Cassation appeal dismissed as untimely filed outside the semester period for execution opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the semester deadline applicable to execution opposition proceedings. The appellant argued for a factual error regarding the revocation of a lower court decision, but the Ministry of Justice contended strict adherence to procedural timelines. The court ruled that the statutory suspension of terms during holidays does not apply to these specific execution-related procedures, rendering the late filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 l. 742/1969; Art. 92 r.d. 12/1941; Art. 617 c.p.c.: The suspension of procedural terms during holidays does not apply to execution opposition proceedings or revocation actions against such decisions, requiring strict compliance with the semester deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20643/2023R.G. proposto da GIOVANNI GIUSEPPE FORENSE, rappresentato e difeso dall’avv. Doris Reichel (C.F. RCHDRS57H67Z112R) e dall’avv. Andrea Cominelli (C.F. CMNNDR70D14E801B),con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege - controricorrent e - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE BANCA D’ITALIA - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4781 del 24 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −Giovanni Giuseppe Forense era creditore nei confronti del Ministero della Giustizia in virtù di un decreto della Corte d’appello di Roma del 22 febbraio 2010; notificato il titolo esecutivo e il precetto, il creditore aveva intrapreso una procedura espropriativa presso terzi nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; −nella procedura esecutiva mobiliare il terzo pignorato aveva accantonato la somma di Euro 12.413,00 e rilasciato la dichiarazione exart.547 cod. proc. civ.;
−ciononostante, il giudice dell’esecuzione aveva chiuso anticipatamente la procedura con ordinanza del 16/12/2013; −contro tale ordinanza, Giovanni Giuseppe Forense aveva proposto opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21412 del 16 novembre 2016, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non provata la notifica del titolo esecutivo al Ministero della Giustizia, individuato come debitore; −successivamente, l’opponente aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. contro la citata sentenza n. 21412/2016, sostenendo che vi era stato un errore di fatto;
−il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4781 del 24 marzo 2023, aveva rigettato la domanda di revocazione; −avverso la predetta sentenza, Giovanni Giuseppe Forense proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi; −il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle Finanze; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE −in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibi- lità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddit- torio e della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 24/03/2023; −il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 19/10/2023, ben oltre il prescritto termine semestrale, che, nelle opposi- zioni esecutive,non soggiace alla “sospensione feriale”;
−infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospen- sione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01);
−non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il fatto che il ricorso concerne l’impugnazione per revocazione di una deci- sione resa in sede di opposizione agli atti esecutivi: infatti, anche «al ter- mine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l’allegazione di un errore qualificatorio, che può essere de- dotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice» (Cass. Sez. 3, 13/06/2024, n. 16535, Rv. 671299-01);
−in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrenteMinistero della Giu- stizia le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri nor- mativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventual- mente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di en- trambi i ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispet- tivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso arti