Cassation court dismisses appeal claiming partial victory precludes opponent's full cost liability in debt dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the appellate court's partial rejection of his claim prevented the respondent from bearing all litigation expenses. The court rejected this, noting that since the respondent's single claim was fully accepted, the appellant was the sole loser and thus liable for all costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: A party appealing a judgment where the opponent's single claim was fully accepted cannot claim reciprocal non-liability for costs, as the appellant is the sole loser.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19118/2023R.G. proposto da LUIGI MENGHINI, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Chiucchiolo (C.F. CHCLSN55A09L188B),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro LA.COS.TIR S.N.C. DI CINI MARIA RITA (già LA.COS.TIR S.N.C. DI CINI ARIANNA CO.), rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Biscarini (C.F. BSCNRC51E26E975B), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Perugia n. 389 del 30/5/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE −la società La.Cos.Tir S.n.c. di Cini Arianna C. proponeva opposizione al precetto notificatole il 12 maggio 2015, con cui Luigi Menghini intimava il pagamento di € 40.265,29 per compensi professionali, sulla base del decreto ingiuntivo n. 104/2013 del Tribunale di Perugia -Sezione distaccata di Todi, divenuto definitivo per mancata opposizione; −la società contestava l ’ imputazione delle somme, sostenendo che erano già stati versati degli importi e che era stato raggiunto un accordo per l’estinzione del debito;
−il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 753 del 10 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando inefficace il precetto per € 5.293,23 e confermando il diritto di Menghini di procedere ad esecuzione forzata per € 34.972,06; le spese di lite venivano interamente compensate; −la società proponeva appello avverso la decisione, contestando l’imputazione dei pagamenti e la determinazione degli interessi e sostenendo che la somma dovuta non superava € 23.000,00; −la Corte d’ appello di Perugia, con la sentenza n. 389 del 30 maggio 2023, accoglieva parzialmente l’appello: dichiarava inefficace il precetto dell’8 maggio 2015 per le somme eccedenti € 20.062,97, maggiorate degli interessi legali dal 2015 al saldo, e condannava Luigi Menghini alla rifusione delle spese in favore della società;
−avverso la predetta sentenza Luigi Menghini proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −resisteva con controricorso la società La.Cos.Tir S.n.c. di Cini Maria Rita (già La.Cos.Tir S.n.c. di Cini Arianna C.); −il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, cod. proc. civ.; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE −con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. c iv ., Luigi Menghini deduce la «Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Costituzione»; in partico- lare, il ricorrente sostiene che «la condanna alle spese del Rag.
Menghini contrasta con il principio secondo il quale le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte vittoriosa (anche parzialmente)», che «emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia nr. 389/2023, og- getto del presente ricorso, che l’odierno ricorrente non è parte integral- mente soccombente», atteso che è stato confermato il diritto del precet- tante di agire in executivis, benché per un minore importo, che «la parziale riforma della sentenza di primo grado … non ha minimamente scalfito la posizione creditoria del Rag.
Menghini che è stata dunque ri-confermata anche in appello … anche se il quantum precettato è stato ridotto»; per- tanto, dato che «nel caso in esame non vi è né una vittoria integrale né una soccombenza integrale quanto piuttosto le parti sono sostanzialmente qua- lificabili come parzialmente vittoriose e parzialmente soccombenti, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione dei costi del giudizio»; −il motivo è inammissibile per plurime ragioni; −innanzitutto, è palesemente inammissibile il tentativo di ottenere da questa Corte una rivalutazione delle ragioni che – secondo la parte ricor- rente – avrebbero giustificato la compensazione delle spese, in luogo dell’applicazione della regola dell’art. 91 cod. proc. civ.;
−infatti, come già statuito da questa Corte, «l ’ onere del pagamento delle spese processuali, nel caso di accoglimento parziale di opposizione a precetto per avvenuto pagamento, con la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, è distribuito secondo il criterio discrezionale del giudicedi merito, in quanto tale onere può conseguire sia alla soccombenza totale che a quella parziale sulle domande ed eccezioni» (Cass. Sez. 3, 18/01/1962, n. 77, Rv. 250135-01); −inoltre, la censura si appalesa manifestamente infondata (e, dunque, inammissibile ex art. 360 - bis cod. proc. civ. ), perché il ricorrente palese- mente travisa la struttura dell’opposizione exart. 615, comma 1, cod. proc. civ.e il contenuto della decisione;
−nell ’ opposizione pre - esecutiva, la domanda consiste nella contesta- zione, totale o parziale, del diritto dell’intimante di agire in executivis, diritto che è minacciato con l’atto di precetto il quale – contrariamente a quanto sembra emergere dalle difese del Menghini –non costituisce una domanda avversata dall’opposizione, bensì un atto stragiudiziale prodromico al pro- cesso esecutivo; −ciò chiarito, risulta evidente che non può logicamente parlarsi di do- mande contrapposte, parzialmente rigettate o accolte, ma solo dell’unica istanza di accertamento (negativo) avanzata dall’opponente;
−nel caso de quo , tale domanda della La.Cos.Tir S.n.c. è stata accolta e, proprio dal testo del ricorso, sembra emergere che le tesi della società – secondo cui la somma dovuta non superava € 23.000,00 –siano state in- tegralmente recepite dalla Corte di merito; −non è affatto configurabile, dunque, una vittoria del Menghini e il fatto che, in accoglimento dell’opposizione, è stato riconosciuto creditore per una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella precettata dimostra la sua soccombenza rispetto all’azione avversaria;
−non è pertinente il richiamo al principio di Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01, secondo cui «In tema di spese processuali, l’ac- coglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclu- sivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la con- danna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»; anzi, proprio la citata decisione non giova alla tesi del ricorrente, dato che per l’unica domanda proposta con l’opposizione a pre- cetto, anche se non accolta integralmentee perfino se accolta in parte non preponderante, non potrebbe configurarsi una reciproca soccombenza, di- fettando una domanda contrapposta (che non si può rinvenire nel precetto), e, al più, varrebbe ad impedire la condanna dell’opponente – appunto vit- torioso –alla rifusione delle spese;
−in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese del giudi- zio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all’effettivo valore della controversia), nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora