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Ordinanza — n. 32719/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal claiming cassation order violated autosufficiency principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32719/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Taurino's revocation appeal inadmissible against its own order dismissing a cassation request. Taurino argued the court erred by failing to explicitly cite specific document locations in the cassation petition, violating principles of autosufficiency and specificity. The court rejected this, ruling that the alleged defect constituted an error of judgment regarding the interpretation of the appeal's object rather than a revocable error of fact.

Regesto Legislator

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Art. 391, 395, 396 c.p.c.; Errors of judgment regarding the interpretation of the subject matter of the appeal and the application of principles of autosufficiency do not constitute revocable errors of fact.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility error of judgment vs fact cassation autosufficiency specificity of appeal grounds interpretation of appeal object disdetta del contratto di locazione annullamento del contratto impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n.
Art. 396 c.p.c.
Art. 96, third comma c.p.c.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 437 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7064/2022
Ambrosi interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064/2022; Cass.
Cass. n. 13915/2005
7064/2022; Cass. n. 13915/2005; Cass.
Cass. n. 14608/2007
13915/2005; Cass. n. 14608/2007; Cass.
Cass. n. 20635/2017
14608/2007; Cass. n. 20635/2017; Cass.
Cass. n. 10179/2020
20635/2017; Cass. n. 10179/2020;
Cass. n. 10040/2022
Cass. Sez. 5, 13/05/2024 n. 13109
g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (tra tante, Cass. Sez. 5, 13/05/2024 n. 13109; Cass.
Cass. Sez. L, 12/10/2022 n. 29750
13109; Cass. Sez. L, 12/10/2022 n. 29750; Cass.
Cass. 31/08/2017, n. 20635
Cass. Sez. U, n. 31032 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21512/2024R.G. proposto da Marcello TAURINOrappresentat o e difes o dall’Avv. Cosimo Rampino , giusta procura in calceal ricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale ; –ricorrente – contro Sandra PISPICO, rappresentatae difesa dall’Avv. Carlo Stasi , giusta procura speciale in calce al controricorso, ex legedomiciliata come da domicilio digitale ; -controricorrente- avverso l’ordinanzadella Corte di cassazione n. 21895 /202 4 pubblicata in data 2 agosto2024; Oggetto:Revocazione - O rdinanza della Corte di cassazione.

C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1.Marcello Taurino ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza n. 21895/2024 di questa Corte, pubblicata in data 2 agosto 2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stess o avverso la sentenza della Corte d’appello di L ecce n. 360/2021,pubblicata in data 14 settembre 2021 . 2.Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3652/2018 aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del conduttore, Marcello Taurino, del contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, condannandolo al pagamento della somma di €10.000,00 in favore della locatrice, Sandra Pispico,per canoni scaduti, con decorrenza da aprile 2015 e fino al rilascio dell’immobile, avvenuto nel gennaio 2016.

Avverso la decisione del Tribunale, Marcello Taurino aveva proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce che,con sentenza 360/2021, lo harigettato, dichiarando assorbito quello incidentale proposto dalla appellata Pispico e confermato la pronuncia di prime cure. Avverso la decisione d’appello il Taurino aveva proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, al quale aveva resistito con controricorso Sandra Pispico, che con l a suindicata impugnata ordinanza q uesta Corte ha dichiarato inammissibile. 3.Parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettiv a memoria.

Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivodi revocazione, il ricorrente assume che l’ordinanza impugnatadi questa Corte sarebbe affetta dal seguente error e di fatto ai sensi degli artt.391 e 395, n.4,in combinato disposto con l’art.396 c.p.c., per aver ritenuto “il mancato rispetto dei principi di autosufficienza per non avere la difesa del ricorrente riportato i punti, gli atti ed i momenti in cui avrebbe la controparte espressamente richiesto la revoca sulla condanna ai canoni e C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est.

I. Ambrosi successivamente rinunciato alla medesima pronuncia di appello sulla condanna e, quindi, per non aver considerato che la sentenza di appello era viziata da ultra petizione. Omettendo di considerare, le effettive richieste, tutte riportate nel ricorso per cassazione, della Sig.ra Sandra Pispico, la quale in tutti gli atti, evidentemente ed esplicitamente, ha richiesto la revoca della condanna ai canoni limitando la sua domanda alla risoluzione del contratto di locazione, facendone pure oggetto di espressa richiesta di non condanna ad € 10.000 nella comparsa in appello”(v. pag. 2 in ricorso).

L’odiernoricorrente, dopo aver trascritto integralmente sia lo svolgimento del processo mediante la trascrizione integrale dei “fatti di causa” e delle “ragioni della decisione”così come riportate nell’ordinanza impugnata sia il contenuto del proprio ricorso per cassazione (da pag. 2 del ricorso a pag. 35), evidenzia“ancora in premessa” che la Corte di Cassazione non si sarebbe resa conto cheil ricorrente “ nell’articolare il vizio di ultrapetizione e nello specificare che la controparte aveva rinunciato espressamente alla condanna ai canoni di locazione (tanto è vero che anche nelle memorie difensive del controricorso, in spregio ai principi di correttezza, mai sostiene il contrario ma, laconicamente sostiene che potrebbe aver errato nella valutazione…) ne aveva riportato i passi e momenti processuali”(pag. 36 del ricorso).

Il ricorrente trascrive poi, nuovamente, il primo motivo del ricorso per cassazione,evidenziando i punti in cui sono state riportate “con indicazione specifica delle varie fasi processuali e dei singoli atti, che la sig.ra Pispiconon ha mai richiesto la condanna ai canoni, avendo specificato nel richiedere il rigetto della impugnazione “ad eccezione della condanna dello stesso al pagamento di € 10.000,00” e ritiene “ evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di l egittimità che non si è avveduto del fatto che, ai fini dell’autosufficienza, tutti i crismi richiesti sono stati rispettati”, pertanto, insiste per la revocazione della pronuncia di c assazione e conclude con il ribadire:

“sono stati indicati gli atti, addirittura le pagine e i momenti processuali!!!!!”(pag. 38 del ricorso). C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Sottolinea, inoltre, come erroneal’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata,secondo cui «ai fini del rispetto dell'art. 366 comma 1 n.

6) c.p.c. sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che le conclusioni che si assumono assunte dalla Pispico nella comparsa di costituzione con appello incidentale (rigettare l'impugnazione della Sentenza n. 3652/2018 Tribunale di Lecce proposta da Taurino Marcello ad eccezione della condanna dello stesso al pagamento di Euro 10.000,00),fossero state effettivamente ribadite nell'udienza di discussione»e ciò, per un duplice ragione, da un lato , perché , se la resistente Pispico avesse omesso di riproporre le prop rie conclusioni, queste sarebbero state comunque “fissate” in quelle rassegnate nella comparsa di costituzione posto che nessuna norma processuale prescrive l’obbligo di riproposizione delle conclusioni, a pena di rinuncia implicita alle stesse e,dall’altro, in quanto nel rito locatizio, per quanto concerne la fase di gravame, sussiste il divieto prescritto dall’art. 437 c.p.c. comma 2 , primo periodo, di modifica delle conclusioni.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il ricorrente richiama un arresto di legittimità (Cass. n. 13109/2024) che ha espressamente chiarito come l’errore di fatto ex art. 391-bisc.p.c., è ammissibile quando detto errore emerge ictu oculie in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio, come nel caso di specie,non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione. In definitiva,l’odierno ricorrente ritiene che “alla luce di quanto esposto, appare evidente ed inconfutabile, così come espressamente e reiteratamente dichiarato dal procuratore di controparte, che la Sig.ra Pispico non ha mai richiesto il pagamento delle predette somme a titolo di canoni di locazione insoluti”,sostenendo inoltre che “è la stessa parte che, per il tramite del suo procuratore, nell’atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, chiede la revoca del predetto provvedimento nella parte della condanna alle spese” (pagg. 39 e 40 in ricorso) e ribadisce le ragioni per le quali il primo motivo del ricorso per cassazione avrebbe dovuto trovare accoglimento (pagg. 40 e 43 in ricorso).

C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi 2.L’unico motivo di ricorsoper revocazione, così come prospettato e sopra sintetizzato,è inammissibile. 2.1.Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass.14/11/2014, n. 24334); c)in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza dicassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643;

Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236;

Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);

e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto dauna parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);

f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584;

Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064/2022; Cass. n. 13915/2005; Cass. n. 14608/2007; Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020;

Cass. n. 10040/2022);

g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (tra tante, Cass. Sez. 5, 13/05/2024 n. 13109; Cass. Sez. L, 12/10/2022 n. 29750; Cass. 31/08/2017, n. 20635 ), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., Sez.

U, n. 31032 del 2019). 2.2. Orbene, nella specie , alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente, nessuno dei presunti errori denunciati con il motivo in esame rientra nel paradigma dell’errore revocatorio. È infatti agevole rilevare che dietro lo schermo dell'errore revocatorio la mossa censura si sostanza in realtà nella critica all'interpretazione dalla S.C. data dei principi di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione e all’applicazione che ne ha fatto nel caso concreto, in particolare per aver ritenuto mancante l’indicazione specifica di « dove » i documenti e g li atti processuali su cui era fondato il ricorso fossero rintracciabili nel processo (e non già, come sostieneil ricorrente, l’ indicazione del loro contenuto e la loro acquisizione al giudizio), e simile errore rimane estraneo al perimetro dell’impugnazione per revocazione; per altro verso, essa si risolve in una criticaall’interpretazione dell’oggetto del ricorso che la S.C.

è stata chiamata a delibare,e dei proposti motivi di ricorso , e quindi nell a denuncia in realtà di un errore di giudizioe non di fatto. 3.Il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile. C.C. 30.05.2025 r.g.n. 21512/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrentee in favore della part e controricorrent e secondo il principio di soccombenza. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna i l ricorrent e al pagamento,in favore della parte controricorrent e: delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 7.200 ,00 ( di cui e uro 7.0 00,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge ; della somma di euro 7.000,00,ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa