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Ordinanza — n. 32806/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution suspension, ruling it must be opposed, not regulated. Dismissed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible regarding the execution judge's suspension order. The appellant argued the suspension lacked legal basis, but the Court held that such orders are not subject to regulation of jurisdiction. Instead, the correct remedy is opposition under Article 617 of the Code of Civil Procedure, as these acts fall within the execution judge's exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 337, second comma, cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.: An order suspending execution under Article 337 is an act subject to opposition, not regulation of jurisdiction, as it does not resolve a substantive dispute between cognizance proceedings.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction execution judge competence suspension of execution opposition remedy procedural inadmissibility pignoramento di crediti confisca sotto sanzione internazionale sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 337, second comma, cod. proc. civ.
; Considerato che con l’unico motivo, articolato per violazione e falsa applicazione dell’art. 337, secondo comma, cod.
Art. 617 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
8912, cui si rinvia per ulteriori precedenti); atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R.
art. 337 cod. proc. civ
; Considerato che con l’unico motivo, articolato per violazione e falsa applicazione dell’art. 337, secondo comma, cod.
art. 617 cod. proc. civ
Raffaele Rossi impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/08/2025, n. 24112
Cass. 22/05/2023, n. 14091
Cass. 22/05/2023, n. 14091), né di ufficio (Cass.
Cass. 11/02/2022, n. 4506
14091), né di ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass.
Cass. 07/11/2024, n. 28712
4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712); il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza:involgendo una questione di mero rito, le stesse vanno parametrate con riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile (specificamente, Cass.
Cass. 29/03/2023, n. 8912
Cass. 22/05/2014, n. 11331
Cass. 02/07/2020, n. 13636
Cass. 02/07/2020, n. 13636); p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8893/2025R.G. proposto da GENNARO PANICO E PARTNER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Panico –ricorrente – contro D’ANDREA UMBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Napolitano –controricorrente – nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A. PANICO ANTONIO –intimati – REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE r.g. n. 8893/2025 Cons. est. Raffaele Rossi avverso l’ordinanza emessa in data 27 febbraio 2025 dal giudice dell’esecuzione del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento iscritto al R.G.Es. n. 2120 dell’anno 2024 di quell’Ufficio; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.

STEFANO PEPE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ; Rilevato che la società Gennaro Panico Partners s.r.l. promosse innanzi il Tribunale di Napoli Nord espropriazione, nelle forme di cui agli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ., in danno di Umberto D’Andrea e presso il terzo Intesa SanPaolo S.p.A., procedura nella quale dispiegò intervento altro creditore, Antonio Panico; con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito giudice dell’esecuzione: -) rilevato che avverso la sentenza n. 2525/2024 del Tribunale di Napoli Nord (che aveva riconosciuto il diritto del D’Andrea ad ottenere la somma di euro 120.000, oggetto di legato, giacente su un conto corrente acceso presso l’istituto bancario terzo pignorato) erano stati proposti due appelli e che era pendente altro giudizio di cognizione promosso contro il D’Andrea avente ad oggetto la titolarità del legato; - ) ritenuta « incerta e contestata l’effettiva legittimazione della somma a titolo di legato dovuta al debitore Umberto D’Andrea»; -) ravvisato un rapporto di pregiudizialità della procedura esecutiva rispetto agli indicati giudizi di cognizione; ha disposto la sospensione della esecuzione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, del codice di rito; avverso detto provvedimento la Gennaro Panico Partners s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un motivo; r.g. n. 8893/2025 Cons. est.

Raffaele Rossi resiste, con memoria difensiva, Umberto D’Andrea, mentre non svolgono difese innanzi il giudice di legittimità Intesa SanPaolo S.p.A. ed Antonio Panico; partericorrente deposita memoria illustrativa; il P.G. conclude come in epigrafe; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. ; Considerato che con l’unico motivo, articolato per violazione e falsa applicazione dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., parte ricorrente assume, in breve, l’insussistenza nella vicenda controversa dei presupposti per l’adozione della sospensione discrezionale prevista dalla norma; l’istanza di regolamento di competenza è inammissibile; al fine di giustificare l’enunciata conclusione, basti qui richiamare, prestandovi adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., le argomentazioni svolte – cui si intende dare convinta continuità –da Cass. 24/06/2025, n. 17003; con detto arresto, questa Corte ha, in sintesi,chiarito che: (i) in ragione delle peculiarità connotanti i procedimenti esecutivi, in essi non trova applicazione la sospensione disciplinata dall’art. 337 cod. proc. civ: questa disposizione, infatti, «fa implicito riferimento al “processo di cognizione” e quindi ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell’esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico»; (ii) va negata l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento del g.e. di accoglimento dell’istanza di sospensione, quand’anche emessa ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.; (iii) l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui venga disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.

è r.g. n. 8893/2025 Cons. est. Raffaele Rossi impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., «configurandosi come un atto ai limiti dell’abnormità, perché viziato nei presupposti, non coerente con la funzione del processo esecutivo ed avente una incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti»; a tanto aggiungasi – ma con considerazione di per sé sola altresì idonea a sorreggere la declaratoria di inammissibilità –che, per fermo orientamento di nomofilachia, avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, pur affermativi o negativi della propria competenza, non è esperibile il regolamento di competenza, né ad istanza di parte (da ultimo, Cass. 28/08/2025, n. 24112;

Cass. 22/05/2023, n. 14091), né di ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712); il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza:involgendo una questione di mero rito, le stesse vanno parametrate con riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile (specificamente, Cass. 29/03/2023, n. 8912, cui si rinvia per ulteriori precedenti); atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; detta norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331;

Cass. 02/07/2020, n. 13636); p. q. m. dichiara inammissibile il regolamento di competenza; r.g. n. 8893/2025 Cons. est. Raffaele Rossi condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principa