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Decreto — n. 32461/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The parties involved were a group of individuals challenging a presidential decree against the Council of Ministers and several ministries. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to respond statutory time limit renunciation of appeal costs allocation Civil Procedure Code judgment proposal spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
87/2025 depositata il 08/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
87/2025 depositata il 08/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15794/2025 R.G. proposto da : CANTAMESSA ALESSIO, CANTAMESSA ELENA, CANTAMESSA ILARIA, GIORGIANNI ANTONELLA, MUIA' ROCCO, CAPUTO GAETANO, MARENGONI GALDY SALVATORE, MARTINOTTI GIOVANNI, DELLA CORTE ANNAMARIA, AQUILANTI LUIGI, GASPARINI STEFANIA, DE RUGGIERI GIOSUE', BOSCHIAN BAILO PIERINO, BASTARDI MARGHERITA, PECORELLI BARBARA, TURI MARCO EPIFANIO GIOVANNI, RIZZUTI FRANCESCA, ZALTIERI GIUSEPPINA, SPANO' VINCENZO, RENIER MARCO, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MARCO TORTORELLA (CF TRTMRC68P23H501S ) PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti - ricorrent i - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ope legis” con domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 87/2025 depositata il 08/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 9.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28/11