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Ordinanza — n. 32367/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing debt repayment against energy supplier due to EU law illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32367/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alperia Smart Services against a lower court ruling that ordered them to repay an illegal energy tax add-on. The appellant argued they were the proper defendant for the debt, but the court relied on recent precedents establishing that the final consumer can claim repayment directly from the supplier when the tax violates EU law. Consequently, the lower court's decision to order repayment was upheld, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; In cases where a final consumer repays an energy tax add-on deemed illegal under EU law, they are entitled to claim unjust enrichment directly from the energy supplier, who may subsequently seek reimbursement from the State.

Parole chiave

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unjust enrichment energy tax add-on EU law illegality direct claim against supplier repayment of illegal tax restituzione di prestazioni complementari credito di contributi azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.
17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
2151; Cass. 13/07/2021, n.
art. 2033 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/05/2025, nn. 13740–13741
Cass. 24/06/2025, nn. 16992–16993
Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645
Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art.
Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025
C–546/23
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21379/2024R.G. proposto da ALPERIA SMART SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. Francesco Barotti e dall’Avv. Nicola Calabrò –ricorrente – contro FORMULA EFFE DI FANTIN FRANCO C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Loris Tosi –controricorrente – avverso la sentenza n. 435/2024della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il giorno 1° marzo 2024; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 0 settembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che negli anni 2010 e 2011, in forza di contratto di fornitura, la Alperia Smart Services s.r.l. somministrò alla Formula Effe s.n.c. di Fantin RIPETIZIONE INDEBITO – ADDIZIONALE PROVINCIALE SU ACCISA ENERGIA ELETTRICAr.g. n. 21379/2024 Cons. est. Raffaele Rossi Franco ed Orazio (lite pendentedivenuta Formula Effe di Fantin Franco s.a.s.) energia elettrica, addebitando in rivalsa nelle relative fatture importi a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica versata dal somministrante all’amministrazione finanziaria; i crediti originati dal contratto vennero sin dall’origine ceduti dal somministrante alla International Factors Italia S.p.A. (in appresso, in breve:

Ifitalia S.p.A.), alla quale la somministrata effettuò i pagamenti; con ricorso ex art. 702–biscod. proc. civ., la Formula Effe s.n.c. di Fantin Franco ed Orazio domandò la condanna della Alperia Smart Services s.r.l. al pagamento –a titolo di ripetizione d’indebito ex art.2033 cod. civ. – della somma di euro 11.381,61 , pari all’addizionale provinciale all’accisa corrisposta negli anni 2010 e 2011, adducendo, in sintesi, la contrarietà di detta addizionale al diritto dell’Unione europea; la domanda è stata accolta nei due gradi di merito del giudizio; avverso la sentenza in epigrafe, resa in sede di appello, ricorre per cassazione la Alperia Smart Services s.r.l., articolando cinquemotivi; resiste, con controricorso, la Formula Effe s.a.s. di Fantin Franco; ambedue le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380–bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che i cinque motivi di ricorso denunciano: (i) il primo, violazione e falsa applicazionedegli artt. 1260, 1264 e 2033 cod. civ., nonché degli artt. 1, 3, 4, 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e degli artt. 14, secondo comma, 53, primo comma,e 56, primo comma, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato nella ricorrente (anziché nella cessionaria dei crediti) il soggetto passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito nonostante l’autonomia dei rapporti tributario e civilistico e la sussistenza della titolarità dei crediti ceduti in capo alla cessionaria; r.g. n. 21379/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi (ii) il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 117, primo comma, Cost.e 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del d.l. n. 511 del 1988, per contrasto con l’art.1, par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (iii) il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., 288e 291 TFUE nonché 2033 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito pur essendo preclusa al giudice di merito la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, per contrasto con l’art.1, par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (iv) il quarto, la nullità della impugnata sentenza per aver omesso la pronuncia sul quarto motivo di appello, concernenti la riconducibilità dell’addizionale provinciale nell’àmbito delle «altre imposte indirette» di cui all’art. 1 , par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (v) il quinto, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e 1, par, 2, della Direttiva 2008/118/CE, per aver e la Corte territoriale ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica nell’alveo delle “altre imposte indirette” di cui all’art. 1, par . 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica di tale addizionale rispetto all’accisa sull’energia elettrica; logicamente preliminare è la disamina del quarto motivo: esso è infondato; per fermo convincimento di nomofilachia, vizio di omessa pronuncia non sussiste allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione su una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame, adotti una motivazione che sia incompatibile con l’impostazione logico–giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto (ex aliis, Cass. 26/09/2024, n. 25710;

Cass. 24/05/2022 n. 16673; r.g. n. 21379/2024 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718); nella specie, la pronuncia gravata, con trama motivazionale chiara e diffusa, ha disatteso l’appello interposto dall’odierna ricorrente sulla scorta di un inquadramento giuridico della addizionale de quacontrario a quello sostenuto con il richiamato motivo di appello, da considerarsi pertanto, per logica inconciliabilità, implicitamente affrontato; anche il primo motivo non merita accoglimento; premesso, in linea generale (e con regola di diritto civile applicabile anche alla vicenda), che legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito è esclusivamente l’accipiens, l’assoluta peculiarità della fattispecie in esame sta in ciò, che la gravata sentenza, ai fini della individuazione della odierna ricorrente come « soggetto che ha effettivamente ricevuto la somma», riposa sulla impossibilità, in difetto della produzione del contratto di factoring, di «stabilire gli esatti termini del rapporto intercorso» tra Alperia ed Ifitalia; orbene, questo presupposto (su cui la Corte d’appello fonda, in conformità al dictum del primo giudicee a dirimente differenza rispetto ad altro cas o , in apparenza analog o , pure giunt o all’esame di questa Corte di legittimità, la natura di mera rappresentante per l’incasso di Ifitalia) non risulta attinto, con censura puntuale, specifica e pertinente, dall’argomentazionedel ricorrente, svolta con riferimento al contratto di factoring ed al suo concreto ed effettivo contenuto: contrattodel quale, tuttavia, è mancata in giudizio l’allegazione idonea e, quindi, la prova dell’esatto regolamento di interessi con esso stabilito, dirimente ai fini della questione in esame; il terzo, il quarto ed il quinto motivo vanno congiuntamente scrutinati, per l’intrinseca connessione delle questioni con essi poste: essi sono infondati, pur occorrendo, ai sensi dell’art. 384 co. proc. civ., r.g. n. 21379/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi correggere la motivazione della impugnata sentenza, conforme tuttavia a diritto nel finale dispositivo; su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento – una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciatoil seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione» (Cass. 22/05/2025, nn. 13740–13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992– 16993;

Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass. n. 13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso; tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C– r.g. n. 21379/2024 Cons. est. Raffaele Rossi 546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; le spese delgiudizio di legittimità possono essere compensate, per essere stato deciso ilricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1– bisdello stesso art. 13; p. q. m. rigettail ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1–quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,