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Ordinanza — n. 32360/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing debt repayment against energy supplier due to EU law illegality of provincial surcharge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32360/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Alperia Smart Services S.R.L. against a lower court judgment ordering the payment of a provincial surcharge on electricity. The appellant argued that the surcharge violated EU law, yet the court relied on recent constitutional court rulings and CJEU decisions declaring the surcharge illegal. Consequently, the court held that the finality of these new illegality declarations precluded the application of the debt repayment action in this specific instance.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988; Art. 2033 cod. civ.: The finality of a constitutional court declaration of illegality regarding an energy surcharge precludes the consumer's right to claim debt repayment against the supplier under Article 2033 of the Civil Code.

Parole chiave

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provincial surcharge energy electricity debt repayment action EU law illegality constitutional court ruling finality of declaration civil code article 2033 obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988
43 del 15/4/2025) della norma di riferimento – una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciatoil seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv.
Art. 2033 cod. civ.
al pagamento – a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod.
Art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.
17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.
Art. 13, comma 1–quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
2151; Cass. 13/07/2021, n.
art. 702–bis cod. proc. civ
Ifitalia S.p.A.), alla quale la somministrata effettuò i pagamenti; con ricorso ex art. 702–bis cod. proc. civ., la VBN Tecno s.r.l.
art. 2033 cod. civ
al pagamento – a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025
Raffaele Rossi costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento – una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciatoil seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art.
Cass. 22/05/2025, nn. 13740–13741
Cass. 24/06/2025, nn. 16992–16993
Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645
Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art.
CJEU, causa C–546/23, sentenza del 19 giugno 2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9295/2024R.G. proposto da ALPERIA SMART SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. Francesco Barotti e dall’Avv. Nicola Calabrò –ricorrente – contro VBN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Roberto Pera e dall’Avv. Massimiliano Perletti –controricorrente – nonché contro IFITALIA –INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Carlo Alberto Giovanardi e dall’Avv. Cristiano Ruspi –ricorrente incidentale – RIPETIZIONE INDEBITO – ADDIZIONALE PROVINCIALE SU ACCISA ENERGIA ELETTRICAr.g. n. 9295/2024 Cons. est. Raffaele Rossi avverso la sentenza n. 480/2024della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 19 febbraio2024; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 0 settembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che negli anni 2010 e 2011, in forza di contratto di fornitura, la Alperia Smart Services s.r.l. somministrò alla VBN Tecno s.r.l. (lite pendente divenuta VBN S.p.A.) energia elettrica, addebitando in rivalsa nelle fatture importi a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia versata dal somministrante all’amministrazione finanziaria; i crediti originati dal contratto vennero sin dall’origine ceduti dal somministrante alla International Factors Italia S.p.A. (in appresso, in breve:

Ifitalia S.p.A.), alla quale la somministrata effettuò i pagamenti; con ricorso ex art. 702–bis cod. proc. civ., la VBN Tecno s.r.l. domandò la condanna della Ifitalia S.p.A. al pagamento – a titolo di ripetizione d’indebito ex art. 2033 cod. civ. – della somma di euro 46.204,15, pari all’addizionale provinciale all’accisa corrisposta negli anni 2010 e 2011, adducendo, in sintesi, la contrarietà di detta addizionale al diritto dell’Unione europea; nel costituirsi, la Ifitalia S.p.A., oltre ad eccepire il proprio difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso, formulò domanda di manleva nei riguardi di Alperia Smart Services s.r.l., istando per la sua chiamata in causa; disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio nei predetti sensi, all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Milano condannò Ifitalia S.p.A. al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta e condannò Alperia Smart Services s.r.l. a tener indenne Ifitalia S.p.A. degli importi da versare in attuazione della sentenza; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso gli appelli interposti da Alperia Smart Services s.r.l. e da Ifitalia S.p.A.; r.g. n. 9295/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi ricorre per cassazione la Alperia Smart Services s.r.l., articolando cinquemotivi; resiste, con controricorso, la VBN S.p.A.; dispiega ricorso incidentale integralmente adesivo Ifitalia S.p.A.; tutte le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380–bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che i cinquemotivi di ricorso denunciano: (i) il primo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.e 288 TFUE, per aver la Corte territoriale attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare nell’ambito di una controversia tra soggetti privatil’art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, per contrasto con l’art.1, par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (ii)il secondo, la nullità della impugnata sentenza per aver omesso la pronuncia sul terzo e sul quarto motivo di appello, concernenti la riconducibilità dell’addizionale provinciale nell’àmbito delle «altre imposte indirette» di cui all’art. 1 , par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE e la natura di siffatta direttiva; (iii) il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.e 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del d.l. n. 511del 1988, per contrasto con l’art.1, par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (iv)il quarto , v iolazione e falsa applicazione degli art t. 11 e 117, primo comma, Cost., 288e 291 TFUE nonché 2033 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito pur essendo preclusa al giudice r.g. n. 9295/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi di merito la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, per contrasto con l’art.1, par . 2 , della Direttiva 2008/118/CE ; (v) il quinto, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e 1, par, 2, della Direttiva 2008/118/CE, per aver e la Corte territoriale ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica nell’alveo delle “altre imposte indirette” di cui all’art. 1, par . 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica di tale addizionale rispetto all’accisa sull’energia elettrica; logicamente preliminare è la disamina del secondo motivo: esso è infondato; per fermo convincimento di nomofilachia, vizio di omessa pronuncia non sussiste allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione su una domanda , un’ eccezione o un motivo di gravame , adotti una motivazione che sia incompatibile con l’impostazione logico–giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto (ex aliis, Cass. 26/09/2024, n. 25710;

Cass. 24/05/2022 n. 16673; Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718); nella specie, la pronuncia gravata, con trama motivazionale chiara e diffusa, ha disatteso l’appello interposto dall’odierna ricorrente sulla scorta di un inquadramento giuridico della addizionale de quacontrario a quello sostenuto con i richiamati motivi di appello, da considerarsi pertanto, per logica inconciliabilità, implicitamente affrontati; il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo vanno scrutinati congiuntamente, per l’intrinseca connessione delle questioni con essi poste: essi sono infondati, pur occorrendo, ai sensi dell’art. 384 co. proc. civ., correggere la motivazione della impugnata sentenza, conforme tuttavia a diritto nel finale dispositivo; su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimità r.g. n. 9295/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento – una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciatoil seguente principio: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione» (Cass. 22/05/2025, nn. 13740–13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992– 16993;

Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass. n. 13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso; tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C– 546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; r.g. n. 9295/2024 Cons. est.

Raffaele Rossi in definitiva, vanno rigettati il ricorso principale e, per le stesse ragioni, il ricorso incidentale ad esso adesivo; le spese delgiudizio di legittimità possono essere compensate, per essere statidecisi i ricors i , in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1–bis dello stesso art. 13; p. q. m. rigettail ricorso principale ed il ricorso incidentale ; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1–quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu