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Ordinanza — n. 32714/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming mechanical transcript of conversation lacks probative value under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32714/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's acceptance of a mechanical transcript of a conversation as valid evidence. The appellant argued the transcript lacked formal requirements like signatures and dates, while the opposing party contended the content accurately reflected the oral exchange and the dentist's admission of work. The court ruled that formal defects do not invalidate the evidence if the reproduction faithfully matches the facts and the opposing party did not contest the specific work performed.

Regesto Legislator

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Art. 2712 c.c.; Art. 111 Cost.: A mechanical reproduction of a conversation is admissible as evidence if it faithfully reproduces the facts and the opposing party does not contest the specific circumstances represented, regardless of missing formalities like signatures or dates.

Parole chiave

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mechanical transcript admissibility oral evidence formal requirements civil procedure evidence rules dentist liability dispute probative value assessment assicurazione di cure dentarie danno ai denti contratto di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2712 c.c.
Con il secondo motivo , l’ odiern o ricorrente lamenta la ““violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art.360, co.
Art. 111 Cost.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
artt. 111 Cost
Con il primo motivo di ricorso , il ricorren t e denuncia la “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost.
art. 2712 c.c
Con il secondo motivo , l’ odiern o ricorrente lamenta la ““violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.
articolo 2712 c.c
Con il secondo motivo , l’ odiern o ricorrente lamenta la ““violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.
art. 360 c.p
5 del medesimo art. 360 c.p.c.).
art. 2712 cod. civ
Ambrosi dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro,sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite ( Cass.11/09/1996, n.
art. 183 c.p
e, poi, viceversa, utilizzabile la trascrizione cartacea della medesima fonoregistrazione in quanto tempestivamente prodotta da Mantese entro il termine previsto per il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., nonostante Borsani l’avesse disconosciuta ai sensi dell’art.
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Testo completo

2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5340/2022R.G. proposto da Gianluigi BORSANI, rappres e ntat o e dif e s o dall’ A vv. Simona Carloni, come da procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliatoin ROMA, via Monte Santo n. 2 presso il suo studio e come da domicilio digitaleindicato; -ricorrente- contro Lorenzo MANTESE, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Bigoni, giusta procura speciale a margine del controricorso , elettivamente domiciliatoin ROMA, via Michele Mercati n. 5 1 presso lo studio dell’Avv.

Alberto Nachira e come da domicilio digitale indicato; Oggetto:Responsabilità civile -Professionista– Dentista – Risarcimento del danno - Restituzione compenso. CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi -controricorrente - nonché contro GROUPAMA ASSICURAZIONIs.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n. 3417/2021 de lla Corte d’Appello di Milano pubblicata il 23 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello proposto da Gianluigi Bersani e dichiarato assorbito quello incidentaleproposta da Lorenzo Maltese avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 729/2020 che,per l’effetto, ha confermato, condannando l’ appellante a pagare in favore degli appellati Lorenzo Mantese e Groupama Assicurazionis.p.a. le spese del secondo gradodi giudizio. 2.Per quanto ancora qui di rilievo, Il Tribunale aveva accolto , con specifico riferimento all’esecuzione della protesi dell’arcata superiore avvenuta nel 2007 e dei tre mini impianti realizzati nel 2012, la domanda di Lorenzo Mantese di risoluzione parziale del contratto di prestazione d’opera stipulato con il dentista Gianluigi Borsani per grave inadempimento dello stesso, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione di € 10.600 imputabili all’esecuzione delle predette prestazioni, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale -liquidato in € 3.575,73- e patrimoniale - liquidato in € 1.000,00-; aveva accolto, altresì, limitatamente alle somme che il dott.

