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Decreto — n. 32407/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 32407/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Amalia Casini, challenged a Rome Court of Appeal judgment against Telecom Italia, Limaco S.R.L., and the Rome Capital City, but remained silent on the proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings litigation costs allocation procedural default spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva diseredazione di un insolvente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29303/2022 R.G. proposto da : CASINI AMALIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA CARLO (CRLRSO72E60L086J) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO TASSONI ( TSSFNC65L13 H501T) -controricorrente- nonchécontro LIMACO S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensorerappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIANO FRIGIONI(FRGVTR75E24A515K) -controricorrente- nonchécontro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore rappresentato e difeso dagli avvocati FIORAVANTE CARLETTI ( CRLFVN38T31B948B) e NICOLA SABATO (SBTNCL61S19B519M) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.3029/2022 depositata il 06/05/2022;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma