Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing a private individual against a health authority and insurance company, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8237/2025 R.G. proposto da: COLELLA PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GIUSEPPE DAQUA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Alberto Racchia, n. 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA LOMBARDO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.673/2024 depositata in data 7/10/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8237/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 32423/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 8237/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 32423/2025 Data pubblicazione 12/12/2025