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Ordinanza — n. 32202/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses consumer status claim, upholding jurisdiction in Mantova due to evidence of negotiation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32202/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the respondent's claim that she was a consumer entitled to special jurisdiction rules. The court found that the contract was the result of a genuine negotiation, evidenced by drafts and a meeting, rather than a standard form imposed without discussion. Consequently, the lower court's declaration of incompetence was overturned, and jurisdiction was confirmed for the Tribunal of Mantova.

Regesto Legislator

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Art. 33 d.lgs. 206/05; Art. 2735 c.c.: The court must examine evidence of negotiation to determine consumer status; a clause shifting the burden of proof regarding lack of negotiation is not automatically abusive if the contract was the result of actual bargaining.

Parole chiave

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consumer status determination burden of proof allocation negotiation evidence jurisdiction by consumer standard form contract contract validity civil procedure rules competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 33 d.lgs. 206/05
Esaurita l’istruttoria ed al momento di precisare le conclusioni, Federica Imasso allegò di rivestire la qualità di “consumatore” ed eccepì di conseguenza la nullità di varie clausole del contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 33 d.
Art. 2735 c.c.
Questa è una dichiarazione negoziale confessoria bella e buona (art. 2735 c.c.), e giammai avrebbe potuto il Tribunale porla in non cale, se non previa deduzioneed accertamento d’un vizio del consenso.
Art. 3, para. 3, Directive 93/13/EEC
Esaurita l’istruttoria ed al momento di precisare le conclusioni, Federica Imasso allegò di rivestire la qualità di “consumatore” ed eccepì di conseguenza la nullità di varie clausole del contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 33 d.
Art. 385, para. 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
art. 38 cod. proc. civ
N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Ed anche quando l’incompetenza possa essere rilevata d'ufficio, il giudice deve provvedere entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ..
art. 2735 c.c
Questa è una dichiarazione negoziale confessoria bella e buona (art. 2735 c.c.), e giammai avrebbe potuto il Tribunale porla in non cale, se non previa deduzioneed accertamento d’un vizio del consenso.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 29/03/1963, n. 789
Cass. Sez. 3, 08/02/2021 n. 2904
Cass. Sez. 6, ord., 28/08/2020 n. 17981
2904; Cass. Sez. 6, ord., 28/08/2020 n. 17981; Cass.
Cass. Sez. 6, ord., 08/07/2020 n. 14155
Corte giust. UE, 19/09/2019, C-34/18
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 4360/25, propost o -) Marcegaglia Carbon Steel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiElisa Bassignani e Piergiorgio Bottarelli; -ricorrente - contro -) Imasso Federica, domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoSilvia Fragalà; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diMantova 15 gennaio 2025 n. 26; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Mantova; FATTI DI CAUSA 1. Federica Imasso garantì con fideiussione le obbligazioni della società Siderto s.r.l. nei confronti della società MarcegagliaCarbon Steel s.p.a. (d’ora innanzi, “la MCS”). Oggetto: regolamento di competenza -rilievo officioso - rispetto delle preclusioni istruttorie -necessità - qualità di consumatore -irrilevanza. N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 La Siderto s.r.l. non adempì le proprie obbligazioni e la MCS chiese ed ottenne dal Tribunale di Mantova un decreto ingiuntivo nei confronti di Federica Imasso per l’importo di euro 1,5 milioni.

2. Federica Imasso propose opposizione al decreto. Esaurita l’istruttoria ed al momento di precisare le conclusioni, Federica Imasso allegò di rivestire la qualità di “consumatore” ed eccepì di conseguenza la nullità di varie clausole del contratto di fideiussione, ai sensi dell’art. 33 d. lgs. 206/05. Tra queste era compresa una clausola di deroga ai criteri ordinari di competenza,in favore del Tribunale di Mantova.

3. Con sentenza 15.1.2025 n. 26 il Tribunale di Mantova: -) ritenne che la deduzione in giudizio della qualità di consumatore non fosse soggetta a preclusioni assertive od istruttorie; -) ritenne che Federica Imasso avesse la qualità di “consumatore”; -) ritenne che la clausola di deroga alla competenza non fu oggetto di trattative, e che le prove richiestein senso contrario dalla MCS non fossero ammissibili; -) dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, attribuendo la competenza al Tribunale di Ivrea, foro del consumatore.

4. Avverso la suddetta sentenza la MCS ha proposto regolamento di competenza fondato su tre motivi. Federica Imasso ha resistitodepositando memoria. La Procura generale ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Mantova. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Premessa sull’ammissibilità del regolamento. N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 La sentenza impugnata ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale dopo avere scrutinato e dichiarato la nullità d’una clausola contrattuale.

Nondimeno, tale sentenza deve ritenersi una decisione che ha pronunciato solo sulla competenza, e come tale impugnabile col regolamento di competenza. Questa Corte infatti, come opportunamente segnalato dal Sostituto Procuratore Generale, da tempo ha stabilito che una pronuncia declinatoria di competenza non cessa di essere tale sol perché il giudice abbia esaminato anche altre questioni, se tale esame fu strumentale alla soluzione della questione sulla competenza (Cass. 23 maggio 2003, n. 8165; Cass. 18 giugno 2018, n. 15958; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4254;

Cass. 17 novembre 2021, n. 34999; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2335; Cass. 7 marzo 2024, n. 6125).

2. Il primo motivo di ricorso. Il primo motivo contiene tre censure. 2.1. Con una prima censura si afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto “non contestata” dalla MCS la qualità di consumatore in capo a Federica Imasso. 2.2. Con una seconda censura si deduce che l’eccezione di incompetenza (e la qualità di consumatore che la sottende) fu tardivamente sollevata. 2.3. Con una terza censura si deduce che Federica Imasso non aveva la qualità di “consumatore” quando prestò fideiussione a favore della Siderto s.r.l.. A fondamento di tale deduzione la ricorrente osserva che: -) la Siderto s.r.l. era una società nella quale aveva una cospicua interessenza Renzo Imasso, padre di Federica Imasso; -) Federica Imasso aveva già prestato, nel corso degli anni, quattro fideiussioni a favore della MCS ed a copertura dei debiti paterni; N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 -) la garanzia prestata da Federica Imasso non aveva lo scopo di soddisfare esigenze della sua vita privata.

3. Col secondo motivola ricorrente formula due censure. 3.1. Con una prima censura lamenta che irragionevolmente il Tribunale ha dapprima rigettato la richiesta di prova per testi intesa a dimostrare che il contrattodi fideiussione fu concluso all’esito d’una trattativa; e poi ha ritenuto indimostrata l’esistenza di quest’ultima. 3.2. Con una seconda censura la MCS deduce che comunque vi era in atti sufficiente prova dell’esistenza d’una trattativa tra il fideiussore e la MCS.

4. Si è voluto elencare le censure contenute nei primi due motivi di ricorso, in quanto esse non sono state esposte dalla società ricorrente nell’ordine logico di cui all’art. 276, comma secondo c.p.c.. Applicando il criterio dettato da tale disposizione occorrerà dunque stabilire:

a) se l’eccezione di incompetenza per territorio fu tempestivamente sollevata, ovvero se fu tempestivamente rilevata d’ufficio;

b) in caso affermativo, se correttamente sia stata affermata la veste di “consumatore” di Federica Imasso (ovvero se vi sia stata, sul punto, ammissione o confessione da parte della MCS);

c) in caso affermativo,se correttamente il Tribunale abbia rigettato le prove richieste dalla MCS intese a dimostrare la esistenza della trattativa;

d) in caso negativo, se comunque esistesse aliunde la prova dell’esistenza della trattativa.

5. Sulla tempestività del rilievo officioso dell’incompetenza. L’eccezione di incompetenza fu tardivamente sollevata e tardivamente rilevata d’ufficio. La questione di competenza è una pregiudiziale di rito. Essa va posta, esaminatae risolta per prima rispetto alle questioni di merito. N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Ed anche quando l’incompetenza possa essere rilevata d'ufficio, il giudice deve provvedere entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ.. Se questa preclusione viene violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può comunque essere anche rilevato d’ufficio da questa Corte (Cass.

Sez. 3, 18/06/2008, n. 16557, Rv. 603513 -01). Tali regole non vengono meno quando si tratti di stabilire se , ai fini della competenza, debba venire in rilievo il foro del consumatore. Anche in questo caso infatti il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che, consentendo lo spostamento di competenza in articulo mortis, abbiano per effetto la vanificazionedell’intera attività istruttoria già svolta. 5.1. In identica fattispecie, questa Corte ha già stabilito che se l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione(e quindi tardivamente), il potere officioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti resta ferma la competenza del giudice adito (Cass.

Sez. 6, 20/05/2014, n. 11128, Rv. 630742 -01; sostanzialmente nello stesso senso Cass. Sez. 6, 02/10/2018, n. 23912, Rv. 650885 -01). 5.2. Non condivisibili sono le motivazioni con le quali il Tribunale ha giustificato l’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza tardivamente sollevata. 5.2.1. In primo luogo il Tribunale ha confuso la questione sostanziale dell’accertamento della nullità d’un patto contrattuale (nullità rilevabile ex officioanche dopo il maturare delle preclusioni), con la questione processuale del rilievo dell’incompetenza, che ha natura pregiudiziale e deve precedere l’istruttoria, non seguirla.

