Cassation court dismisses revocatory action where debtor sold business to wife without transfer of assets.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by La Vecchia Ignazio and Padovano Andreina against the Palermo Court of Appeal's decision to grant a revocatory action. The appellants argued that the transfer of the tobacco retail business to their wife lacked the necessary elements for revocation, claiming no actual asset transfer occurred and that the acts were merely administrative continuations. The court found the lower court's assessment of the factual unitary disposition valid and rejected the claim that the acts were devoid of negotiable relevance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1445 c.c.; Art. 2901 c.c.: The revocatory action requires a transfer of assets causing patrimonial depauperation; a mere change in ownership of a business without a corresponding transfer of underlying assets does not satisfy this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18909/2023 R.G. proposto da LA VECCHIA IGNAZIO, PADOVANO ANDREINA, rappresentati e difesi dall'avvocato GURRERA LELIO, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro MINUTELLA ANNAMARIA, CROCE VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA LAURA, rappresentati e difesi dall'avvocato CHIARELLI FELICE, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- nonchè contro CARUSO ANNAMARIA, CARUSO GIUSEPPA. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 903/2023 depositata il 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Vecchia Ignazio e Padovano Andreina propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 903 dell’ 11 maggio 2023 con cui, in riforma della sentenza di prime cure, la Corte di Appello di Palermo, dopo aver premesso che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, “Non occorre dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il creditore agente rivesta tale qualità anche nei confronti del terzo subacquirente, bensì unicamente che si configurino i presupposti di revocabilità del primo degli atti alla base di una catena di trasferimenti e che di tali presupposti il terzo subacquirente (a titolo oneroso) sia consapevole”, ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo -sulla base:
a) della contestualità della cessazione e del nuovo avvio dell’attività;
b) della coincidenza della sede delle due imprese;
c) della sostanziale identità dell’attività esercitata per entrambe le imprese- “l’attitudine degli atti, apparentemente scissi di cessazione dell’attività richiesta da Ignazio La Vecchia con istanza del 29.5.2008 e inizio il 7.5.2008 di una nuova attività da parte di Andreina Padovano, a occultare un fenomeno traslativo” (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). Resistono con controricorso Minutella Annamaria e Croce Vincenzo. Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarato inammissibile il controricorso, in quanto tardivo. Emerge dal fascicolo telematico nel p.c.t. che il controricorso è stato depositato in data 6 novembre 2023, a fronte della notifica del ricorso in data 12 settembre 2023, e pertanto in violazione del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “Difetto di giurisdizione (in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.)”. Lamentano che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che la cessazione dell’attività di impresa intestata a La Vecchia Ignazio, invece più correttamente da intendersi in termini di decadenza dalla gestione della rivendita di tabacchi n. 11 in Bagheria, e l’avvio della medesima attività da parte della moglie, Padovano Andreina, invece più correttamente da intendersi in termini di autorizzazione alla rivendita di tabacchi ed alla ricevitoria del lotto, abbiano costituito una “cessione di azienda”, suscettibile di azione revocatoria.
Risulterebbe invece evidente che la domanda attorea, piuttosto che diretta alla dichiarazione di inefficacia di una “cessione di azienda”, mirava alla dichiarazione di inefficacia di “provvedimenti” della Pubblica Amministrazione, come correttamente era stato affermato dal giudice di prime cure, sull’espresso rilievo per cui “l’avvenuta cessazione dell’attività di impresa da parte di Ignazio La Vecchia, e l’avvio di corrispondente attività di impresa da parte di Andreina Padovano, sono condotte prive di rilievo negoziale”. Deducono quindi che la sentenza impugnata è stata emessa su materia in ordine alla quale difetta la giurisdizione del giudice ordinario e, conseguentemente, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare improponibile l’azione revocatoria. 1.1.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già infatti avuto modo di affermare che ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito (Cass. S.U., n. 26497/2020; Cass., 02/05/2018, n. 10438). Peraltro, come si desume dalla lettura dell’impugnata sentenza, la corte di merito ha specificatamente individuato come oggetto dell’azione revocatoria l’azienda oggetto della declaratoria di inefficacia passata in giudicato del primigenio atto di cessione tra tale Caruso, debitore degli odierni resistenti, e La Vecchia Ignazio, terzo acquirente.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) – violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., art.156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)“. Lamentano che la corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell’art. 2901 cod. civ. ( norma che presuppone l’esistenza di atti con cui il debitore “faccia uscire” dal proprio patrimonio un bene, sottraendolo alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ.) là dove non ha tenuto conto che nella specie il La Vecchia non ha trasferito alcunché a Padovano Andreina, difettando pertanto un presupposto per il valido esercizio dell’azione revocatoria, circostanza di cui la corte palermitana non ha erroneamente tenuto conto.
Ribadiscono che le condotte del La Vecchia e della Padovano sono “condotte prive di rilievo negoziale”, in quanto relative ad attività esercitate in forza di provvedimenti amministrativi (l’autorizzazione del Comune all’attività commerciale e la licenza del Monopolio di Stato per la rivendita di tabacchi), per cui non possono essere considerate “atti di trasferimento”, ovvero atti dispositivi, suscettibili di essere impugnati con l’azione revocatoria. 2.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha considerato, con motivata valutazione della quaestio facti, pertanto non più sindacabile in sede di legittimità, che l’avere l’odierno ricorrente La Vecchia dap prima acquistato l’azienda dal debitore principale e poi trasferito la medesima alla moglie integri un unitario atto di disposizione, tale da determinare un depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art. 112 cpc (in relazione all’art. 360 n. 4 cpc). omessa pronuncia”. Lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata corrispondenza tra il chiesto - cioè la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto “di costituzione dell’impresa stipulato il 7 maggio 2008 dalla convenuta signora Padovano Andreina, a seguito della cessazione della medesima attività da parte del convenuto La Vecchia Ignazio in data 20/05/2008” - ed il pronunciato - per cui la sentenza impugnata ha dichiarato “inefficace ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di Minutella Annamaria e Croce Vincenzo l’atto di trasferimento dell’azienda” con cui “La Vecchia Ignazio ha trasferito a Padovano Andreina l’azienda avente a oggetto la rivendita di tabacchi n. 11 e ricevitoria lotto n. 1288 sita in via Dante n. 74/76 in Bagheria”. 3.1.
Il motivo è infondato. Emerge dall’impugnata sentenza che nell’individuare l’oggetto della domanda revocatoria nell’azienda oggetto del giudicato di inefficacia del primigenio atto di cessione tra Caruso Pietro e La Vecchia Ignazio, azienda da quest’ultimo successivamenteceduta alla moglie Padovano Andreina, la corte territoriale ha preso in considerazione l’operazione complessiva posta in essere dal debitore principale, per il tramite di un primo acquirente, sino all’ultima subacquirente. Va esclusa, dunque, qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
4. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
5. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma