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Ordinanza — n. 33258/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows material error correction for omitted defense attorney fee deduction in civil proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33258/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The defense attorney, acting as an antistatary, had requested the deduction of fees from the opposing party's awarded costs, but the court failed to include this instruction in its ruling. The court ruled that the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code is the appropriate remedy in this scenario. Consequently, the court ordered the amendment of the original order to ensure the defense attorney's fees are properly deducted from the awarded sum.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the material error correction procedure constitutes the available remedy for omitted requests by defense attorneys for fee deduction, ensuring the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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material error correction defense attorney fees antistatary deduction Cassation procedure litigation costs allocation omitted instruction Civil Procedure Code correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2 c.p.c.
civ., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12437 del 2017
Cass. n. 5082 del 2024
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11192/2024 R.G., proposto da Avv. Emilio Bernardi, in qualità di difensore e procuratore speciale antistatario diValtere Scimia, controricorrente nel proc. iscritto al n° 777/2021 Reg Gen., definito da questa Corte con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10161; -ricorrente- nei confronti di Giuseppe Carraro Moda, Marco Carraro Moda;Luca Giannangeli; Stefano Vittorini; -intimati- per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10161/2024, depositata in data 15 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal Consigliere Paolo S paziani .

Rilevato che: L’Avv. Emilio Bernardi, quale difensore e procuratore speciale di Valtere Scimia ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 10161/2024, emessa da questa Corte in data 15 aprile 2024, nella parte in cui non ha disposto, nel dispositivo, nel liquidare le spese del giudizio in favore del controricorrente Valtere Scimia, la distrazione a favore del difensore, Avv. Emilio Bernardi, il quale si era dichiarato antistatario , facendone richiesta nel controricorso. Ritenuto che: ilricorso è fondato; incaso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.(che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017 e 5082 del 2024); nella specie, come detto, il difensore del contro ricorrente Valtere Scimiaaveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate a Valtere Scimia omettendo di disporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo.

Per Questi Motivi La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 10161/2024, depositata il 16 aprile2024, nel senso che alla statuizione ivi contenuta, nel primo capoverso,del tenore “Condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Luca Giannangeli e di Valtere Scimia in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi e, in favore di Stefano Vittorini, in Euro 6.200,00 per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.”, sia aggiunto il seguente periodo:

“Dispone che le spese liquidate al controricorrente Valtere Scimia siano distratte in favore del suo difensore, Avv. Emilio Bernardi, dichiaratosi antistatario”. C