Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the opposing party's proposal for case definition, triggering the automatic withdrawal mechanism. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the automatic withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4246/2025 R.G. proposto da: GOBESSI VALENTINA, D'ERRICO NICOLA, PETRICIG PAOLA, domiciliati ex lege presso l’indiritto di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato CARLO AMORUSO (C.F. MRSCRL71L31H501J), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ope legis la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.5433/2024 depositata il 12/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4246/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 32459/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Il Presidente Lina Rubino Numero registro generale 4246/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 32459/2025 Data pubblicazione 12/12/2025