Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The material facts show that the appellant, represented by Karim Ivan Garola, did not act within the required timeframe, while the respondent, Blazenska Eva Maria Pane, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for closure within 40 days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15528/2025 R.G. proposto da: PANE LUIGI, AMANOVA AINUR, rappresentati e difesi dall'avvocato KARIM IVAN GAROLA -ricorrenti- contro BLAZENKA EVA MARIA PANE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO DE LODI unitamente all’avvocato GIAMMATTEO RONA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1158/2025 depositata il 24/4/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15528/2025 Numero sezionale 865/2025 Numero di raccolta generale 32977/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente BLAZENKA EVA MARIA PANE, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BLAZENKA EVA MARIA PANE. Roma, 17/12/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 15528/2025 Numero sezionale 865/2025 Numero di raccolta generale 32977/2025 Data pubblicazione 17/12/2025