Cassation court dismisses consumer forum regulation as incompetent remedy for peace judge jurisdiction rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the regulation of jurisdiction inadmissible because the Peace Judge's decision on its own competence cannot be challenged via this specific procedural route. The appellant argued that consumer protection rules should have granted jurisdiction to the Peace Judge of Pisa, but the lower court correctly applied the Peace Judge of Empoli. The court ruled that such decisions must be appealed, not regulated, establishing that the regulation of jurisdiction is an improper remedy for jurisdictional rulings by the Peace Judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cod. proc. civ.; The regulation of jurisdiction is inadmissible against a decision by the Peace Judge on its own competence, which must instead be challenged by appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9320/2025 R.G. proposto da BENVENUTI SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocat i UGO BRALIA (BRLGUO73M10I726J) e PAOLO CAVALLINI (CVLPLA73E27D815D), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro ACQUE S.P.A., rappresentata e difesa d agli avvocat i GIANLUCA BARNESCHI (BRNGLC60A12H501N) e LUIGI BIMBI (BMBLGU52C18G702W), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- nonchécontro SO.GE.T. S.P.A. -intimata- REGOLAMENTO DI COMPETENZA.
R.G. 9320/2025 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 C.C. 14/4/2022 avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di EMPOLI n. 127/2025 depositata il 18/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1 L’avv. Sergio Benvenuti ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Empoli, avverso l’ingiunzione di pagamento emessa a suo carico dalla So.ge.T. s.p.a. per la somma di euro 3.002,09, per l’asserito mancato pagamento di forniture di acqua non pagate, con il carico degli interessi.
Si sono costituite in giudizio la So.ge.T. s.p.a. e la Acque s.p.a., eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice di pace di Pisa e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Con sentenza del 18 marzo 2025 il Giudice di pace ha accolto l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Pisa.
2. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Empoli propone regolamento di competenza Sergio Benvenuti con atto affidato ad un motivo, lamentando che nella specie l’eccezione avrebbe dovuto essere respinta, facendo applicazione delle regole sul foro del consumatore. Ha presentato “controricorso” la società Acque s.p.a., chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il regolamento di competenza. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ritiene il Collegio che, come correttamente è stato rilevato dal Procuratore generale, il regolamento di competenza debba essere dichiarato inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma dell’art. 46 cod. proc. civ. la decisione con la quale il giudice di pace provvede sulla propria competenza non è impugnabile con il regolamento di competenza; orientamento, questo, che è stato ribadito anche dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (v., tra le altre, le ordinanze 4 settembre 2013, n. 20324, 28 maggio 2014, n. 12010, 12 ottobre 2020, n. 21975, 18 gennaio 2021, n. 711, 17 maggio 2023, n. 13610, e 25 febbraio 2025, n. 4955).
La sentenza, quindi, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così decis