Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32808/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses indirect enrichment claim against insolvent third party who acquired property via mother's sale.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32808/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Arturo Tarantino's appeal against the appellate court's decision to dismiss his indirect enrichment claim against Giovanni Buffelli. The facts show Marcello Tarantino received money from Buffelli to pay for his mother's and brother's real estate, which was then sold to them, while Marcello became insolvent. The court ruled that the action under Article 2041 of the Civil Code is not admissible against a third party who acquired the property through a separate economic operation distinct from the original debtor's relationship with the claimant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2041 cod. civ.; In indirect enrichment cases, the action is not admissible against a third party who acquired the asset through a distinct economic operation unrelated to the original debtor's contractual or legal relationship with the claimant.

Parole chiave

Generato dall'IA
indirect enrichment Article 2041 Civil Code insolvent third party real estate acquisition separate economic operation substitute liability Cassation dismissal azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2041 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE I) L’unico motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 2041 cod. civ. (anche con riferimento agli artt.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte del la ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis dello stesso art. 13
4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte del la ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2932 cod. civ
distaccata di Galatina, l’azione di esecuzione in forma specifica in base all’art. 2932 cod. civ., in ordine alla quale i convenuti, nel costituirsi, dedusserodi non avere mai sottoscritto il detto contratto preliminare e di non avere ricevuto le somme di danaro in quest’ultimo indicate.
art. 2041 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE I) L’unico motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 2041 cod.
art. 2041 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE I) L’unico motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 2041 cod. civ.
art. 2932 c.c
distaccata di Galatina, l’azione di esecuzione in forma specifica in base all’art. 2932 cod.
art. 579 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, n. 24772 del 2008
, laddove è previsto l’obbligo di indennizzo a carico del terzo acquirente nel caso di acquisito a titolo gratuito, e ciò in aderenza alla giurisprudenza nomofilattica di questaCorte (Cass., Sez. U, n. 24772 del 2008, cit.
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito del ricorso deve da rsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte del la ricorrente , ai sensi dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

2025 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18617/2024 R.G. proposto da : TARANTINO PANTALEO ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ABATE, con domicilio digitale come per legge –ricorrente – contro BUFFELLI GIOVANNI, rappresentatoe difeso dall’avvocato CLAUDIO CIARDO(CRDCLD64P12A184F), con domiciliazione telematica come per legge –controricorrente – nonchécontro TARANTINO MARCELLO CARMINE –intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d ’ APPELLO di LECCE n. 62/2024 depositata il 25/01/2024;

R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025dal Consigliere relatore Cristiano Valle; sentito il Pubblico Ministero in persona del S ostituto P rocuratore Generale M auro Vitiello , che ha concluso per l ’ inammissibilità del ricorso; sentito l’avvocato Marco Francolini , per delega orale dell ’ avv ocato Salvatore Abate, per i l ricorrente , che si riporta agli atti ed insiste per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1) Marcello Carmine Tarantino, a seguito di complesse vicende giudiziali e stragiudiziali, dipanatesi attraverso un preliminare di vendita di due immobili da parte di sua madre Maria Iolanda Chiriacò e di suo figlio Pantaleo Arturo Tarantino in favore di Giovanni Buffelli, incassò da questi oltre cinquantaseimila euro, portati da assegni circolari, e con detta somma, tra l’altro,saldò il prezzo di vendita dei detti due immobili, sottoposti ad esecuzione immobiliare nei su o i confronti presso il Tribunale di Lecce, che vennero aggiudicati definitivamente a sua madre Iolanda Chiriacò e a suo figlio Pantaleo Arturo Tarantino, che erano, all’epoca dell’incasso delle somme, aggiudicatari provvisori.

Il preliminare di vendita da parte della Chiriacò e del Pantaleo Arturo Tarantino rimase inadempiuto, poiché questi non trasferirono gli immobili al promissario acquirente. Giovanni Buffelli propose nei confronti degli stessi, dinanzi al Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, l’azione di esecuzione in forma specifica in base all’art. 2932 cod. civ., in ordine alla quale i convenuti, nel costituirsi, dedusserodi non avere mai sottoscritto il detto contratto preliminare e di non avere ricevuto le somme di danaro in quest’ultimo indicate.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4069 del 31/08/2015, dopo avere espletato consulenza tecnica di ufficiografologica (che aveva accertato la non riconducibilità a Maria Iolanda Chiriacò e Pantaleo R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore: C. Valle Arturo Tarantino delle firme apposte sul preliminare), rigettò la domanda, condannando ilBuffelli al pagamento delle spese .

