Ordinanza — n. 33311/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2023 R.G. proposto da: MUSTO PASQUALE, MUSTO GIOVANNI, MUSTO GAETANO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA S. LUCIA 107, presso lo studio dell’avvocato Carlo DE MAIO (DMECRL61L18F839H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO RUSSO (RSSMSM79C23F839G) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO, 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELLEI (BLLSFN72H44H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE LIGUORI (LGRCMN62S03F839F) -controricorrente- nonchè contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2554/2023 depositata il 06/06/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2901 c.c; Ordinanza — n. 33311/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Accoglieva la domanda proposta nei confronti di Giovanni Musto e, per l’effetto, lo condannava al pagamento della somma di euro 235.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo. Rigettava le domande di simulazione proposte dalla Banca nei confronti di Giovanni, Gaetano e Pasquale Musto (nato nel 1978). Accoglieva le domande revocatorie, ai sensi della norma di cui all’art.2901 c.c., proposte da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di Giovanni, Gaetano e Pasquale Musto (nato nel 1978) parte degli atti di alienazione e provvedeva sulle spese di lite.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2023 R.G. proposto da: MUSTO PASQUALE, MUSTO GIOVANNI, MUSTO GAETANO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA S. LUCIA 107, presso lo studio dell’avvocato Carlo DE MAIO (DMECRL61L18F839H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO RUSSO (RSSMSM79C23F839G) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO, 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELLEI (BLLSFN72H44H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE LIGUORI (LGRCMN62S03F839F) -controricorrente- nonchè contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2554/2023 depositata il 06/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con l’atto di citazione in data 26.4.2016 la Banca Monte dei Paschi di Siena esponeva di essere creditrice della Società Mercatutto S.r.l. della complessiva somma di €. 235.000,00 quale importo portato da una cambiale all’ordine della banca emessa dalla debitrice (dichiarata fallita in data 7.7.2011) e recante le sottoscrizioni per avallo di Giovanni Musto nato a Napoli l’1.11.1951, Pasquale Musto nato a Napoli il 5/12/1956 e Antonio Musto nato a Napoli il 4.10.1960.
L’attrice proponeva pertanto azione nei confronti dei già menzionati avallanti per il pagamento della predetta somma di € 235.000,00. Aggiungeva che i convenuti Giovanni, Pasquale (1956) e Antonio Musto avevano posto in essere numerosi atti dispositivi di natura patrimoniale per sottrarre gli immobili alla garanzia del credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e degli altri creditori. La Banca pertanto conveniva innanzi al Tribunale Pasquale Musto (1956), GiovanniMusto e Musto Antonio , la società GAMUS di Musto Gaetano C.
S.a.s., Pasquale Musto (1978) , Gaetano Musto e Rosaria Sica, per sentir condannare Pasquale (1956), Giovanni e Antonio Musto al pagamento della somma di € 235.000,00 e dichiarare la nullità per simulazione nei confronti della Banca di un serie di atti di vendita; in via gradata, per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti della Banca, degli stessi atti dispositivi. Si costituivano in giudizio i convenuti Pasquale (1978), Gaetano, e GiovanniMusto, quali parti di alcuni atti dispositivi ed impugnavano sotto diversi profili la domanda proposta dalla Banca;
Giovanni Musto, disconosceva la sottoscrizione per avallo della cambiale ad esso riferita ed eccepiva l’estinzione della pretesa creditoria della Banca nei suoi confronti; tutti i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti per la domanda di simulazione o di inefficacia, insistendo pertanto per il rigetto di ogni domanda proposta dalla Banca. Con sentenza del 16/07/2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibili le domande proposte da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., aventi ad oggetto la simulazione e, in subordine, la revocatoria di alcuni atti.
Accoglieva la domanda proposta nei confronti di Giovanni Musto e, per l’effetto, lo condannava al pagamento della somma di euro 235.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo. Rigettava le domande di simulazione proposte dalla Banca nei confronti di Giovanni, Gaetano e Pasquale Musto (nato nel 1978). Accoglieva le domande revocatorie, ai sensi della norma di cui all’art.2901 c.c., proposte da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di Giovanni, Gaetano e Pasquale Musto (nato nel 1978) parte degli atti di alienazione e provvedeva sulle spese di lite.
Giovanni, Pasquale (1978) e Gaetano Musto impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli del 16/07/2021, chiedendone la riforma. Nel giudizio di appello, si costituiva la SIENA NPL 2018 S.r.l. in ragione della titolarità del credito nei confronti della Mercatutto S.r.l. e del garante Giovanni Musto esponendo che a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell’art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia aveva acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, la titolarità “pro- soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell’atto di cessione.
Con sentenza emessa del 06/06/2023 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’interventore. Avverso tale decisione Giovanni, Pasquale (1978) e Gaetano Musto propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la società SIENA NPL 2018 S.r.l. Motivi della decisione Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art.390 cpc, in considerazione del fatto che è stato raggiunto un accordo con la Siena NPL 2018 S.r.l.
Pertanto, ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 06.06.2023 a ciò a definizione del procedimento sub RG 770/2022, pendente innanzi a questa Corte (RG 18354/2023). La rinuncia non risulta accettata. Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così dec