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Ordinanza — n. 32800/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal before the court's deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32800/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally renounced the lawsuit prior to the chamber's deliberation. Although the respondent company failed to appear in the final appeal stage, the withdrawal was valid without requiring acceptance. Consequently, the proceedings terminated under Article 390 of the Code of Civil Procedure, with no further costs or uniform contribution due.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal before the chamber's deliberation extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinguishment of proceedings cassation appeal lack of acceptance uniform contribution waiver opposizione al precetto esecutivo credito contestato azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la Aluservice s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 553 cod. proc. civ.
in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la Aluservice s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 553 cod. proc. civ
in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la Aluservice s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19112/2023R.G. proposto da ALOXALL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Marco Cassiani -ricorrente - contro ALUSERVICE S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 440/2023della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, pubblicata il giorno 13 marzo2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che la società Aloxall s.r.l. ricorre per cassazione, articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, la quale, confermando la decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata dalla odierna ricorrente avverso l’atto di precetto per il pagamento di somme ESTINZIONE GIUDIZIO CASSAZIONE PER RINUNCIAr.g. n. 19112/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi intimatole dalla Aluservice s.r.l. in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la Aluservice s.r.l.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente haformulatorinuncia al ricorso, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società; la rinuncia in discorso non richiede accettazione, stante la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terz