2) Giovanni Buffelli convenne allora in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Marcello Carmine Tarantino , Maria Iolanda Chiriacò e Pantaleo Arturo Tarantino per sentire (tra l ’ altro) condannare il primo alla restituzione della somma di € 56.000,00, oltre interessi e risarcimento danni, e il terzo, in via sussidiaria ex art. 2041 c.c. e – in quanto terzo arricchito – per l ’ ipotesi di insolvenza del primo, alla restituzione della somma di € 24.692,44, oltre interessi. Il Buffelli ottenne, dallo stesso Tribunale, su ricorso cautelare,un sequestro conservativo sui beni mobili e immobili in danno di Marcello Carmine Tarantino.

In corso di causa la Chiriacò decedette, lasciando eredi testamentari i suoi nipoti, tra i quali Pantaleo Arturo Tarantino. Il Tribunale, nel contraddittorio con Pantaleo Arturo Tarantino e Marcello Carmine Tarantino, accolse la domanda restitutoria nei confronti di quest’ultimo, condannandolo al pagamento della somma di euro 56.000,00, nonché dell ’ ulteriore somma di euro 5.755,48, oltre interessi su entrambi gli importi, ma dichiarò inammissibile la domanda nei confronti di Pantaleo Arturo Tarantino e rigettò la riconvenzionale da questi dispiegata, compensando le spese nei rapporti tra il Buffelli e Pantaleo Arturo Tarantino e gravando Marcello Carmine Tarantino delle spese del grado.

3) Giovanni Buffelli propose impugnazione e la Corte d’appello di Lecce, nel ricostituito contradditorio con Pantaleo Arturo Tarantino e nella contumacia di Marcello Carmine Tarantino, ha, con la sentenza n. 62 del 25/01/2024, accolto la domanda e condannato Pantaleo Arturo Tarantino al pagamento, in favore di Giovanni Buffelli, della somma di euro 24.692,44, «in via sussidiaria e per la ipotesi di insolvenza, anche parziale»,di Marcello Carmine Tarantino. R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore: C. Valle 4) Pantaleo Arturo Tarantino propone ricorso per cassazione articolato su di un motivo per violazione e falsa applicazione dell’art.2041 cod. civ. , in quanto la norma non sarebbe applicabile all’arricchimento cd. indiretto.

Giovanni Buffelli si è difeso con controricorso e ha depositato memoria per l’udienza di discussione. Marcello Carmine Tarantino è rimasto intimato. All’udienza del 19/11/2025 il Procuratore generale ha ribadito le conclusioni, già depositate in forma di memoria, di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ha trattenuto, quindi, la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I) L’unico motivo di ricorso pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 2041 cod. civ. (anche con riferimento agli artt. 2038 e 2042 cod. civ. ) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.

Il ricorrente afferma che nel caso di specie l’azione di ingiustificato arricchimento, di cui all’art. 2041 cod. civ., proposta da Giovanni Buffelli è stata illegittimamente ritenuta fondata, da parte della Corte territoriale, nei suoi confronti, post o che manca qualsivoglia rapporto «di correlatività, diretta ed immediata, tra arricchito e depauperato, atteso che il primo (Pantaleo Arturo Tarantino) non ha intrattenuto alcun rapporto con il secondo (Giovanni Buffelli), come statuito dal Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Galatina con sentenza n. 4069 del 31/08/2015 (…) passata in giudicato».Il ricorrente evidenzia che ulteriori problemi interpretativi si pongono nel caso in cui si voglia esperire l’azione nei confronti di un terzo che si sia arricchito grazie a una prestazione ridondata a suo vantaggio, ma eseguita in forza di un rapporto intervenuto tra il depauperato e un altro soggetto (intermediario) resosi poi insolvente.

Ultima censura è appoggiata sul carattere R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore: C. Valle residuale dell’azione di ingiustificato arricchimento, che è concessa dall’ordinamento soltanto qualora un’altra azione non possa essere esercitata. II) Il Collegioreputa le censure infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso che l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ.possa essere esperita anche nelle ipotesi nelle quali l’arricchimento e il depauperamento non siano generati da un fatto unico, potendosi avere una diversa matrice dell’arricchimento e del depauperamento, nei casi in cui l’arricchimento sia mediato dall’intervento di un soggetto diverso da quello che vede incrementare il proprio patrimonio, a scapito del soggetto impoverito.

La detta possibilità giuridicadi esperire l’azione di retroversione (actio de in rem verso)è stata riconosciuta, da questa Corte, da circa un ventennio, nelle ipotesi nelle quali il rapporto tra l’intermediario resosi inadempiente nei confronti del depauperato e l’arricchito sia di tipo gratuito, ossia non vi sia alcuna controprestazione da parte dell’arricchito e a favore del soggetto attraverso il quale l’arricchimento è realizzato che sia obbligato verso il depauperato e che si sia reso insolvente nei confronti di questi. Sul punto è opportuno richiamare l’orientamento maturato dapprima nell’ambito delle Sezioni semplici (si veda sul punto Cass.03/08/2002, n. 11656), secondo il quale l ’ azione ex art. 2041 cod. civ.

è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante, quando l’arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del «depauperato» e res o si insolvente nei riguardi di quest’ultimo, giunto quindi a essere condiviso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 8/10/2008 , n. 24772 ) , secondo cui , avendo l ’ azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità (e, pertanto, discendendo dalla funzione propriamente equitativa della actio de in R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore:

C. Valle rem versola sua finalità di porre rimedio a situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l’affidamento, la buona fede dei terzi), il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. Tale orientamento,infine , è stato definitivamente ribadito circa un decennio or sono (Cass. 22/05/2015, n. 10663), pervenendosi all’affermazione secondo la quale, in ipotesi di « arricchimento indiretto», l’azione exart. 2041 cod. civ.

è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (nello stesso senso, tra l e pronunce ancora più recenti, si veda Cass. 22/10/2021, n. 29672, oppure anche Cass., ord. 27/03/2025, n. 8070). In definitiva, tale estensione trova la sua ragione giustificatrice nell’indissolubile unitarietà dell’operazione economica – se tra privati, caratterizzata dalla natura gratuita dell’arricchimento finale conseguito da una di quelle – e nell ’irriducibile carenza di causa dell’attribuzione, complessivamente intesa: in tal modo, dinanzi ad una dazione di denaro, il solvens si trova ad essere ingiustamente depauperato, mentre ad arricchirsi non è l’accipiens, ma altra persona, non legata al primo da rapporti giuridici.

E, nella specie, con ricostruzione in fatto non solo non attinta in concreto da valida censura, ma neppure sindacabile in astratto per essere raggiunta in esito ad un percorso argomentativo di puntuale ricostruzione delle circostanze di fatto, i giudici del merito hanno appunto identificato come sostanzialmente unitaria l’operazione economica, nella quale la dazione di denaro a chi non aveva alcun R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore: C. Valle titolo per giustificarla (tanto che, nei suoi confronti, è stata accolta la domanda restitutoria) è stata ricostruita come impiegata appunto a fare conseguire al finale arricchito, cioè a colui che si è trovato ad essere proprietario in forza del versamento di quel denaro, appunto il vantaggio dell’incremento del proprio patrimonio con quel diritto reale immobiliare.

Il preteso contratto preliminare, infatti, non era stato sottoscritto dall’apparente promittente venditore e la somma di denaro era stata versata a chi di quel contratto neppure era parte. III) Le suddette evidenze ricorrono nella fattispecie all ’ esame, atteso che Pantaleo Arturo Tarantino a seguito dell’incasso, da parte del padre Marcello Carmine Tarantino, della somma versata dal Buffelli alla data fissata per il preliminare di compravendita degli immobili, aggiudicati, in sede di vendit a giudiziaria presso il Tribunale di Lecce,allo stesso Pantaleo Arturo Tarantino e alla di lui nonna Maria Iolanda Chiriacò, poi sua dante causa, e del successivo versamento di detta somma in favore della stessa procedura esecutiva immobiliare, ha acquistato , in parte anche grazie all’eredità devolutagli dalla Maria Iolanda Chiriacò, la proprietà dei detti due immobili siti in Sternatia.

Il depauperato è stato, quindi, il Buffelli, che ha versato l’importo suddetto e che non è riuscito in alcun modo a recuperare alcunché , come sopra scritto, stante il rigetto dell’azione proposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c.,dinanzi al Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Galatina, ma pure in considerazione della previsione di insolvenza del condannato (Marcello Carmine Tarantino) alla restituzione delle somme corrispostegli in definitivamente accertata carenza di causa. La sentenza della Corte territoriale ha accuratamente esaminato, alle pp. 11 e 12, i passaggi del denaro, sotto forma di assegni , consegnati dal Buffelli al Marcello Carmine Tarantino al momento del contratto preliminare e, quindi , incassati da questi sulla propria banca e, poi, p ervenuto alla procedura esecutiva immobiliare, con conseguente perfezionamento della fattispecie di passaggio della R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore:

C. Valle proprietà in favore del di lui figlio, Pantaleo Arturo Tarantino, a seguito del consolidarsi dell’aggiudicazione in proprietà in esito al normale sviluppo della procedura di espropriazione immobiliare. Èfuori discussione che non vi era alcun rapporto contrattuale o comunque a titolo oneroso tra i due Tarantino, ossia padre e figlio, dovendosi, nella ricostruzione della fattispecie concreta, tenere conto che Marcello Carmine Tarantino non poteva acquistare in nome proprio gli immobili oggetto della procedura esecutiva pendente a suo carico dinanzi al T ribunale di Lecce , in quanto era, appunto, l’esecutatoe gli era, quindi, preclusa la partecipazione all ’ incanto, a norma dell’art. 579 cod. proc. civ.

Giova ribadire che il fondamento dell’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nel caso di rapporto a titolo gratuito tra l’arricchito e il terzo intermediario è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata anche sulla base della fattispecie tipica di cui all’art. 2038, primo comma, ultima parte, cod. civ. , laddove è previsto l’obbligo di indennizzo a carico del terzo acquirente nel caso di acquisito a titolo gratuito, e ciò in aderenza alla giurisprudenza nomofilattica di questaCorte (Cass., Sez. U, n. 24772 del 2008, cit. , pagg. 58 e 59 della motivazione), così come fatto, peraltro, dalla risalente dottrina.

IV) Il requisito della sussidiarietà è insuscettibile di una valutazione autonoma, poiché, nel caso di rapporto gratuito , è scontato che non vi sia un’azione tipica o comunque fondata su una clausola generale, in favore dell’impoverito (si veda sul punto Cass., Sez. U, 5/12/2023 , n. 33954 , alle pagg. 17 e segg. della motivazione, ove è richiamata, e reputata da tenere ferma, l’affermazione resa sul punto dalla citataCass., Sez. U, n. 24772 del 2008). V) Quale notazione conclusiva, per mera completezza della motivazione, il Collegio rileva che il tenore testuale della pronuncia della condanna in via subordinata nei confronti di Pantaleo Arturo R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore:

C. Valle Tarantino ( ossia nel caso di mancato pagamento della somma da parte di Marcello Carmine Tarantino, posto che il dispositivo è così testualmente formulato: «condanna, ex art. 2041 cod. civ., in via sussidiaria e per la ipotesi di insolvenza, anche parziale, dell’obbligato principale Tarantino Marcello Carmine, Tarantino Pantaleo Arturo»), non è statoin alcun modo oggetto di un motivo di impugnazione o comunque di un capo di censura , cosicché sul punto non vi è alcun sindacato di competenza di questa Corte. VI) Il ricorso, in conclusione, è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:

«in tema di c.d. arricchimentoindiretto, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall’ accipiens , che ha conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante in esito ad un’operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall’accipiens, l’incremento del proprio patrimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l’arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo».

VII) Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza di Pantaleo Arturo Tarantino e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Marcello Carmine Tarantino, rimasto intimato. Atteso l’esito del ricorso deve da rsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte del la ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, di R.g. n. 18617 del 2024 U.p. 19/11/2025; estensore:

C. Valle un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1–bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3. 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del compente Ufficio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ri