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Ordinanza — n. 32193/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by bankrupt company due to lack of standing, requiring bankruptcy administrator to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32193/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Rubino S.r.l. inadmissible because the company had lost its legal standing after its bankruptcy proceedings began. The bankruptcy administrator, not the insolvent entity, holds exclusive authority to represent the company in litigation, and the administrator's inaction did not justify the company's continued participation. Consequently, the court rejected the procedural defects and ordered the bankrupt company to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 43 l.fall.; The declaration of bankruptcy does not strip the bankrupt of asset ownership but removes their capacity to sue, vesting standing exclusively in the administrator, who may only act with total disinterest from the organs.

Parole chiave

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bankruptcy standing legal capacity insolvency proceedings administrative representation procedural admissibility sostanza immobiliare restituzione di fondo rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 43 l.fall.
Come è noto, la legge fallimentare (art. 43 L.F.) prevede che, per le controversie relative a rapporti patrimoniali, la legittimazione processuale spetti al curatore e non più al fallito.
art. 372 c.p
In particolare, la società Simi Develop ha prodotto documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13814/2016
Si ricorda, al riguardo,che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ripetutamente affermato (così testualmente Cass. n. 13814/2016, ma in termini sostanzialmente analoghi Cass.
Cass. n. 24159/2013
13814/2016, ma in termini sostanzialmente analoghi Cass. n. 24159/2013 e n.
Cass. n. 15369/2005
Cass. n. 2626/2018
15369/2005, nonché Cass. n. 2626/2018) che: La dichiarazione di fallimento, purnon sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24125/2022 R.G. proposto da: RUBINO SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato RIZZI ANGELO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro SIMI DEVELOP SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURO ALBERTO e DELLA VEDOVA PAOLO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- nonchécontro FERRARI IVAN, rappresentato e difeso dall'avvocato DISEGNI ELENA FRANCESCA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1999/2022 depositata il 30/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1.La Rubino s.r.l., conduttrice dell’immobile sito in Milano via Giulio Cesare Procaccini n.37, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Ivan Ferrari, quale proprietario locatore dell’immobile, e la Simi Develop s.r.l., quale acquirente dello stesso immobile, chiedendo accertarsi la violazione del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 38 l. 392/1978 e la conseguente sussistenza del diritto di riscatto in seguito alla vendita dell’immobile in data 15.1.2019 da parte del proprietario locatore Ferrari Ivan all’acquirente Simi Develop s.r.l.

A fondamento della domanda la società attorea, esercente nell’immobile locato di attività commerciale con il pubblico degli utenti e consumatori, assumeva che la vendita dovesse qualificarsi quale cumulativa di immobili, con conseguente sussistenza del diritto alla prelazione dalla cui lesione derivava il diritto di riscatto, in principalità, con riguardo a tutti i beni oggetto della compravendita e, in subordine, con riguardo al solo immobile oggetto del contratto di locazione, previa determinazione del valore medesimo mediante c.t.u. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3823/21, rigettava la domanda attorea.

Il processo, interrotto in seguito al fallimento di Rubino s.r.l., veniva riassunto dal Fallimento, che proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado sostenendo che la vendita dei due immobili oggetto del contratto di locazione (l’esercizio commerciale, gestito dalla conduttrice, ed il ristorante adiacente), erroneamente qualificata come vendita in blocco in difetto dei relativi presupposti, doveva invece ritenersi vendita cumulativa, soggetta al diritto di prelazione del conduttore. Si costituivano anche nel giudizio di appello entrambi gli originari convenuti.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1999/2022, respingeva l’impugnazione, così confermando la sentenza di primo grado, sul presupposto che, trattandosi di fabbricato cielo/terra, veniva con ciò stesso meno il requisito oggettivo, necessario per la sussistenza di una vendita cumulativa. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società Rubino. Hanno resistito con distinti controricorsi entrambe le parti intimate, che in via preliminare hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla Rubino s.r.l.

In particolare, la società Simi Develop ha prodotto documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori non hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società Rubino articola in ricorso tre motivi. Precisamente la società ricorrente: -con il primo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all'art. 360, CPC, n. 4 per violazione dell'art. 132, CO. 2°, n.4 CPC. nella parte in cui non ha motivato sulla sussistenza e/o insussistenza di una vendita cumulativa (che avrebbe ad essa consentito l'esercizio del diritto di prelazione ex lege n. 392/1978) piuttosto che di una vendita in blocco, come sostenuto.

Si duole che la corte di merito, senza mai entrare nello specifico distintivo tra le due fattispecie (cumulativa e in blocco),ha ritenuto apoditticamente che la vendita di un fabbricato ciel/terra di per sé costituisca sempre vendita in blocco. Sostiene che la corte di merito avrebbe dovuto escludere l'ipotesi di vendita cumulativa (cioè, delle unità ben identificate catastalmente; dotate di ingressi separati e senza alcuna sovrapposizione edilizia e quindi perfettamente vendibili separatamente); -con il secondo motivo denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 116 CPC in relazione all'art. 310 n.

3. nella parte in cui la corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo sulla base di una errata disamina dei documenti prodotti, che l’ha condotta ad equivocare tra procedimento istruttorio preventivo facoltativo e non vincolante ex art. 40 T.U. e progetto approvato, nonché a catalogare i documenti prodotti come progetto approvato; -con il terzo motivo - che articola in via subordinata rispetto al motivo secondo - denuncia: violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 116 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 nella parte in cui la corte territoriale ha immotivatamente respinto l’eccezione di carenza dell'elemento soggettivo, argomentando sull'apparente impossibilità di procedere all'esecuzione di un progetto non realizzabile secondo i normali convincimenti edilizi, anche per il decorso di un lunghissimo periodo di inerzia (oltre tre anni); nonché nella parte in cui ha escluso l'intento simulatorio catalogando i suddetti documenti come approvazione del progetto. 2.Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, la legge fallimentare (art. 43 L.F.) prevede che, per le controversie relative a rapporti patrimoniali, la legittimazione processuale spetti al curatore e non più al fallito. Orbene, il ricorso in esame è stato proposto da Rubino Srl (…) in persona dell’Amministratore Unico …, con sede …, già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano n. 656/2021 … , mentre la parte legittimata nel giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di fallimento, era il "Fallimento Rubino S.r.l.". E la sentenza di appello è stata emessa nei confronti del Fallimento.

Pertanto, il ricorso è stato presentato da un soggetto (Rubino s.r.l. in bonis) che aveva perso la legittimazione processuale in favore del Fallimento. La società resistente, come sopra riferito, ha anche prodotto documentazione che attesta la pendenza della procedura. A prescindere dal rilievo che la chiusura del fallimento, quand’anche fosse intervenuta o intervenisse, non avrebbe sanato e non sanerebbe l’originario difetto di legittimazione, si deve, poi, per completezza, aggiungere che in sede di proposizione del ricorso non sono state d’altro canto allegate le condizioni legittimanti che avrebbero in via di eccezione potuto giustificare la legittimazione della fallita.

Si ricorda, al riguardo,che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ripetutamente affermato (così testualmente Cass. n. 13814/2016, ma in termini sostanzialmente analoghi Cass. n. 24159/2013 e n. 15369/2005, nonché Cass. n. 2626/2018) che: La dichiarazione di fallimento, purnon sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia . La rilevata inammissibilitàesonera il collegio di affrontare le altre questioni preliminari sollevate dai resistenti in relazione:

a) all'omesso deposito, da parte della ricorrente, dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio dalla Corte d'Appello alla Cassazione e della copia autentica della sentenza impugnata;

b) all’omesso deposito del fascicolo di parte del secondo grado;

c) alla dedotta non autosufficienza del ricorso (fondandosi le censure su documenti -in particolare i docc. 27 e 28 di Simi Develop -non allegati e neppure trascritti in ricorso).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in favore di ciascuna delle parti resistentiin euro 4000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per