Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Christian Coli, did not respond to the proposal sent on October 24, 2025, while the opposing party, the Province of Pesaro-Urbino, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the lack of response as a renunciation, thereby terminating the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24328/2023 R.G. proposto da: COLI CRISTIAN, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VERNACCHIO (VRNGPP64L14A328C) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PESARO - URBINO, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FILIPPO BIANCOFIORE (BNCPFL66P25G479J) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n.1107/2023 depositata il 13/07/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 24/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 24328/2023 Numero sezionale 849/2025 Numero di raccolta generale 32410/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 11/12/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 24328/2023 Numero sezionale 849/2025 Numero di raccolta generale 32410/2025 Data pubblicazione 12/12/2025