Cassation court overturns lower court ruling on bank liability for employee misappropriation, remanding case for recalculation of damages and interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Court of Appeal's judgment regarding the bank's liability for a bank director's misappropriation of funds. The lower court failed to justify why the bank's liability differed from the director's and incorrectly delayed the start of interest calculations despite proven facts. Consequently, the Court of Cassation accepted the appeals and remanded the case to the Court of Appeal of Ancona for a new examination of damages and interest periods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2049 c.c.; Art. 2059 c.c.; Art. 1224 c.c.: Where a bank is held jointly liable for a director's misappropriation, the appellate court must explicitly justify any reduction in the bank's liability and must calculate interest from the date of the illicit act, not the filing of the lawsuit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8661/2024R.G. proposto da Stefano MATTIOLI ABBIATI, in qualità amministratore di sostegno diMaria Lucia RESMINI, rappresentato e difes o dall’ A vv. Daniele Bacalini , come da procura in calce alla memoria di costituzione e prosecuzione del giudizio, ex legedomiciliato come da domicilio digitale indicato ; –ricorrente– contro Massimo TEGAZI, rappresentat o e difes o dall’Avv. Lorenzo Gnocchini, giusta procura speciale in calce al controricorso , ex lege domiciliatocome da domicilio digitale indicato;
–controricorrente – nonché contro Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (BPER) s.p.a. (già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona,BLS, s.p.a. ) ; –intimata – Oggetto: Responsabilità della Banca per fatto del dipendente– Direttore di Banca – Art. 2049 c.c. – Solidarietà. CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres. F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1429 /202 3 pubblicata in data 2/10/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dallaConsigliera Irene Ambrosi.
Fatti di causa 1.Maria Lucia Resmini, in proprio e nella qualità di erede della defunta madre, Mercedes Barcellini, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche , Massimo Tegazi e la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, BLS, s.p.a. (oggi, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna,BPER, s .p. a .) al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, del primo quale Direttore della Filiale di Civitanova Marche e della seconda per responsabilità da fatto illecito del dipendente, al risarcimento, in proprio favore, di complessivi euro 180.500,00, di cui euro 135.500,00 (comprensivo di euro5.000,00 già rimborsati dall’Istituto di Credito prima che l’azione venisse proposta), pari agli importi indebitamente sottratti, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun assegno al soddisfo e euro 50.000,00,o altra somma, diversa e inferiore, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danni morali da reato, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice lamentava che il Tegazi (nei cui confronti riponeva particolare fiducia, stante la conoscenza risalente al 1990) si era illecitamente appropriato, tra il 2009 e il 2010, della somma complessiva di euro 135.500,00 appartenente alla stessa attrice e di lei madre, Mercedes Barcellini, in occasione delle operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dalle correntiste; nello specifico , trattenendo quanto prelevato dal cambio, allo sportello, di numero quattordici (14) assegni, tutti elencati nell’atto introduttivo, con conseguente responsabilità oggettiva e solidale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., dell’Istituto di Credito convenuto, il quale, precedentemente alla proposizione della causa, aveva provveduto a rimborsarle l’importo di euro5.000,00.
Costituitasi in giudizio, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona -BLS- s.p.a. contestava ogni deduzione, produzione e richiesta avanzate da parte CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres. F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi attrice, chiedendo di poter estendere il contraddittorio nei confronti di Massimo Tegazi al fine di ottenerne la condanna al rimborso di tutte le somme che, nell’ipotesi di accoglimento delle domande attoree, fosse stata tenuta a corrispondere alla Resmini; concludeva per il rigetto di tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata e anche in riconvenzionale - previa declaratoria di corresponsabilità, almeno paritetica, tra parte attrice e l’altro convenuto-, per il contenimento delle pretese di controparte nei limiti risultanti dimostrati all’esito dell’istruttoria e causalmente riconducibili alla condotta illecita ascrivibile al Tegazi in relazione a quelle, tra le operazioni bancarie indicate in citazione, non riferibili alle correntiste, al netto dell’importo di euro5.000,00 già rimborsato, con esclusione del danno morale ; chiedeva inoltre lacondanna dell’attrice al pagamento degli oneri processuali ovvero disporne l’integrale compensazione, nonché la condanna del Tegazi al rimborso, in proprio favore, di tutte le somme eventualmente da essa dovute corrispondere a parte attrice, ove accolte le rispettive domande, compresi interessi, rivalutazione, spese e accessori.
Si costituiva, altresì, in giudizio il convenuto Massimo Tegazi, censurando fermamente la ricostruzione dei fatti offerta in citazione, reputando inverosimileche parte attrice fosse ignara dei prelievi effettuati attraverso gli assegni emessi tra il 2009 e il 2010, come pure della mancanza dei corrispondenti investimenti, di cui si sarebbe accorta solo dopo tre anni. Il convenuto ammette va che per l’ assegno n. 53587606, tratto sul conto n. 535633 di euro5.000,00 fosse emersa una irregolarità per la quale la banca aveva provvedutoa rimborsare l’importo alla Resmini precedentemente alla proposizione del giudizio,senza però ammissione di responsabilità alcuna, ossia “semplicemente in via cautelativa”; ragioni tutte per le quali, attesa anche la “spregiudicatezza dell’azione civile” promossa nei suoi confronti, il Tegazi spiegava domanda riconvenzionale volta a ottenere, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la condanna di parte attrice al CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres.
F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi pagamento, in proprio favore, dell’importo di euro 10.000,00 , con vittoria di spese. Esperita l’istruttoria e ammessa una consulenza grafologica, il Tribunale, con sentenza 1125/2018 , in accoglimento della domanda proposta da Maria Lucia Resmini, in proprio e quale erede della madre, condannava Massimo Tegazi al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in euro131.000,00, oltre interessi legali dal 10.05.2012 al soddisfo, nonché la Banca convenuta, in solido con lo stesso Tegazi, fino alla concorrenza di euro 81.484,00, oltre interessi a decorrere dalla medesima data stabilita per quest’ultimo, che veniva condannato altresì a restituire alla banca convenuta tutte le somme da questa corrisposte alla Resmini in dipendenza della decisione; infine, i convenuti venivano condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite come da dispositivo. 2.La Corte d’appello di Ancona , con la sentenza qui impugnata , ha respinto il gravame principale proposto da Maria Lucia Resmini e quello incidentale proposto da Massimo Tegazi e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, con compensazione delle spese del grado tra gli appellantie condanna di entrambi , in solido tra loro, a rifondere le spese di appello in favore della appellataBanca Popolare dell’Emilia-Romagna.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona Maria Lucia Resmini ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi; ha resistito con controricorso Massimo Tegazi ; sebbene intimata , la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna s.p.a.non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. e il P.M. non ha depositato conclusioni. Le partihanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. C on il primo motivo di ricorso, rubricato “ v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2049 - 1292 - 2055 c.c., in relazione all’art.360 comma 1° n.3 c.p.c. in ordine al riconoscimento della responsabilità solidale CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres.
F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso”, la ricorrente denuncia la violazione , da parte della pronuncia impugnata , dei principi generali dettati in tema di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., per avere confermato la decisione di prime cure che aveva diversificato le rispettive responsabilità dei coobbligati in relazione al liquidato risarcimento del danno; in particolare, si contesta che, mentre il dipendente-direttore di banca è stato riconosciuto responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e condannato a risarcire l’intero importo del danno, liquidato in complessivi euro131.000,00, la banca, invece, è stata riconosciuta responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c., macondannata al risarcimento solo sino alla concorrenza dell’importo di euro81.484,00, oltre interessi. 2.Con il secondo motivo di ricorso si la menta la “ violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n. 4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento della responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso”; parte ricorrente contesta che la Corte d’appello abbi a confermato la decisione di prime cure senza aver motivato sul primo motivo di gravame; con tale motivo, la odierna ricorrente aveva lamentato, per un verso, l’erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle allegazioni, anche documentali, poste a corredo dell’atto di citazione (nella specie,contestava la presunta confusione ravvisata nell’atto di citazione, evidenziando come, al punto 15 della stessa, si fossero compiutamente descritti tutti i movimenti bancari con relativo riferimento agli assegni individuati col loro importo e poi, in comparsa conclusionale, anche con indicazione del numero identificativo di ciascun assegno).Nel citato motivo di appello, poi, la ricorrente aveva lamentato, per altro verso, la violazione del disposto di cui agli artt. 2049 e 1292 c.c., sull’assunto che, essendo il danno derivato da un’unica condotta, anche la Banca convenuta avrebbe CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres.
F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi dovuto essere condannata al relativo risarcimento in pari misura dell’altro convenuto, anziché per la somma inferiore stabilita dal Tribunale.
3. Con il terzo motivo di rico r so si lamenta la “ violazione o falsa applicazione degli artt. 132 comma 2° n.4 c.p.c. -art. 118 disp. att. c.p.c. e nullitàdella sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento della responsabilitàsolidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso”. 4.Con il quarto motivo di ricorso si de nuncia la “ nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art.360 comma 1° n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento della responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso”.
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la “ violazione o falsa applicazione art.115 c.p.c. e nullitàdella sentenza, in relazione all’art.360 comma 1° n.3 e/o n. 4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento della responsabilità solidale ex art.2049 c.c. del committente banca fino a concorrenza di somma inferiore di quella cui è stato condannato il commesso”.
6. Con il sesto motivo di ricorso si prospetta la “ violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 –1224 c.c., in relazione all’art.360 comma 1° n.3 c.p.c: in ordine al riconoscimento degli interessi legali a decorrere solo dalla data della domanda giudiziale”; in particolare, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere, pur in presenza di un illecito, fatto decorrere dalla data della domanda giudiziale e non dalle date dei singoli incassiil risarcimento e, in particolare, la decorrenza degli interessi legali, posto che il credito oggetto del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce un’obbligazione di valore.
7. Con il settimoe ultimo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la “ nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres. F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi inconciliabili, in relazione all’art.360 comma 1° n.4 c.p.c.: in ordine al riconoscimento degli interessi legali a decorrere solo dalla data della domanda giudiziale”. 8.Vanno esaminat i innanzitutto i l prim o , il secondo e il sesto motiv o di ricorso, tra loro collegati , i quali sono fondat i nei termini che si vanno adesso a specificare. 8.1.
Ai fini della decisione, g iova ripercorrere , in sintesi , l e argomentazioni con cui la Corte d’appello ha ritenuto l’infondatezza delle doglianze dell’alloraappellante. In primo luogo, la Corte dorica ha premesso che , « come noto, la solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. sussiste non già nel caso in cui la fonte dell’obbligazione sia unica, bensì quando più soggetti siano tenuti a eseguire la medesima prestazione che, nella fattispecie, non può dirsi identica nell’ammontare, dal momento che, mentre l’importo risarcitorio dovuto dal Tegazi è stato determinato sulla scorta degli appunti riassuntivi dallo stesso redatti e non disconosciuti (…) e, come tali, correttamente qualificati dal Giudice alla stregua di confessione stragiudiziale nei limiti delle somme ivi indicate(…), quella posta, per responsabilità indiretta, a carico della Banca, ex art. 2049 c.c., soggetto terzo rispetto all’autore dell’illecito e della scrittura riassuntiva, per questo alla stessa non opponibile, si è potuta individuare, in assenza di prova specifica, gravante su parte attrice, circa l’esatta quantità di denaro sottrattole dal dipendente, solo attraverso l’elenco dei versamenti dedotto dall’atto di citazione, paria complessivi euro 135.000, detratti euro 49.000 effettivamente investiti ed euro 5.000 rimborsati alla correntista» (pag. 18 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, quanto alla corresponsione degliinteressi, la Corte d’appello ha osservato che, pur in presenza di illecito, gli stessi dovevano decorrere dalla data della domanda giudiziale e non dalle date dei singoli incassi, rilevando che «l’approssimazione di cui all’atto introduttivo non consentiva di determinare il momento esatto in cui si sono avute le denunciate appropriazioni, tanto più che parte delle somme risultavano CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres. F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi essere state effettivamente investite dal Tegazi» (pag. 19 della sentenza impugnata). 8.2.Il Collegio osserva che la pronuncia impugnata non si è posta in linea con il principio , già espresso da questa Corte , secondo cui «l’obbligazione solidale risarcitoria del committente ai sensi dell'art. 2049 c.c. ha la stessa estensione di quella del commesso e pertanto è conforme a diritto la sua condanna, nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ripetizione della parte di debito del commesso stesso»(così in motivazione, Cass.
Sez. 3, 27/07/2011 n. 16417 ; richiamata in senso conforme, di recente, da Cass. Sez. 3, 30/12/2023n. 36613) . Allo stesso modo, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il preponente rispondedel danno del preposto ogni qualvolta sussista il nesso di occasionalità necessariatra il fatto illecito del dipendente e l'esecuzione delle incombenze affidategli, la quale ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo.
Occorre, in sostanza, che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente,cioè che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse. E tale collegamentonon è escluso neppure dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute(Così da ultimo Cass.
Sez. 3, 05/02/2025 n. 2851). Tali principi debbono essere richiamati senza alcun dubbio nel caso di specie, posto che in essosi tratta va , addirittura , della condotta posta in essere daldirettore della Banca, cioè un soggetto il cui operato è, per la natura stessa dell’incarico, riconducibile alla Banca preponente. Ed infatti la stessa Corte territoriale ha ritenuto di doverne accerta r e la responsabilità in qualità dipreposto, sulla base della valutazione complessiva di tutto il CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres. F. M. Cirillo Rel.
I. Ambrosi materiale istruttorio acquisito, comprovante iprelievi allo sportello effettuati personalmente dallo stessodirettore di banca, anche tramite la riscossione degliassegni a firma della parte attrice; e, a supporto di tale riconducibilità, la sentenza ha considerato rilevantianche gli appunti compilat i dal predetto direttore,comprovanti una sort a di rendicontazione degli importi prelevati e degli investimenti mobiliari effettuati nell’interesse delle due correntiste Resmini e Bercellini (pag. 14 della sentenza impugnata). A fronte dell’accertamento compiuto, la pronuncia in esame non spiega il perché della differenziazione degli import i risarcitor i dovut i dal direttore Tegazi rispetto a quelli posti a carico de lla Banca – così come operata già dalla pronuncia del Tribunale –né indica le ragioni per cui tale differenziazione dovrebbe essere condivisibile .
D’altra parte, anche senza entrare nel merito della correttezza dell’affermazione secondo cui i brogliacci a firma del Tegazi sono stati considerati alla stregua di una confessione stragiudiziale, non appare comunque sostenibile la decisione impugnata nella parte in cuiconsidera la Banca obbligata solo in parte , «in assenza di prova specifica», sulla base dell ’ effettività dei versamenti , detratto l’importo di quellirisultati effettivamente impiegati in investimenti finanziari (pag. 18della sentenza impugnata). Devono pertanto essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso. 8.3.
Quanto, i nfine, al problema della decorrenza degli interessi moratori, il Collegio osserva che la Corte dorica, pur avendo dato conto che dalla complessa istruttoria compiuta erano risultati «comprovati i prelievi di contanti allo sportello effettuati personalmente» dal direttore (pag. 14 della sentenza impugnata), non ha spiega to come sia giunta, in violazione dell’art. 1224 c.c.,a non riconoscerne la decorrenza dai singoli fatti illecit i, bensìsoltanto dalla data della domanda giudiziale . Risulta infatti apodittic a l’affermazione secondo cui laparte (oggi) ricorrente non av eva provato i momenti esatti delle denunciate appropriazioni, imputandole l’approssimazione contenuta nell’atto introduttivo, con particolare riferimento alla descrizione delleoperazioni bancarie, posto che la sentenza CC 1 ottobre2025 Ric. n.8661/2024 Pres.
F. M. Cirillo Rel. I. Ambrosi ha nel contempo anche accertato che i prelievi allo sportello eran o stati effettuati personalmente dallo stesso direttore di banca (pag. 1 9 in relazione alla pag. 18 della sentenza impugnata). Da tanto consegue l’accoglimento anche del sesto motivo di ricorso.
9. Dall’accoglimento del primo, del secondo e del sesto motiv o di ricorsodiscende l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazio ne ai motivi accolti e il giudizio è rinviat o a lla Corte d ’ appello di Ancona , in diversa composizione personale, la quale tonerà ad esaminare l’appello di Maria Lucia Resmini attenendosi ai principi enunciati nella presente decisione e provvederà anche in merito alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo e i l sesto motiv o di ricorso , assorbiti i