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Ordinanza — n. 32803/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against peace judge's lis pendens ruling, overturning inadmissibility decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32803/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible and quashed the lower court's ruling that had deemed it inadmissible. The appellant argued that lis pendens decisions by a peace judge are appealable under Article 339 of the Civil Procedure Code, citing a specific derogation for peace judges. The court agreed, noting that while lis pendens is generally subject to necessary jurisdiction regulation, Article 46 of the Civil Procedure Code explicitly excludes this remedy for peace judges, making the appeal the correct path.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. civ.; Art. 339, comma 2 cod. proc. civ.: While lis pendens rulings are generally subject to necessary jurisdiction regulation, decisions by a peace judge are appealable under Article 339, paragraph 2, as Article 46 excludes the application of Articles 42 and 43 to their rulings.

Parole chiave

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lis pendens peace judge appeal admissibility jurisdiction regulation Civil Procedure Code derogation quashing decision diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cod. proc. civ.
Art. 339, comma 2 cod. proc. civ.
19590, la declaratoria di litispendenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con il mezzo dell’appello, giusta l’art. 339, secondo comma, cod.
Art. 42 cod. proc. civ.
Art. 43 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 2, numm. 2 e 3 cod. proc. civ.
con riferimento all’art. 360, primo comma, numm.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/03/2022, n. 8975
Cass. 11/02/2025, n. 3549
8975 nonché, da ultimo, Cass. 11/02/2025, n. 3549); tale regola generale (su cui si fonda la sentenza impugnata) soffre tuttavia una deroga allorquando la statuizione sulla litispendenza sia adottata da un giudice di pace; opera, in questa evenienza, la disposizione di carattere speciale dettata dall’art.
Cass. 23/01/2006, n. 1218
Cass. 21/02/2004, n. 3529
Cass. 21/02/2004, n. 3529), sicché, come da ultimo ribadito da Cass.
Cass. 15/07/2025, n. 19590
3529), sicché, come da ultimo ribadito da Cass. 15/07/2025, n. 19590, la declaratoria di litispendenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con il mezzo dell’appello, giusta l’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21374/2023R.G. proposto da STRIANESE CLAUDIA, rappresentat a e difes a dall’Avv. Nicola Staniscia e dall’Avv. Gina Tralicci –ricorrente – contro ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Vizzone –controricorrente – avverso la sentenza n. 14566 /202 3 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata il giorno 12ottobre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ;

Rilevato che Claudia Strianese spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso il precetto al pagamento della DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA EMESSA DA GIUDICE DI PACE – IMPUGNABILITA’ r.g. n. 21374/2023 Cons. est. Raffaele Rossi complessiva somma di euro 4.937,45 in suo danno intimato dalla Allianz Assicurazioni S.p.A., assumendo, in sintesi, l’insussistenza del credito azionato, limitatamente al 50% dell’importo richiesto; nell’attiva resistenza della società assicuratrice, l’adito Giudice di pace di Roma dichiarò, con sentenza, la litispendenza tra la causa di opposizione ed altro giudizio tra le stesse parti pendente in Cassazione; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello interposto dalla originaria opponente, sul rilievo che l’unico rimedio esperibile avverso l’impugnata pronuncia di litispendenza era il regolamento necessario di competenza; avverso questa sentenza, Claudia Strianese propone «ricorso per cassazione con contestuale subordinata istanza di conversione in regolamento di competenza necessario», sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, la Allianz Assicurazioni S.p.A.; parte controricorrente deposita memoria illustrativa; il P.G. non ha depositato conclusioni; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. ;

Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 2 e 3, cod. proc. civ.; parte ricorrente assume l’appellabilità della sentenza di prime cure dichiarativa della litispendenza, stante l’inapplicabilità del regolamento di competenza alle decisioni del Giudice di pace; per l’ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione così proposto, formula domanda di conversione in istanza di regolamento di competenza, articolando, al proposito, un unico motivo (per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto) con cui sostiene l’insussistenza dei presupposti per la litispendenza; r.g. n. 21374/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi è fondato il motivo di ricorso per cassazione, con assorbimento della subordinata seconda doglianza; in linea generale, va ribadito che la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchéla pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass.18/03/2022, n. 8975 nonché, da ultimo, Cass. 11/02/2025, n. 3549); tale regola generale (su cui si fonda la sentenza impugnata) soffre tuttavia una deroga allorquando la statuizione sulla litispendenza sia adottata da un giudice di pace; opera, in questa evenienza, la disposizione di carattere speciale dettata dall’art. 46 del codice di rito la quale, in ossequio alle esigenze di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo davanti al giudice di pace, preclude, mediante la sancita inapplicabilità degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., l’impugnazione con regolamento di competenza delle decisioni del giudice di pace; per consolidato orientamento di nomofilachia, siffatto divieto è stato riferito anche alle pronunce sulla litispendenza (ex aliis, Cass.23/01/2006, n. 1218;

Cass. 21/02/2004, n. 3529), sicché, come da ultimo ribadito da Cass. 15/07/2025, n. 19590, la declaratoria di litispendenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con il mezzo dell’appello, giusta l’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ.; ha dunque errato il giudice territoriale nello stimare inammissibile il dispiegato appello: in accoglimento del motivo in esame, assorbita l’ulteriore censura, va disposta la cassazione della sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato; r.g. n. 21374/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’ulteriore motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.