Cassation appeal dismissed due to settlement agreement removing the appellant's interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant signed a settlement agreement with the opposing party, thereby eliminating his interest in the litigation. Although the lower courts had ordered eviction and damages for unpaid rent, the parties subsequently reached a transactional agreement that nullified the enforceability of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the procedural requirement of standing was no longer met, leading to the dismissal of the cassation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A settlement agreement reached between the parties after the filing of a cassation appeal removes the appellant's interest in the decision, rendering the appeal inadmissible for lack of standing.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19632/2022 R.G. proposto da : ISHAQ NADEEM, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERCARLO MAGNI -ricorrente- contro ROBERTO GUATTO -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n.242/2022, depositata il 16/6/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA 1. Laura Furlan intimò sfratto per morosità a Ishaq Nadeem , deducendo che non le avesse corrisposto il canone di un contratto di locazione da ottobre 2019 a maggio 2020. Il Tribunale di Udine, accertata la nullità del contratto per omessa registrazione, nondimeno condannò il Nadeem al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo dello stesso.
2. La Corte d’appello di Trieste confermò la sentenza di primo grado. 3.Ishaq Nadeem ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, deducente la “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione agli articoli 981 c.c., 999 c.c. e 1602c.c. e comunque violazione e/o falsa applicazione degli articoli 981 c.c., 999 c.c. e 1602 c.c.”. Roberto Guatto (erede di Laura Furlan) è rimasto intimato.
4. In data 3 / 9 /202 5 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.,dando atto dell’avvenuta stipulazione, tra le parti, di un accordo transattivoe dichiarando, conseguentemente, di non avere “più interesse a coltivare il presente giudizio, onde chiede che la Corte di cassazione dichiari la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, che ha determinato il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione (…)” (pag. 2 della memoria suddetta). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L a produzione in giudizio (in uno con la memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.), da parte del ricorrente, dell’accordo transattivo raggiunto con la controparte, surroga la mancata relativa sottoscrizione (Cass., n. 1525/2018), evidenziandoil sopravvenuto difetto di interesse dello stesso alla decisione del ricorso.
2. N on vi è luogo a liquidazione delle spese, essendo rimasto il Guatto intimato. 3.Non rientrando la decisione in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), non vi è luogo all'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., S ez. un. , n. 4315/2020). P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera