Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging a lower court judgment against multiple Italian ministries. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15796/2024 R.G. proposto da : MARZULLO GIOVANNA, MELOTTI GIANLUIGI, MONTEMITRO CIRO, NAVA GIUSEPPE, NOLLETTI GIANCARLO, MUSARELLA PATRIZIA, MOSTACCI SALVATORE DOMENICO, PAGLIARULO GIUSEPPE PIO, PORTULANO VINCENZO, PIZZI CATERINA MARIA ANTONIETTA, PASSACANTILLI GIANFRANCO, PIZZI MARIANTONIETTA AURORA, SERGI GAETANO, VANINI ROBERTO, TAMAGNINI LIBERO, RUBINO ANNA, ZICCHEDDU MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIelettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ope legis li rappresenta e difende -ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.104/2024 depositata il 09/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.