Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Perrotta Fabio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Centro S.P.A., lacked a valid special power of attorney for the current appeal stage. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and terminated the case without ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the proposal for judgment definition results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5914/2025 R.G. proposto da: PERROTTA FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO ALESSANDRO (RLNLSN69A21D823D), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro IL CENTRO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato RACANO MARCO (RCNMRC64S23A345M), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1587/2024 depositata il 21/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 21 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5914/2025 Numero sezionale 853/2025 Numero di raccolta generale 32419/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte controricorrente depositato una valida procura speciale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., in quanto la procura speciale depositata fa riferimento al giudizio di appello ed è antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata col ricorso in cassazione (cfr. ex multis Cass.
Sez. 1, ordinanza n. 4069 del 18/02/2020 - Rv. 657063 – 01; Cass. Sez. 2, ordinanza n. 12628 del 125/05/2025 - Rv. 675286 - 01); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente di Sezione delegato ANTONIETTA SCRIMA Numero registro generale 5914/2025 Numero sezionale 853/2025 Numero di raccolta generale 32419/2025 Data pubblicazione 12/12/2025