Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. Parking Spesia Society sued Automobile Club d'Italia regarding a parking dispute, but the lower court had offered a settlement which the appellant ignored. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8913/2024 R.G. proposto da : PARKING SPEZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CLAUDIO DEFILIPPI , DOM DIG claudio.defilippi@milano.pecavvocati.itche lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocatoSERGIO ROMANELLI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti DOM.
DIG.: avv.romanellisergio@pec.giuffre.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1142/2023depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso