Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Giuseppe Polverari, challenged a second-instance judgment against ATER del Comune di Roma but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12901/2024 R.G. proposto da: POLVERARI GIUSEPPE, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato STEFANO PALMIERI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOM. DIG.: stefanopalmieri@ordineavvocatiroma.org, -ricorrente- contro ATER DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CARMINE RUSSO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOM.
DIG.: carminerusso@ordineavvocatiroma.org ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.7722/2023 depositata il 29/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 12901/2024 Numero sezionale 845/2025 Numero di raccolta generale 32266/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 12901/2024 Numero sezionale 845/2025 Numero di raccolta generale 32266/2025 Data pubblicazione 11/12/2025