Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Sonia Berchielli, represented by Patrizio Pellegrini and Giuliano Scarselli, submitted a declaration of renunciation on September 23, 2025, which the court verified against procedural requirements. Since the appellees, Carla Perini Dioscoridi and Allianz s.p.a., did not respond, the court ruled that no further proceedings were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished by the appellant's valid renunciation, terminating the proceedings without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15 943 /20 2 3 R.G., proposto da Sonia Berchielli; rappresentata e difes a da gli Avvocati Patrizio Pellegrini e Giuliano Scarselli, in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Carla Perini Dioscoridi; Allianz s.p.a.; -intimate- per la cassazione della sentenzan. 1061 / 202 3 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 18maggio 2023. Rilevato che: Sonia Berchielli ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze 18 maggio 2023, n. 1061; non hanno risposto le intimate Carla Perini Dioscoridi e Allianz s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scrittené sono state depositate memorie dalle parti.
Considerato che: in data 23 settembre 2025 è stata depositata,da parte dei difensori della ricorrente, dichiarazione di rinuncia al ricorso , da lei anche personalmente sottoscritta; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; poiché le intimate non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stesso. Per Questi Motivi La Corte dichiara estintoper rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,