritenne, infatti, che la domanda di manleva fosse inammissibile, poiché i rapporti obbligatori sottesi (risarcimento del danno da una parte e restituzione delle somme dall’altra) erano di natura sostanzialmente diversa e non vi era alcun collegamento negoziale o legale tra di essi. Inoltre, i titoli su cui tali rapporti si fondavano erano distinti: la sentenza di primo grado e la sentenza di appello.

4. Con sentenza n. 5351/2023, resa pubblica il 18 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato tale decisione,rigettando il gravame interposto da Stefano Montone e condannandolo alle spese del grado in favore di Scala Reale S.r.l. e di SeflowS.n.c.. Conformemente al primo giudice ha escluso potesse ravvisarsi una posizione di garanzia in capo alla chiamata in causa, e ciò «per la semplice ragione che all’esito del giudizio di risarcimento danni, intentato da Montone Stefano nei confronti di Seflow S.n.c., Scala Reale S.r.l. e Vignali Davide, unico debitore è risultata proprio Seflow Snc.», dal che ha desunto che «la posizione di debitore principale di Seflow S.n.c. nei confronti di Montone Stefano esclude che essa possa essere anche garante del medesimo debito verso il creditore. In sintesi, il debitore principale non può assommare su di sé anche la posizione di garante del debito cui è obbligato già in via principale, verso il quale il creditore Montone Stefano ha già un titolo esecutivo».

5. Avverso tale decisione Stefano Montone propone ricorso p er cassazione sulla base di un solo motivo. Nessuna delle due società intimate svolge difese nella presente sede.

6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Stefano Montone denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., intervento su istanza di parte e della disciplina dell’istituto della garanzia impropria», lamentandoche erroneamente la Corte d’ a ppello abbia escluso , nella specie,la configurabilità di una garanzia impropria .

Sostiene che: ─ la fattispecie rientra nell’istituto giuridico della chiamata in garanzia impropria nella qualela legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall’affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente tra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio; ─ è proprio la sussistenza dell’obbligo della Seflow S .n.c. nei confronti di Montone Stefano , avente ad oggetto le stesse somme richieste da Scala Reale S.r.l.,a costituire titolo della garanzia impropria invocata da Stefano Montone nei due precedenti gradi di giudizio ed a fondamento della chiamata in causa exart. 106 c.p.c..

2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. 2.1. A doversi dire inammissibile è la prima censura poiché non coglie né il contenuto né la ragione giustificativa della decisione impugnata. La massima, evocatain ricorso, di Cass. Sez. L, Sentenza n. 1375 del 4/02/1993riguarda il concetto e i presupposti della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione declinata con riferimento alla chiamata in garanzia del terzo e da verificare avuto soltanto riguardo a ciò che lo stesso chiamante afferma circa la sussistenza di un obbligo del chiamato ditenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio(vds ., in generale, sul concetto di legittimazione ad agire, Cass.

Sez. U. n.2951 del 16/02/2016); questa è , però , questione che non assume alcun rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato il rigetto della domanda di garanzia non perché abbia negato la legittimazione ad agire del Montone quale chiamante in causa ma perché, nel merito, ha ritenuto infondata tale chiamataper non essere configurabile una posizione di garanzia. 2.2. Ad essere manifestamente infondato è invece il secondo argomento di critica che più propriamente investe tale ratio decidendi. Occorre rammentare che, con sentenza n. 24707 del 4/12/2015, le Sezioni Unite di questa Corte, c hiamate a stabilire se la chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. dovesse qualificarsi come chiamata in garanzia propria o impropria (onde qualificare i poteri del chiamato in sede di impugnazione), dopo aver rifiutato il criterio della previsione normativa espressa cui ricondurre la figura della garanzia, hanno attribuito alla distinzione fra garanzia propria ed impropria un significato meramente descrittivo, ritenendo sufficiente l’esistenza di una connessione meramente fattuale tra domanda principale e domanda di condanna proposta verso il terzo per poter discorrere di garanzia, con conseguenze applicativeriverberantisi:

a) sul piano della deroga di competenza, ex art. 32, estesa anche alla chiamata in garanzia c.d. impropria;

b) in punto di estromissione del garantito, ex art. 108, resa possibile anche in quest’ultimo caso (sempre che il garantito avesse proposto verso il garante solo una chiamata per comunanza, essendo necessario -nell’ipotesi contraria di proposizione di domanda di condanna -la rinuncia alla stessa);

