Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for failing to prove factual error regarding missing digital signature on appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Leonilda De Luca's revocation appeal inadmissible due to a failure to meet the specific requirements for proving a factual error. Although De Luca argued that a digital signature existed on the appeal act, she failed to produce the relevant case file containing the act in question. The court ruled that such an error must be identified by comparing the contested judgment with the original case files, not by documents submitted for the first time in the revocation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.: A revocation appeal alleging a factual error must be based on a specific perception of the case facts evident in the original case files, and cannot rely on documents produced for the first time in the revocation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal factual error digital signature case file production specificity requirement onere di specificità perception of facts difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, para. 1, no. 4 c.p.c.
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, deducente errore di fatto exart. 395, primo comma, num.
Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.
10517); il motivo in vaglio si rivela, pertanto, inosservante dell’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. 115/2002
Raffaele Rossi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 395 cod. proc. civ
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, deducente errore di fatto exart. 395, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/07/2023, n. 20345
Cass. 21/05/2015, n. 10517
Cass. 21/05/2015, n. 10517); il motivo in vaglio si rivela, pertanto, inosservante dell’onere di specificità prescritto dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21548/2023R.G. proposto da DE LUCA LEONILDA, rappresentato e difeso dall ’ Avv. Fabio Frattegiani -ricorrente - contro MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 4937/2023della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 6luglio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI .

REVOCAZIONE r.g. n. 21548/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che con sentenza n. 388/2023, la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello interposto da Leonilda De Luca avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19543/2021 la quale -pronunciando sull’impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata alla De Luca da Agenzia delle Entrate Riscossione a garanzia di un credito vantato dall’allora Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare -aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannatol’attrice De Luca alla refusione delle spese di lite in favore delle pubbliche amministrazioni convenute; a fondare l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte capitolina rilevò la mancata apposizionedella firma digitale su ll’atto di appello;

Leonilda De Luca formulò istanza di revocazione della sentenza, dichiarata inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata; Leonilda De Luca ricorre quindi per cassazione avverso quest’ultima pronuncia, affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, succeduto al Ministero in origine convenuto; non svolge difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossione; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che con l’unico motivo di ricorso, deducente errore di fatto exart. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., parte ricorrente sostiene che «la affermazione contenuta in sentenza in merito alla assenza di sottoscrizione del difensore sull’atto di appello notificato deve ritenersi errata, poiché la firma digitale è presente in atti, secondo il corretto procedimento di verifica della firma alla data (2022) e ciò è attestato r.g. n. 21548/2023 Cons. est. Raffaele Rossi dal certificato temporale della firma (all. n. 3 giudizio rg. 1876) […] nonché dalla certificazione di conservazione digitale a norma di legge della marca temporale»; la doglianza è inammissibile; così testualmente la pronuncia gravata motiva l’inammissibilità della revocazione:

«reputa la Corte che l’errore denunciato non integri un errore di fatto revocatorio poiché, dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall’attrice (che non ha prodotto il fascicolo di parte del giudizio n. 609/2002 R.G., sebbene indicato nell’indice, doc. 5), emerge che le copie informatiche dell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19543/2021, notificate a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero e all’Agenzia delle entrate - Riscossione il 27.1.2022, sono effettivamente prive della firma digitale del difensore, mentre l’errore denunciato dovrebbe desumersi dai documenti depositati per la prima volta nel presente giudizio»; appare dirimente in siffatta –pur sintetica, ma esaustiva – trama argomentativa il rilievo della mancata allegazione, a suffragio della richiesta di revocazione, del fascicolo di parte relativo al giudizio di appello, fascicolo contenente l’atto tacciato di carenza di sottoscrizione nella sentenza in tal guisa impugnata: omessa produzione che, ad avviso della Corte territoriale, non consente di verificare l’esistenza dell’errore revocatorio denunciato sulla sola base degli atti della causa di appello, dovendosi all’uopo (ma in maniera inammissibile , e ciò spiega il reso dictum) far ricorso ai documenti depositati «per la prima volta» in sede di revocazione; orbene, si tratta di una considerazione conforme a diritto: per fermo orientamento di nomofilachia, infatti, l’errore di fatto ex art. 395 cod. proc. civ. si concreta in una svista percettiva, cioè a dire in una erronea (essenziale e decisiva) percezione dei fatti di causa che si r.g. n. 21548/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi evinca, in via immediata e diretta, dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti del giudizio dalla stessa definito; si tratta –soprattutto –di una considerazione in alcun modo attinta criticamente dal motivo di ricorso per cassazione, con cui l’impugnante, ben lungi dall’avversare il (decisivo, nella prospettiva della sentenza qui gravata) rilievo della mancata produzione del fascicolo dell’appello, replica e reitera la tesi (già sottoposta al giudice della revocazione) della idoneità dei documenti prodotti in sede di revocazione a provare l’apposizione della firma digitale sull’atto di appello (argomenta da Cass. 14/07/2023, n. 20345;

Cass. 21/05/2015, n. 10517); il motivo in vaglio si rivela, pertanto, inosservante dell’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., non esprimendo una censura precisa, puntuale e pertinente alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del gradosegue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso ; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; r.g. n. 21548/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma