Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually accepted termination of proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after both the appellant and respondents formally withdrew the litigation. The parties submitted a joint act of renunciation and acceptance, fulfilling the legal requirements for terminating the case. Consequently, the court dismissed the appeal without ruling on the merits or ordering additional costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal, the judgment is extinguished and no further proceedings are necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10404/2022 R.G. proposto da : CICCARELLI SECONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MARIA BETTONI -ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUZI -controricorrente – contro GABRIELE ANGELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO NUCERA -controricorrente – nonché contro VINCENZO SILENZI -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 1148/2021 depositata il 19/10/2021. R.g. n. 10404 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore:
C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA Secondo Ciccarelli ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1148/2021 pubblicatail 19/10/2021. Rispondono con separati controricorsi l’Allianz S.p.a. e Gabriele Angelici. Vincenzo Silenzi, già contumace in fase d’appello, è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato per la trattazione nell’adunanza camerale del 16/12/2025 alla quale il Collegio lo ha trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente e i controricorrenti hanno, a mezzo dei rispettivi difensori, nell’imminenza dell’adunanza camerale del 16/12/2025 depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuali accettazioni. Da tali att i risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore del ricorrente e dai difensor i dei controricorrenti, sono rituali. A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi stante l’adesione alla rinuncia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi –tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 -01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. R.g. n. 10404 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. Valle Così deciso in Roma, nella camera di co