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Ordinanza — n. 32541/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of professional liability claim due to procedural contradiction in evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32541/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by a social cooperative against a lower court's dismissal of a professional liability claim. The cooperative argued that the lower court contradicted itself by initially stating oral testimony could prove the engagement but later rejecting specific witness and interrogatory evidence requests. The court found this procedural inconsistency violated constitutional guarantees of contradiction and the right to evidence, necessitating a remand for proper adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 2722 c.c.: The court must examine evidence requests before rejecting them; a decision that first ignores evidence and then dismisses it based on lack of proof violates the constitutional principle of contradiction and the right to evidence.

Parole chiave

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professional liability claim contradictory judicial reasoning right to evidence oral testimony admissibility procedural contradiction violation remand for retrial constitutional guarantee of contradiction contratti di consulenza

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 2722 c.c.
C, F, in questa sede); parte controricorrente ha replicato che si trattava di prove non ammesse né ammissibili perché contrarie a documenti, a mente dell’art. 2722, cod.
Art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 8/06/2017, n. 14274
civ., solo ad opera di parte (Cass., 8/06/2017, n. 14274); peraltro, quanto alla potenziale ammissibilità e quindi decisività della prova, al contempo, deve considerarsi che i riportati capitoli 1, 2, 4 (pag.
Cass., 20/04/2017, n. 9952
Cass., 9/11/2017, n. 26538
9952, Cass., 9/11/2017, n. 26538, Cass., 1/02/2023, n.
Cass., 1/02/2023, n. 2980
26538, Cass., 1/02/2023, n. 2980);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4847/2023 R.G. proposto da : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTER S.O.S. PUBBLICA ASSISTENZA, rappresentata e difes a dall'avvocato MARCELLO BONOTTO , domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro NORBERTO GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO FERRARIS unitamente all’avvocato CLARA NEGRI, domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3734/2022 depositata il 25/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che: la Società Cooperativa Sociale I nter S.O.S. Pubblica Assistenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3734 del 2022 della Corte di appello di Milano esponendo che: - con incarico di prestazione d’opera professionale a valere dall’anno 2012, la predetta società aveva affidato a Norberto Graziani sia i servizi di consulenza del lavoro, sia i servizi di consulenza fiscale; - dall’anno di imposta 2018, aveva deciso d’interrompere il rapporto professionale e rivolgersi ad altri per le attività di consulenza del lavoro e anche per le attività di consulenza fiscale; - il nuovo professionista incaricato aveva rilevato significative anomalie nell’amministrazione del personale svolta dal precedente consulente del lavoro, in contrasto con la contrattualistica collettiva applicabile, e correlati errori nello svolgimento dell’attività di elaborazione dei cedolini paga, che avevano determinato negli anni di riferimento, dal 2012 al 2017, maggiori e indebiti costi; - aveva convenuto Norberto Graziani, la G.F. s.n.c. di cui era socio insieme alla moglie e quest’ultima, Nives Frialdi, chiedendo l’accertamento della responsabilità per inadempimento dei convenuti e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni; - il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - era stato prodotto, da parte attrice, un documento denominato “conferimento di incarico”, del 14 febbraio 2012, sottoscritto da Graziani, che costituiva «mera attestazione di eseguire il servizio di elaborazione meccanografica a mezzo GF s.n.c. per contabilità generale IVA e semplificata», senza che emergesse «alcun conferimento d’incarico quale consulente del lavoro in capo a Graziani»; - parte convenuta aveva prodotto la «lettera di incarico professionale», del 12 dicembre 2011, in cui era indicato, testualmente, «che il Graziani [era stato] incaricato del servizio di elaborazione meccanografico, a mezzo della GF s.n.c.»; - la cooperativa non aveva formulato alcuna istanza istruttoria orale; - la perizia di parte depositata non poteva provare il conferimento dell’incarico; - in assenza di prova del conferimento di un incarico che prevedesse la verifica delle modalità di remunerazione delle ore lavorative dei dipendenti, non poteva «essere rimproverato al soggetto che elaborava i dati meccanicamente di aver effettuato scelte errate in un ambito che non competeva al suo incarico»; resiste con controricorso l’intimato Norberto Graziani.

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancando immotivatamente di considerare che era invece stata richiesta, nelle memorie istruttorie integrative in prime cure e poi in secondo grado, specifica prova per interpello e testi in punto di conferimento dell’incarico, dimostrabile, come affermato dallo stesso Collegio distrettuale, anche con prova orale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente dapprima indicato che il conferimento dell’incarico poteva provarsi oralmente, e poi immotivatamente non ammesso la reiterata domanda istruttoria di prova per interrogatorio formale e testi formulata per tempo già in primo grado.

Considerato che: i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati; la Corte territoriale ha statuito che: - dai documenti prodotti, risalenti a novembre 2011 e febbraio 2012, non poteva evincersi l’incarico di consulenza lavoristica e fiscale, affermato da parte attrice come svolto tra il 2012 e il 2017 (pagg. 13-15); - il suddetto incarico avrebbe potuto provarsi anche a mezzo di prova testimoniale, per converso non articolata (pag. 13 e pag. 15); parte ricorrente ha dimostrato di aver invece richiesto specifica prova per interrogatorio formale e testimoni con la memoria istruttoria integrativa in primo grado, e reiterazione delle stesse istanze in secondo grado (docc.

C, F, in questa sede); parte controricorrente ha replicato che si trattava di prove non ammesse né ammissibili perché contrarie a documenti, a mente dell’art. 2722, cod. civ.; sul punto dev’essere osservato che, mentre il Tribunale aveva affermato che in relazione al contenuto dei documenti contrattuali non poteva supplire la prova testimoniale (doc. E, sempre di parte ricorrente, pag. 4, penultimo capoverso), a fronte della peraltro esplicita e compiuta reiterazione delle suddette istanze in seconde cure (pag. 15 del ricorso, pag. 2 della sentenza, pag. 1 delle note scritte prodotte da parte ricorrente), la Corte territoriale ha, come visto, affermato, invece, la possibilità di articolare in specie prova per testi: sul punto non vi è ricorso incidentale condizionato, imposto dalla statuizione in parola e tanto più necessario in quanto si tenga a mente la rilevabilità del divieto di cui all’art. 2722, cod. civ., solo ad opera di parte (Cass., 8/06/2017, n. 14274); peraltro, quanto alla potenziale ammissibilità e quindi decisività della prova, al contempo, deve considerarsi che i riportati capitoli 1, 2, 4 (pag. 14 del ricorso) ben avrebbero potuto essere variamente precisati e circostanziati in sede di escussione in un tempo anche successivo ai documenti contrattuali richiamati, superando i limiti del sopra menzionato divieto; dev’essere ribadito che il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, e poi rigetti la domandaritenendola indimostrata, vìola, per insanabile contraddittorietà, il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Cass., 20/04/2017, n. 9952, Cass., 9/11/2017, n. 26538, Cass., 1/02/2023, n. 2980);

è stato così leso il contraddittorio e il diritto alla prova; spesedel presente giudizio di legittimità al giudice del rinvio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano perché, in div