Borsani doveva corrispondere a titolo di risarcimento dei danni, la domanda di manleva proposta da questi nei confronti della propria assicurazione Groupama. CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, Gianluigi Borsaniha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . Ha resistito con atto di controricorso Lorenzo Mantese ; seppur intimata, Groupama Assicurazioni s.p.a. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , il ricorren t e denuncia la “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost. e 2712 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; in particolare, contesta quanto affermato dalla Corte d’appello nelle pagine 5 - 7 della sentenza impugnata (trascrivendo il testo della fonoregistrazione della conversazione avvenuta tra le partiin data 27 gennaio 2014) e denuncia che la sentenza impugnata ha fondato la decisione esclusivamente sul contenuto di tale documento , prodotto in primo grado da Mantese con mem or ia ex art. 183 comma 6 n. 2 sub numero 11, nonostante si tratt i di prova inutilizzabile in giudizio , tempestivamente contestata; difatti, a parere del ricorrente, la trascrizione della conversazione si rivela priva della effettiva corrispondenza della trascrizione al contenuto della registrazione audio (mancando, del resto, l’indicazione del soggetto che ha trascritto la conversazione, la sua sottoscrizione, la qualifica dello stesso come soggetto professionista, la data certa e priva di un supporto materiale contenente la registrazione cui fa riferimento - nonostante la mancata acquisizioneper tardività del CD contenente la registrazione audio cfr. pagg. 9 - 10 in ri corso - ).

Osserva il ricorrente che consentirel’utilizzazione in giudizio di una trascrizione siffattapotrebbe comportare il rischio di introdurre “ un escamotage fin troppo semplice”, cui ricorre re quando non si dispone di prove certe ed obiettive di quanto si va sostenendo; sarebbe sufficiente preconfezionarsi una prova ad hoc ed esemplificando, “ basterebbe CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi scrivere al computer il testo di una presunta conversazione tra le parti, in cui la controparte riconosce delle circostanze sfavorevoli, ovvero trascrivere in modo infedele, a proprio vantaggio, una conversazione intercorsa tra le parti e poi, senza nemmeno indicare l’identità dell’autore del testo (quindi senza che nessuno se ne assuma la responsabilità) affermare che si tratti dell’esatta trascrizione della registrazione del colloquio, avendoperò cura di non produrre in giudizio tale registrazione nei termini, così da impedire ogni racconto e verifica” (cfr. pag. 10 in ricorso).

2. Con il secondo motivo , l’ odiern o ricorrente lamenta la ““violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.” con riferimento alle medesime pagine della sentenza impugnata già contestate col precedente motivo ; in particolare, contesta che la Corte ambrosiana, pur dando espressamente atto dell’avvenuto tempestivo disconoscimento di quanto trascritto “ha ritenuto di poterlo comunque utilizzare a fini probatori addirittura fondando la condanna del dottor Borsani alla restituzione di Euro 10.600,00 alla controparte esclusivamente sulla base di tale documento”; soggiunge al riguardo che “ il disconoscimento effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2712 c.c. fa perdere al documento in questione la sua qualità di prova impedendo così al giudicante di tenerne conto, in ciò distinguendosi dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale invece non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite” (cfr. pag. 11 in ricorso).

3. I motivi primo e secondo del ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati atteso il vincolo evidente di connessione che li unisce, sono inammissibili. 3.1.Al riguardo va osservato che secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione(e nei limiti in cui essa è consentita dalla «novellazione» del testo del n. 5 del medesimo art. 360 c.p.c.).

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(Cass. Sez. U, 5/05/2006 n. 10313; Cass. Sez. 1, 22/02/2007 n. 4178; Cass. Sez. 5, 19/09/2024 n. 25182). Quanto ritenuto in ordine alvizio in argomento vale, come è noto, anche in merito alla pretesa « falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto», che, oltre a consistere «nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, può pure sostanziarsi nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione», ferma restando la necessità che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito, poiché altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici (Cass.

Sez. 3, 16/02/2017 n. 4125). 3.1.1.In via particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha già evidenziato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro,sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite ( Cass.11/09/1996, n. 8219).

Tale giurisprudenza ha anche chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario chealmeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, siaparte in causa. Nello stesso solco, la giurisprudenza di questa Corte — alla quale la pronuncia odierna intende dare continuità —ha chiarito che, con riferimento alleriproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essereidoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodottae che esso , però, non produce gli stessi e ffetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.

Sez. 3, 22/04/2010 n. 9526; Cass. Sez. L, 28/01/2011 n. 2117; Cass. Sez. L, 17/02/2015n. 3122; Cass. Sez. 6 - 3, 01/03/2017 n. 5259 in tema di registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica e, più di recente, in tema, Cass. Sez. 3, 03/12/2024 n. 30977; Cass. Sez. 2 21/02/2019 n. 5141 in tema di disconoscimento della conformità della trascrizione di alcuni "SMS" al loro effettivo contenuto e Cass. Sez. 3, 29/04/2022 n. 13519 in tema di riproduzione fotografiche). 3.2. Tanto richiamato, giova esaminare il percorso logico svolto dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto , dapprima, non utilizzabile la fonoregistrazione dell’incontro avvenuto fra Mantese e CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres.

L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Borsani, in presenza anche della moglie del primo, nello studio di quest’ultimo, perché depositata tardivamente rispetto alla scadenza del termine previsto per il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183, 6 comma, n. 2 c.p.c. e, poi, viceversa, utilizzabile la trascrizione cartacea della medesima fonoregistrazione in quanto tempestivamente prodotta da Mantese entro il termine previsto per il deposito della seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., nonostante Borsani l’avesse disconosciuta ai sensi dell’art. 2712 c.c. contestandone la valenza probatoria.In proposito, la Corte d’appello ha dato debitamente conto di aver ravvisato plurimi elementi, univocamente concordanti, nel far ritenere che il contenuto della trascrizione corrispondesse a quanto effettivamente verificatasi osservando: in primo luogo che «i due interlocutori principali sono chiaramente identificabili in Lorenzo Mantese e Gianluigi Borsani, in quanto, nel corso della conversazione, si chiamano reciprocamente Lorenzo e Gigi.

Alla domanda di una rivolta all’altro “come ti chiami?”, costui risponde “Mantese”»; in secondo luogo, che il contenuto della conversazione è preciso, articolato, con un susseguirsi incalzante di domande e risposte, da cui risulta la precisa situazione del cavo orale del Mantese, corrispondente a quella successivamente riscontrata dalla perizia; in terzo luogo,che il CTU ha utilizzato la trascrizione di tale conversazione per attribuire al dott. Borsani l’esecuzione alcuni degli impianti presenti nel cavo orale del Mantese atteso che Borsani non ha «contestato la circostanza di aver effettuato detti lavori» «in quanto con l’atto di appello chiede che la frazione della somma da restituire venga rideterminata come una frazione dell’importo di € 6.000,81 risultante dalla fattura prodotta dal medesimo» (pag. 6 della sentenza impugnata).

Ciò posto, la corte d’appello ha concluso che «la trascrizione prodotta risulta la fedele trascrizione di una conversazione effettivamente avvenuta fra le due parti in giudizio e CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi conseguentemente può essere utilizzata come prova”» (pag. 6 della sentenza impugnata). 3.3.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello si rivela del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte in tema di disconoscimento delle riproduzioni meccaniche , sopra meglio richiamati ele censure svolte dalla parte ricorrente con cui la menta la duplice violazione di legge degli artt. 111 Cost. e 2 712 c.c. sono mediate dal la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa;

èevidente in tale prospettiva che la complessiva prospettazione dell’odierno ricorrente miri a sostituire la propria tesi all'apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile. Va pure evidenziato, infine, come posto correttamente in risalto dalla parte controricorrente, che il ricorrente si sia l imitato genericamente a lamentareche la trascrizione manchi dei “requisiti quali l’indicazione del soggetto che l’ha effettuata, la sua sottoscrizione, la qualifica dellostesso come soggetto professionista, la data certa e non accompagnata da un supporto materiale contenente la registrazione cui fa riferimento”(pag. 10 in ricorso) e non della conformità della riproduzione ai fatti ed alle cose rappresentate (pag. 15 in controricorso). 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

Non è a provvedere in ordine all e spese dell’intimata compagnia di assicurazione,non avendo la medesima svol to difese in questa sede. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui e uro 3.0 00,00 per CC30.05.2025 Ric. n. 5340/2022 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent