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Ordinanza — n. 32875/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Supreme Court order to add lawyer's fee deduction clause due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous order regarding the allocation of litigation costs. The original decision omitted the clause for deducting fees payable to the defense lawyer of the opposing parties, a mistake identified by the defense counsel. The court ruled that such omissions must be corrected via the material error procedure rather than standard appeals to ensure rapid execution of the lawyer's rights.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In cases of clerical omissions regarding the allocation of litigation costs, the material error procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure is the exclusive remedy, ensuring rapid execution of the lawyer's rights without resorting to ordinary appeals.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation lawyer fee deduction clerical omission remedy Cassation procedure rules correzione di errore materiale revisione processuale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che nel costituirsi nel giudizio iscritto al R.G.
Art. 93 cod. proc. civ.
Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod.
Art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/05/2017, n. 12437
(ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;
Cass. 24/02/2016, n. 3566
Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n.
Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037
3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass.
Cass. 16/01/2024, n. 1625
16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass.
Cass. 29/07/2024, n. 21170
1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n.
Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 14839/2024R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13104/2024, emessa in data 13 maggio 202 4 sul ricorso iscritto al n. 23786/2021R.G., già pendente tra PUGLISI IGNAZIO, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO SPORTIVO CICLI PUGLISI, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Loasses –ricorrente – e da CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Francesco Ortoleva –ricorrente successivo – contro MARCHESE GRAZIA, QUESTORINO VANESSA, QUESTORINO DANIELA, QUESTORINO MARIA E QUESTORINO ELENA, TUTTE CORREZIONE ERRORE MATERIALE –OMESSA DISTRAZIONE SPESE DI LITE r.g. n. 14839/2024 Cons. est. Raffaele Rossi QUALI EREDI DI QUESTORINO SALVATORE, rappresentate e difese dall’Avv. Giovanni Cannata –controricorrente ad ambedue i ricorsi – nonché contro VITTORIA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Loasses –controricorrente al ricorso successivo – nonché contro COMUNE DI VALVERDE UNIONE AMATORI DEL CICLISMO EUROPEO –UDACE CSAIN SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ITALIANA ASSICURAZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI –intimati – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ;

Rilevato che con ordinanza n. 13104/2024pubblicata in data 13 maggio 2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 23786/2021, ha – tra le altre statuizioni – dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Città metropolitana di Cataniae condannato quest’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i Grazia Marchese, Vanessa Questorino, Daniela Questorino, Maria Questorino ed Elena Questorino; a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito didette controricorrenti e per la trattazione di essa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla qualeil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; r.g. n. 14839/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che nel costituirsi nel giudizio iscritto al R.G. n. 23786 dell’anno 2021, l’Avv. Giovanni Cannata , difensore de lle controricorrent i Grazia Marchese, Vanessa Questorino, Daniela Questorino, Maria Questorino ed Elena Questorino, formulò, nel controricorso d i resistenza alla impugnazione di legittimità spiegata dalla Città metropolitana di Catania, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente p er mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;

Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 13104/2024, con l’aggiunta della clausola di distrazione , sia nella motivazione che nel dispositivo , secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza; r.g. n. 14839/2024 Cons. est. Raffaele Rossi poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez.

U, 14/11/2024, n. 29432; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. dispone la correzione della ordinanza n. 13104/2024 emessa da questa Corte in data 13 maggio 2024, nel senso che - in motivazione, alla pagina 8, rigo quindici , dopo le parole «ricorsi», siano aggiunte le parole «, con distrazione delle spese poste a carico della Città metropolitana di Catania in favore del difensore delle controricorrentiindicato in epigrafe»; - in dispositivo, alla pagina 9 , rigo diciotto , dopo le parole « di legge» sia aggiunta la frase «, con distrazione in favore del difensore costituito, Avv.

Giovanni Cannata, per dichiarazione di anticipo res