Cassation Court dismisses jurisdiction objection due to incomplete territorial challenge under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vincenza Lipari's appeal regarding the territorial jurisdiction objection raised by Baia del Principe s.r.l. The lower court had declared the case incompetent for Palermo, transferring it to Patti, but the Cassation Court found the objection incomplete because the defendant failed to contest the existence of an authorized representative in Palermo. Consequently, the Court ruled that the objection was inadmissible and the original jurisdiction of the Tribunal of Palermo remains valid. The defendant companies were ordered to pay the litigation costs associated with this appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.; Art. 385, comma 1, c.p.c.: When a legal entity raises a territorial jurisdiction objection without contesting the presence of an authorized representative in the forum, the objection is deemed incomplete and inadmissible, thereby preserving the jurisdiction of the court initially seized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 3786 /2 5 , propost o -) Lipari Vincenza,domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato Mario Fiaccavento ; -ricorrente - contro -) Baia del Principe s.r.l.; UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; -intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale diPalermo 9 gennaio 2025 n. 239 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Vincenza Lipari patì lesioni personali dopo essere inciampata e caduta all’interno del campeggio gestito dalla società Baia del Principe s.r.l.. Assumendo che il fatto fosse ascrivibile a responsabilità della società Baia del Principe la convenne dinanzi al Tribunale di Palermochiedendone la condanna al risarcimento del danno. Oggetto: regolamento di competenza - eccezione di incompetenza per territorio - formulazione -completezza - necessità. N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 2. Il Tribunale con ordinanza 9.1.2025 accolse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e si spogliò della causa, indicando quale giudice competente ratione lociil Tribunale di Patti.
3. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da Vincenza Lipari. Né la Baia del Principe, né il terzo chiamato in causa UnipolSais.p.a. si sono difesi.
4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento di avere la qualità di “consumatore”. Ne trae due conseguenze: -da un lato, che l’eccezione di incompetenza come sollevata dalla Baia del Principe era inammissibile, perché non indicava tra i vari fori quelli del consumatore; -dall’altro, che tale foro è necessario ed inderogabile.
2. Non è necessario prendere posizione sulla fondatezza di tali deduzioni, in quanto va rilevata d’ufficio, nell’esercizio dei poteri della Corte nell’esame della questione di competenza in sede di regolamento(non limitati ai motivi di impugnazione ai fini del suo esame), l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Baia del Principe s.r.l.. La società convenuta, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non ha indicato se nel luogo del giudice adìto (Palermo) abbia o non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesi idonea a radicare la competenza di quel giudice.
E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass.
Sez. 3, 04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 ; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 07/02/1983). 2.1. L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha per conseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza del Tribunale di Palermo.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Tribunale di Palermo; (-) condanna la Baia del Principe s.r.l. e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di Vincenza Lipari delle spese del presente giudizioper regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.
55. Così deciso in Roma, nella camera di consi