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Ordinanza — n. 32798/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on opposition to collection notice, ruling collection agent is sole necessary party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by Massimo Gaiarin against the first-instance judgment that declared his opposition to a collection notice inadmissible. Gaiarin argued that the five-year statute of limitations had expired and that the collection agent was not a necessary co-litigant. The court held that in opposition proceedings regarding tax debts, the collection agent is the exclusive holder of the enforcement action and must be summoned to prove notification and interruptive acts.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 39 D.Lgs. 112/1999: In opposition proceedings against collection notices for tax debts, the collection agent is the sole necessary party and the obligor must summon them to contest the validity of the enforcement.

Parole chiave

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opposizione all'esecuzione agente della riscossione litisconsorzio necessario prescrizione quinquennale debiti esattoriali pagamento dell'ammenda notificazione viziata intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
602)configura una fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.
Art. 360 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 39 D.Lgs. 112/1999
D.P.R. 602/1973
Art. 13 D.P.R. 115/2002
39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
art. 615 cod. proc. civ
602)configura una fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/09/2024, n. 25272
112 (sul tema, si veda, Cass. 20/09/2024, n. 25272 e Cass.
Cass. 12/02/2024, n. 3870
25272 e Cass. 12/02/2024, n. 3870, alle cui diffuse motivazione si fa integrale richiamo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19881/2023R.G. proposto da GAIARIN MASSIMO, rappresentat o e difes o dall’Avv. Gi anluca Fontanella -ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA –UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO -intimata - avverso la sentenza n. 9933/2023del TRIBUNALE DI ROMA , pubblicata il giorno 21 giugno2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Massimo Gaiarin propose opposizione avverso un’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di euro 2.945,95, notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per il recupero di un credito della Prefettura di Roma causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 19881/2023 Cons. est. Raffaele Rossi evocando in lite soltanto Prefettura di Roma, addusse l’estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data della asserita violazione e la data di notifica dell’intimazione, sul presupposto della omessa notificazione della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento prodromici all’intimazione; l’adito Giudice di pace di Roma, ravvisando litisconsorzio necessario dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla dispiegata domanda, ordinò l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di essa; di seguito, riscontrata l’inottemperanza all’impartito comando, definì il giudizio di prime cure con pronuncia di estinzione; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’originario opponente; per quanto qui d’interesse, il Tribunale capitolino, rilevato che era impugnata l’intimazione di pagamento (ovvero un «provvedimento dell’Agente della riscossione») e contestata l’intervenuta prescrizione tra l’accertamento della violazione e la data di notifica dell’intimazione, ha ritenuto che l’opponente «necessariamente avrebbe dovuto citare in giudizio l’ente che ha emesso il provvedimento contestato[…] sì da poter dimostrare l’effettiva notifica e della cartella di pagamento e dell’eventuale esistenza di altri atti interruttivi»; ricorre per cassazione Massimo Gaiarin, sulla base di un motivo; non svolge difese nel giudizio di legittimità la Prefettura di Roma; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.101, 102, 307 e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; ad avviso del ricorrente, poiché la «domanda svolta si fondava su un’eccezione di prescrizione […] l’accertamento dell’avvenuta notifica o meno della cartella di pagamento (effettuata dall’Agenzia delle r.g. n. 19881/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Entrate Riscossione, e non da Prefettura di Roma) e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione […] non incideva sull’individuazione del soggetto litisconsorte necessario nel presente giudizio, da ritenersi individuabile unicamente nell’ente creditore, in quanto titolare del credito di cui si chiedeva accertarsi l’estinzione in via sopravvenuta per intervenuta prescrizione»; il motivo va disatteso; la eccezione di prescrizione del credito (derivante da sanzioni amministrative da violazione del codice della strada) azionato nelle forme speciali della riscossione a mezzo ruolo (ovvero con uno degli atti contemplati dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)configura una fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nella vicenda in scrutinio preventiva, dacché esperita in reazione ad un’intimazione di pagamento, atto equiparabile ad un precetto), siccome integrante una contestazione del diritto a procedere alla minacciata esecuzione forzata; ciò posto, in opposizioni di tal fatta, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, la legittimazione passiva compete all’agente della riscossione, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali: tanto in forza della natura generale del principio enunciato dall’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (sul tema, si veda, Cass. 20/09/2024, n. 25272 e Cass. 12/02/2024, n. 3870, alle cui diffuse motivazione si fa integrale richiamo, ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.);

è pertanto immune di censure la statuizione impugnata laddove ha posto a carico dell’opponente l’onere di evocare in giudizio l’agente della riscossione; il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; r.g. n. 19881/2023 Cons. est. Raffaele Rossi va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co