c) rispetto al regime dell’impugnazione della sentenza, ricondotto alla disciplina delle cause inscindibili, exart. 331, anche nel caso di proposizione di chiamata in garanzia c.d. impropria. Per aversi tali effetti è,però, pur sempre necessaria l’esistenza, per l’appunto, (almeno) di una tale connessione puramente fattuale, tale da giustificare, sul piano funzionale, la pretesa del chiamante/garantito di riversare sul chiamato/garantela perdita economica subita a causa della esistenza o del concreto soddisfacimento del diritto di un terzo; connessione da doversi ricercare, sul piano strutturale, in una relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra il diritto del terzo nei confronti del garantito ed il diritto di regresso del garantito verso il garante ( cfr .

Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, cit., Motivi della decisione, parr. 8.1 e 8.2). 2.3. Nella specie,è precisamente tale relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra diritto del terzo verso il preteso garantito e diritto di quest’ultimo verso il preteso garante, chiamato in causa, a non potersi in alcun senso ravvisare. Per effetto della vicenda sostanziale e processuale sopra descritta e che costituisce antefatto di quella qui in esame, il diritto del chiamante (Stefano Montone) nei confronti del chiamato (Seflow s.n.c.) ha origine totalmente diversa e autonoma da quello azionato, con ricorso per d.i., da Scala Reale s.n.c. nei confronti del Montone e nessuna incidenza può assumere sul primo l’accertamento in giudizio di quest’ultimo (ma, in ipotesi, neppure un suo accertamento negativo).

Tanto ciò è vero che il diritto del Montone verso Seflow ha già avuto riconoscimento in giudizio e piena tutela con sentenza di condanna passata in giudicato. 2.4. Sotto questo profilo emerge peraltro, a monte, anche ildifetto di interesse del chiamante alla chiamata in causa del preteso garantito. Se,infatti, una tale chiamata sia da intendere come volta soltanto al fine di ottenere l’accertamento in giudizio dell’obbligo del chiamato di pagare la somma che gli viene chiesta in restituzione dal terzo e se anche lo scopo sia da ritenere quello di ottenere una pronuncia di condanna in tal senso, non potrebbe nonrilevarsi l’assoluta mancanza di interesse, dal momento che una tale tutela, anche in forma di condanna, il Montone l’ha già ottenuta con sentenza passata in giudicato. 2.5.

Ove poi ildiverso intendimento (e il sotteso diverso interesse) del chiamante fosse quello di ottenere una condanna del chiamato a pagare quanto dovutodirettamente al terzo , alla stregua di un accollo liberatorio (ma in tal senso, va detto, non è offerta alcuna specifica indicazione in ricorso), non se ne potrebbero certamente ravvisar e i presupposti. Per effetto della descritta anteatta vicenda processuale Seflow s.n.c. è risultata giudizialmente l’ unica tenuta al pagamento della somma di euro 8.000,00 oltre accessori in favore del Montone;

è stata, invece esclusa la sussistenza di un analogo obbligo, sia pure in via solidale, a carico di Scala Reale S.r.l.. L’obbligo restitutorio di Montone nei confronti di quest’ultima nasce per l’appunto dalla riforma della sentenza che in primo grado aveva condannato al risarcimento anche Scala Reale S.r.l. ; tale riforma, facendo venir meno ex tunce definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, imponeva di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava inprecedenza e a tale effetto è stata direttafondatamente l’azione monitoria proposta da Scala Reale nei confronti del Montone.

Tale vicenda non può,però, in alcun modo interessare Seflow s.n.c., che quella prima decisione non aveva impugnato, né produrre effetto di sorta nei suoi confronti, se non quello di renderla unica obbligata nei confronti del Montone. L’accertato carattere mono-e non plurisoggettivo dell’obbligazione risarcitoria esclude alcun legame o reciproco condizionamento tra le posizioni delle due società.Nessun obbligo, neppure in via di regresso, è configurabile nel rapporto tra Seflow e Scala Reale e prima ancora nessuna relazione giuridicamente rilevante tra le due posizioni quali residuate all’esito dello sviluppo processuale di cui si è detto.

Una condanna diretta di Seflows.n.c. in favore di Scala Reale S.r.l. in tale contesto non avrebbe dunque potuto trovare alcuna giustificazione.

3. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.M rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre