Cassation court corrects Supreme Court order and allows appeal regarding third-party joinder in construction damage claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation corrected a material error in a published order by substituting the correct reasoning and ruling for a specific case. The appellant argued that the lower court improperly transformed a claim against the Ministry into a claim against a third-party contractor. The court held that the lower court respected the procedural structure of the case, and the third party's status did not render the claim against the Ministry inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a Supreme Court order contains a material error swapping the reasoning and ruling of two decisions, the court may correct it ex officio; if the underlying appeal challenges the transformation of a claim against a defendant into a claim against a third party, the court must verify if the procedural posture was respected, and if the third party's status does not render the original claim inadmissible, the appeal is allowed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19434/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 02/10/2025: nel procedimento tra le parti SANTAPAOLA VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ANDREA AMATAe CARMELO TOSCANO -giàricorrente- contro MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -già controricorrente- nonché contro UNITER CONSORZIO STABILE -già intimato- relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25066/2025 depositata il 12/09/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal PresidenteCHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Con provvedimento del 2 ottobre 2025 è stata disposta d’ufficio la correzione di un errore materiale presente nella ordinanza n. 25066/2025 pubblicata da questa Suprema Corte il 12 settembre 2025 in ordine alla causa n. 8822/2024 R.G. chiamata all’adunanza camerale del 10 settembre 2025. In tale ordinanza non si rinvengono la motivazione e il dispositivo relativi alla decisione, bensì quelli attinenti ad altro ricorso, n. 22442/2023 R.G., chiamato alla medesima adunanza e deciso con ordinanza n.25065/2025. La sussistenza dell’errore materiale è evidente, e consiste appunto nello scambio di motivazione e dispositivo tra le due pronunce.
Come tale, può essere emendato d’ufficio, avvalendosi per la causa n. 8822/2024 R.G. della minuta redatta dalla sottoscritta Presidente del Collegio quale relatore ed estensore all’esito della suddetta adunanza camerale del 10 settembre 2025 in cui è stata decisa tale causa. Di conseguenza, nella ordinanza n. 25066/2025, il testo compreso tra “Rilevato che” e “Così deciso in Roma il 10 settembre 2025” deve essere sostituito dal seguente testo: Vincenzo Santapaola conveniva davanti al Tribunale di Catania il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale gestore della Ferrovia Circumetnea per ottenerne il risarcimento dei danni derivati dal declino prima e poi dalla chiusura del suo esercizio commerciale, che sarebbero stati causati dal protrarsi per vari anni di un cantiere relativo alla metropolitana, la quale aveva anche coinvolto la strada di Catania - viale Bolano -su cui si trovava tale esercizio.
Il Ministero si costituiva, resistendo; adduceva che l'opera appaltata si era protratta per circostanze ad esso non imputabili e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa, quale unica responsabile, Uniter Consorzio Stabile a r.l. Con sentenza n. 746/2022, premesso che il Ministero non aveva compiuto la chiamata in causa, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto a risarcire l'attore nella misura di euro 40.000. Il Ministero proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1851/2023, accoglieva il gravame.
In particolare, ritenuta effettuata ritualmente la chiamata di Uniter Consorzio Stabile, la qualificava come avvenuta non per garanzia bensì "a titolo di nominatio auctoris ", asserendo che sarebbe stata "la stessa domanda già rivolta da parte attrice a parte convenuta" nell'atto introduttivo del giudizio. Sussistendo quindi "l’inscindibilità delle posizioni del chiamante in causa e del terzo" in tal modo chiamato, essendo quest'ultimo in amministrazione straordinaria l'improcedibilità della domanda nei confronti di esso avrebbe investito quella - e infatti la medesima - proposta nei confronti del Ministero.
Perciò la Corte d'appello perveniva a dichiarare "l'improcedibilità della domanda di pagamento già formulata in prime cure di giudizio da Santapaola Vincenzo nei confronti sia della UNITER Consorzio Stabile a r.l. in amministrazione straordinaria sia pure del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea", conseguentemente annullando la sentenza del Tribunale. Vincenzo Santapaola - in patrocinio a spese dello Stato - ha presentato ricorso, veicolante un unico motivo illustrato anche con memoria; si è difeso con controricorso il Ministero.
Considerato che:
1. L'unico motivo viene rubricato come "erronea qualificazione della domanda proposta dal Ministero nei confronti di Uniter". Si osserva che il Ministero ha chiamato "in garanzia" il Consorzio Uniter, cioè l'appaltatore - per evidente lapsus calami definito "appaltante": v. pagina 11 - dei lavori; però, si obietta, "trattandosi di chiamata in garanzia non vi è alcuna automatica traslazione" al tribunale fallimentare. Il motivo si snoda poi in argomenti relativi all'avere l'appaltatore responsabilità, ma richiamando in particolare giurisprudenza sulla responsabilità del committente.
2. Tutto assorbe la prima parte del motivo. Il giudice d'appello, infatti, ha palesemente trasformato la domanda proposta da Vincenzo Santapaola, rivolgendola anche nei confronti del Consorzio al pari del Ministero. È invece evidente che l'attuale ricorrente ha agito esclusivamente nei confronti del Ministero; e non è certo sostenibile che la chiamata in causa operata dal Ministero estenda "la stessa domanda già rivolta da parte attrice a parte convenuta", come asserisce la corte territoriale, apoditticamente e immotivatamente. Pertanto l'ingresso in amministrazione straordinaria della parte chiamata incide soltanto sul rapporto di garanzia/manleva che è insorto tra il Ministero e il Consorzio; e in effetti il Tribunale, decidendo soltanto sul rapporto principale, pur non avendo riconosciuta formalmente l'effettiva instaurazione del rapporto accessorio Ministero/Consorzio, ha rispettato tale conformazione assunta dal processo, non incorrendo quindi in alcuna fattispecie di improcedibilità.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese di lite, alla Corte d'appello di Catania, in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte d'appello di Catania. P. Q. M. La Corte dispone la correzione della propria ordinanza n. 25066/2025 pubblicata il 12 settembre 2025 così come indicato in motivazione e manda