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Ordinanza — n. 32208/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against judge's scheduling order as inadmissible regulation of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the regulation of jurisdiction filed by Francesco Sassi inadmissible. Sassi challenged an order scheduling the resumption of a traffic violation case, arguing procedural violations and a conflict of interest regarding the presiding judge. The court ruled that the challenged order was merely administrative and not a decision on jurisdiction, rendering the appeal procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: A regulation of jurisdiction is inadmissible when directed against a non-definitive scheduling order or when the underlying claim of judicial bias is factually unfounded.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction scheduling order judge recusal procedural inadmissibility traffic violation case court of cassation procedural abuse opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 54, n. 4 c.p.c.
civ., violazione dell’art. 54, ultimo comma, cod.
Art. 51 c.p.c.
Art. 380-bis, n. 1 c.p.c.
Art. 380-ter c.p.c.
Art. 96, n. 3 c.p.c.
Art. 96, n. 4 c.p.c.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6981/2025 R.G. proposto da SASSI FRANCESCO, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC da lui indicato -ricorrente- contro COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati MOLICA SAVERIO (MLCSVR58S15C352P) e FARRELLI GIACOMO (FRRGCM80L20C352C), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO n. 1560/2020 depositata il 28 febbraio 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. REGOLAMENTO DI COMPETENZA. R.G. 6981/2025 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 C.C. 14/4/2022 FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Francesco Sassi impugnò, davanti al Giudice di pace di Catanzaro –per quanto è dato comprendere dal testo del ricorso odierno – cinque verbali di contestazione di altrettante sanzioni amministrative relative a contravvenzioni per violazioni del codice della strada. Nella costituzione del Comune di Catanzaro, il Giudice di pace rigettò l’opposizione. 2 La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente davanti al Tribunale di Catanzaro e nel corso del giudizio l’appellante ha proposto istanza di ricusazione del giudice istruttore designato, dott.ssa Elais Mellace.

A seguito della ricusazione, il giudice ha prima sospeso il giudizio, con ordinanza del 18 dicembre 2024, e poi, con ordinanza del 28 febbraio 2025, preso atto del rigetto dell’istanza suindicata, ha fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 16 dicembre 2025.

2. Contro l’ordinanza in ultimo indicata propone regolamento di competenza l’avv. Francesco Sassi, difendendosi in proprio, avanzando due censure. Il Comune di Catanzaro resiste con memoria difensiva. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 54, ultimo comma, cod. proc. civ., per avere il magistrato giudicante fissato d’ufficio la prosecuzione senza un atto di riassunzione, in tal modo indebitamente appropriandosidella causa.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.51 cod. proc. civ., secondo cui il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha interesse in causa. Ritiene il ricorrente che l’ordinanza del 16 dicembre 2025 sia impugnabile col regolamento di competenza.

3. Il regolamento di competenza è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. Si deve innanzitutto premettere che è chiaramente un fuor d’opera promuovere il regolamento di competenza «contro la dott.ssa Elais Mellace», posto che un’impugnazione, qualunque essa sia, non può essere rivolta contro la persona fisica di un giudice, ma solo nei confronti di un provvedimento giurisdizionale. È del tutto errata, poi, la pretesa del ricorrente secondo cui sarebbero tardive le conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale in data 1° settembre 2025 in vista della fissazione per la camera di consiglio odierna, posto che, al contrario, è ampiamente rispettato il termine di venti giorni fissato dall’art. 380-bis.1. e dall’art. 380-terdel codice di rito.

Anche volendo tralasciare tali palesi abnormità, che già di per sé danno il senso dell’impugnazione, il Collegio osserva che l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro – come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte –è un provvedimento meramente ordinatorio, non definitivo, e, come tale, non ha nulla a che vedere con una decisione sulla competenza. Tanto premesso, la Corte aggiunge, ad abundantiam, che il richiamo, contenuto nell’impugnazione, all’obbligo di astensione da parte del giudice ricusato è palesemente capzioso e del tutto improprio, posto che la ricusazione era stata rigettata e la dott.ssa Mellace aveva correttamente sospeso il giudizio fino alla decisione sulla ricusazione stessa.

Deve poi ulteriormente rilevarsi che il presente regolamento di competenza non potrebbe neppure essere inteso come ricorso avverso l’ordinanza che ha deciso sulla ricusazione, sia perché di essa non si fa menzione sia perché si tratterebbe, comunque, di un provvedimento pacificamente non ricorribile per cassazione. Ed è appena il caso di osservare, in conclusione, che ogni ipotetica ed eventuale contestazione contro il provvedimento che ha respinto l’istanza di ricusazione potrà, semmai, essere posta in sede di impugnazione avverso il provvedimento di decisione dell’intero giudizio pendente.

4. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. In considerazione, poi, dell’evidente assurdità delle tesi prospettate e dell’abnorme uso del mezzo di impugnazione, l’una e l’altro aggravati dalla qualità personale del ricorrente che è un avvocato – professionista che non dovrebbe mai dimenticare, anche se in causa propria, che l’esercizio della giurisdizione non può svolgersi a vuoto – la Corte ritiene equo porre a carico del ricorrente l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore del Comune di Catanzaro, alla quale consegue per legge l’ulteriore condanna, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 2.150, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore della controparte e della somma di euro 500 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello