Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Appeal of Messina extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Salmeri Ivan, did not request a decision on the appeal proposal submitted by the court, while the respondent, Nicolina Abate, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14871/2025 R.G. proposto da: SALMERI IVAN, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA AMADDEO, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro NICOLINA ABATE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO FERRARO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1141/2024 depositata in data 27/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14871/2025 Numero sezionale 856/2025 Numero di raccolta generale 32424/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 14871/2025 Numero sezionale 856/2025 Numero di raccolta generale 32424/2025 Data pubblicazione 12/12/2025