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Ordinanza — n. 33435/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and procedural irregularities under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33435/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay the defendant's legal costs. The plaintiffs argued that the accident was caused by an artificial snowbank created by the ski lift operators, but the lower courts found the defendant liable for failing to warn of the hazard. The Supreme Court rejected the appeal because it was filed late and lacked the required formalities, citing the need for procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; Art. 6 § 1 CEDU: The Court of Cassation may declare a cassation appeal inadmissible for procedural defects, such as late filing or lack of required copies, without violating the right of access to a tribunal, provided the delay does not compromise the essence of the right.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal late filing of cassation procedural irregularities access to tribunal procedural economy legal costs contributo unificato manovra di sorpasso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
Art. 6 § 1 CEDU
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 369 c.p
− dalla violazione dell ’ art. 369 c.p.c.
art. 370 c.p
art. 325 c.p
370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) - mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7339
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22090/2022 R.G. proposto CONSORZIO ESERCENTI IMPIANTI A FUNE SKIRAMA / PLAN DE CORONES –KRONPLATZ – FUNIVIA PLAN DE CORONES S.P.A. – SKISTADL S.A.S. DI HAINZ CHRISTIAN CO., rappresentate e difes e dall ’ avv. Marco Proietti (C.F. PRTMRC81M20H501N), con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro HERMANN JOSEF OBERHAMMER, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Mazzeo (C.F. MZZLHR70H08L219U), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzanon. 97 del 3/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 / 12 /202 5 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; letta la memoria dellericorrenti; RILEVATO CHE Hermann Josef Oberhammer avanzava domanda di risarcimento dei danni occorsi nel sinistro occorsogli del 6 aprile 2013 presso l’area sciistica di Plan de Corones/Kronplatz, sita in Brunico (BZ); durante l’orario di apertura degli impianti da sci, l’attore, mentre stava accompagnando con la propria motoslitta una sua dipendente presso la stazione a monte più vicina, era caduto dal mezzo a causa di un cumulo di neve - non segnalato e non visibile né prevedibile - creato artificialmente dalla Kronplatz Seilbahn AG durante i preparativi per l’evento “Snow Volley”, organizzato dalla Skistadl KG di Hainz Christian Co.; invocava, in conseguenza , la responsabilità risarcitoria, exartt. 2050, 2051 e 2043 c.c., del Consorzio esercenti impianti a fune Skirama / Plan de Corones -Kronplatz, della Funivia Plan de Corones S.p.A. e della Skistadl S.a.s. di Hainz Christian Co.; iconvenuti, nel costituirsi in giudizio, respingevano ogni addebito e articolavano eccezioni preliminari e di merito: in particolare, deducevano che la causa del sinistro era da ascrivere unicamente alla condotta di Hermann Oberhammer, il quale, ben consapevole del divieto di circolare sulle piste con mezzi meccanici non di soccorso nell’orario di apertura degli impianti (divieto stabilito dell’art. 21 della Legge Provinciale di Bolzano del 23 novembre 2010,n. 14), aveva comunque percorso le piste con la propria motoslitta, per giunta a velocità elevata in relazione alle condizioni di visibilità; il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 410 del 20/1/2020, respingeva la domanda attorea;

Hermann Oberhammer proponeva appello, al quale resistevano le odierne ricorrenti; la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 97 del 3/6/2022, riformava la pronuncia di primo grado e dichiarava la responsabilità delle convenute per il sinistro, condannandole al pagamento della somma liquidata nella pronuncia; avverso tale decisione, il Consorzio esercenti impianti a fune Skirama / Plan de Corones -Kronplatz, la Funivia Plan de Corones S.p.A. e la Skistadl S.a.s. di Hainz Christian Co. proponevano ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;

Hermann Josef Oberhammer resisteva con controricorso; le ricorrenti depositava no memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché il ricorso è improcedibile; − infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dalle stesse ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la sentenza che è stata «notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 21.06.2022»; v. pag. 2 dell’atto introduttivo): nel fascicolo del giudizio si rinviene la relata (priva di data) della notificazione compiuta dal legale della parte vittoriosa in secondo grado, ma manca il messaggio di ricezione della p.e.c., sicché non è possibile verificare la data della notifica stessa;

− dalla violazione dell ’ art. 369 c.p.c. deriva l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) - mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);

− come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ’ Uomo del 23 maggio 2024 -Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) - la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento.

Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito.

Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione ….

Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84); − neppure soccorre la parte ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 12/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/7/2023 (era martedì 2/5/2023 il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione);

− in conclusione, come già statuito da questa Corte, «la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite (neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discussione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, anche alla luce dei principi nelle more espressi dalla Corte EDU» (così Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7339); − all ’ improcedibilità del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;

− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara improcedibileil ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro,a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrentied al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso arti