Italian Court dismisses appeal due to 40-day silence, ruling the appeal deemed withdrawn under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The appellant, Edilmaritima Sas, did not request a decision on the settlement proposal submitted by the opposing parties, while the court noted the 40-day silence required for such a declaration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the communication of a proposal for settlement constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17919/2025 R.G. proposto da : EDILMARITTIMA SAS DI STURIALE STELLARIO, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall'avvocato ANTONIO BONGIORNO(BNGNTN57B19I477V) -ricorrente- contro ANTONINO CAPRI', MARIA CATARRO, MARIAGRAZIA CAPRI’, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocatoMASSIMO LO GIUDICE ( LGDMSM65B10L042S ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 1126/2024 depositata il 20/12/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore della controversia, da individuarsi in base al petitum indicato dai controricorrenti;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00(dodicimila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 11/12/2025 ILPRESIDE