Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a private individual, challenged a liquidation decree against the designated liquidator and an individual, but remained silent after the court proposed a definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9673/2025 R.G. proposto da: LANCIOTTI DANIELE, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO DE LUNA -ricorrente- contro AST ANCONA ENTE LIQUIDATORE DESIGNATO DA DGRM N 1718 19/12/2022 E LR 19/2022, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO CUCCU' -controricorrente- nonchè contro CORDARI MARCO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONAn.1592/2024 depositata il 7/11/2024.
Numero registro generale 9673/2025 Numero sezionale 854/2025 Numero di raccolta generale 32420/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato Antonietta Scrima Numero registro generale 9673/2025 Numero sezionale 854/2025 Numero di raccolta generale 32420/2025 Data pubblicazione 12/12/2025