N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 5.2.2. In secondo luogo il Tribunale ha erroneamente ritenuto (male interpretando i princìpi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9479 del 06/04/2023) che la qualità di consumatore sia un passe-partout di per sé sufficiente a scardinare regole processuali, preclusioni e decadenze. Non questo, però, fu il principio stabilito da questa Corte (e dalla Corte di Lussemburgo), ma un principio ben diverso. La Corte di giustizia dell’Unione Europea infatti ha ritenuto che la necessità di tutelare il consumatore consenta di derogare alle preclusioni processuali (in quel caso, nascenti dal giudicato) non in modo incondizionat o , ma solo in presenza di tre precise condizioni: (a) se sussista un “rischio non trascurabile” che il consumatore non abbia proposto l’opposizione (a decreto ingiuntivo) a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine; (b) in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato; (c) se il consumatore abbia omesso di difendersi tempestivamente perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti(CGUE 17.5.2022, in causa C-693/19, Banco Desio;

CGUE sentenza 17.5.2022, in C-600/19, Ibercaja Banco). Nessuna di queste ipotesi ricorreva nel caso di specie. Non solo perché Federica Imasso ha goduto dell’ampio termine di legge per proporre la sua opposizione al decreto ingiuntivo, ma soprattutto perché nel presente giudizio -al contrario di quelli oggetto delle decisioni della Corte di Lussemburgo, sopra ricordate -la parte intimata ha proposto una tempestiva opposizione, è stata assistita da un avvocato ed ha avuto ogni agio, tempo e modo di svolgere le sue difese. Cionondimeno, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cinque pagine, al lordo dell’epigrafe, delle conclusionie dell’istanza di sospensione) Federica Imasso ha sollevato una sola eccezione: essere falsa la firma di sottoscrizione N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 della fideiussione: salvo poi ripiegare sulla tutela del consumatore all’esito della c.t.u. che accertò l’autenticità della sottoscrizione.

Vi è stata dunque, da parte di Federica Imasso, quella “completa passività” nel prospettare la violazione dei diritti del consumatore che, secondo la Corte di giustizia, rende insuperabili le preclusioni processuali, anche quando comportino una violazione del diritto dell’Unione (così CGUE 17.5.2022, in causa C-869/19, Unicaja, § 33).

6. Sulle ulteriori questioni. Le ulteriori questioni prospettate dalla MCS restano assorbite. Ad abundantiam, per amor di chiarezza reputa questa Corte non superfluo ricordareche:

a) nessuna confessioneo ammissione è dato rilevare, nella comparsa di costituzione depositata dalla MCS nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, circa la veste di “consumatore” di Federica Imasso; in ogni caso l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignotiperché non comuni ad ambo le parti (Cass. Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576, Rv. 625006 -01); b) è nulla per irrazionalità manifesta la decisione che dapprima rigetti le prove intese a dimostrare una circostanza di fatto (nella specie, l’esistenza della trattativa), e poi ritenga quella circostanza non provata, in virtù del secolare principio per cui un processo può mancare di tutto, tranne che delle prove: nulla lis (…) probatione carere potest, quamvis coeteribus partibus possit ( Menochio, De praesumptionibus, coniecturis, signis et iudiciis commentaria, Libro I, Praefatio, § 2); principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

Sez. U., 29/03/1963, n. 789, Rv. 261080 -01), secondo cui “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e poi negarle la prova offerta”; nello stesso senso, ex multis, Cass. Sez. 3, 0 8 /02/ 2021 n. 2904; Cass. Sez. 6, ord., 28/08/2020 n. 17981; Cass. Sez. 6 , ord., 08/07/2020 n. 14155); N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 c) appare inspiegabile come possa negarsi l’esistenza d’una trattativa alla luce dei docc. n. 10, 11 e soprattutto 12 depositati dalla MSC, dai quali emerge che: c’) le clausole della fideiussione furono inviate dalla MSC a Federica Imasso il 4 settembredel 2019 (doc. 10) , e la destinataria le tenne presso di sé almeno due mesi (infatti alla data del 24 ottobre non erano ancora statesottoscritte); c’’) il testo contrattuale viene definito espressamente “bozza” (doc. 11), circostanza che indica la sua non definitività e suscettibilità di variazioni in itinere; c’’’) per sottoscrivere la fideiussione fu “organizzato un incontro” da parte di persona indicata come “consulente”di Federica Imasso (doc. 12); ed è sommamente inverosimile che sia necessario “organizzare un incontro” per sottoscrivere un formulario già predisposto. 6.1.

Si lascia per ultimo, in ossequio all’ordine nestoriano, l’argomento che appare a questa Corte decisivo. Il contratto di fideiussione a pag. 2, ultimo capoverso, recita: “la sottoscritta garantedichiara che il contenuto della sopraestesa garanzia è frutto della trattativa delle parti”. Questa è una dichiarazione negoziale confessoria bella e buona (art. 2735 c.c.), e giammai avrebbe potuto il Tribunale porla in non cale, se non previa deduzioneed accertamento d’un vizio del consenso. Tanto meno una clausoladi questo tipo potrebbe ritenersi invalida.

Essa infatti ha l’effetto di porre a carico del consumatore l’onere di provare che non vi fu trattativa prima della stipula del contratto. Ma le clausole che addossino al consumatore l’onere della prova non sono per ciò solo abusive. Ha stabilito infatti Corte giust. UE 19.9.2019, in causa C-34/18, che l‘art. 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE “deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale (…) avente per effetto o per oggetto di invertire l’onere della prova a danno del consumatore”.

N.R.G.: 4360/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Mantova; (-) condanna Federica Imassoalla rifusione in favore di Marcegaglia Carbon Steel s.p.a.delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.200, di