Court dismisses jurisdiction regulation due to revocation of the suspended order by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible because the suspended order it challenged had been revoked by the lower court. Maria Chiari, as a civil party, sought to join a civil suit against Bricoval s.r.l. after a prior criminal proceeding was suspended, but the suspension was later lifted. The court ruled that since the original order was no longer in force, the regulation lost its foundation and could not proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 75 c.p.p.: A jurisdiction regulation is inadmissible if the order being challenged has been subsequently revoked, rendering the procedural ground for the appeal void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 4975/25, propost o -) Chiari Maria, domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocatoMassimo Canu; -ricorrente - contro -) Bricoval s.r.l.; -intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale diBrescia 24 gennaio 2025 n. 26 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2021 Maria Chiari patì lesioni personali cadendo a terra dopo essere inciampata.
2. Il 3.11.2023 si è costituita parte civile nel giudizio penale per lesioni personali a carico del legale rappresentante della società commerciale che aveva in custodia l’area ove avvenne il fatto. Oggetto: regolamento di competenza. N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 4. Il 6.2.2024 Maria Chiari, dopoessersi costituita parte civile, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia la società Bri c oval s.r.l., indicata quale responsabile dell’insidia che causò l’inciampo, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
5. Con ordinanza 24.1.2025 il Tribunale di Brescia sospese il giudizio, motivando la propria decisione “ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p.”.
6. Avverso tale ordinanza Maria Chiari ha proposto regolamento di competenza. La Bricoval non si è difesa. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il ricorso ed ordina rsi la prosecuzione del giudizio. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Risulta dagli attidepositati dalla ricorrente che: -) con ordinanza 8.4.2025 il Giudice di Pace di Bergamo “ha revocato la costituzione di parte civile” di Maria Chiari (rectius, ha esclusola parte civile); -) con ordinanza 17.6.2025 il Tribunale di Brescia ha revocato l’ordinanza di sospensione ed ordinato la prosecuzione del processo.
2. Ricorre dunque una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del regolamento,per effetto del venir meno del provvedimento impugnato.
3. Le spese del regolamento di competenza vanno addossate alla Bricoval, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Infatti: -) la sospensione obbligatoria del processo civile, quando l’azione sia proposta dopo la costituzione di parte civile, presuppone che imputato e convenuto coincidano (art. 75, terzo comma, c.p.p.), circostanza non sussistente nel nostro caso; N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 -) la sospensione facoltativa del giudizio civile nel caso di specie non sarebbe stata giustificata, attesa l’autonomia del processo penale da quello civile ed il diverso regime probatorio della responsabilità nei due processi.
Pertanto il regolamento di competenza sarebbe stato fondato, se la legittimità della sospensione si fosse potuta esaminare. P.q.m. -) dichiara inammissibile il regolamento, per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato; (-) condanna Bricoval s.r.l.alla rifusione in favore di Maria Chiari delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.
55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione