Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for case closure. The appellant, LVM SRL, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Lattebusche, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for closure within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10456/2025 R.G. proposto da : LVM SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato RAFFAELE MARIO VAVALA’(VVLRFL55D26I639J) -ricorrente- contro LATTEBUSCHE -LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA SCA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato MAURIZIO PANIZ (PNZMRZ48E09A757O) e d all ’ avvocato STEFANIA FULLIN (FLLSFN71H57M089P) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n.6911/2024 depositata il 04/11/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 24/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Esclusa la ricorrenza dei giustificati motivi per accogliere l’istanza di parte volta a conseguire l’oscuramento, non evidenziandosi alcuna ragione in tal senso, né alcuna categoria di dati sensibili; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,addì 11/12/202