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Ordinanza — n. 32183/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders cost compensation under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32183/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because all plaintiffs formally withdrew their request. Although the case involved claims for damages regarding delayed implementation of EU medical specialization directives, the withdrawal precluded any substantive review of the merits. Consequently, the court exercised its discretionary power under Article 391 of the Code of Civil Procedure to order the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a cassation appeal is withdrawn by the applicant without the court's acceptance, the proceedings are extinguished and the court may order cost compensation at its discretion.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation discretionary power cassation procedure calcolo e tasso di rimborso prestazioni indebitamente riscosse spese mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Ordinanza — n. 31311/2022 — snciv
Cassation Court dismisses doctors' claim for back pay regarding EU remuneration directives and pension coverage. The court rejects the argument that the State failed to comply with EU directives. The decision upholds the legislative discretion to apply rules differently over time. The court finds no interpretative uncertainty requiring a preliminary reference to the Court of Justice. The claim is rejected based on the clear nature of the legal provisions. The doctors are ordered to pay the state's legal costs. The ruling confirms that national law prevails in defining specific pension structures. The court emphasizes the lack of a specific EU mandate for the pension regime. The decision affirms the validity of the 1999 law regarding academic year coverage. The claim is dismissed as the legal arguments presented by the doctors are unfounded.
Ordinanza — n. 16270/2025 — snciv
Cassation court dismisses medical students' EU directive claim, ruling national salary discretion is non-reviewable.
Ordinanza — n. 22472/2025 — snciv
Italian Court dismisses medical students' claim for damages due to delayed implementation of EU specialization directives.
Ordinanza — n. 2062/2026 — snciv
Court dismisses appeal on state medical school damages, ordering plaintiffs to pay remaining litigation costs.
Ordinanza — n. 4897/2024 — snciv
Italian Court dismisses doctors' claim for inflation adjustments to medical residency scholarships as legally inadmissible.

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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 2009/22, propost o -) Cattin Silvia, C u tron e Cesare, Ferrari Roberto, Monta c ciani Francesco Giacomo, Munegato Elisa, Perin Chiara,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati Paolo Piva e Giovanni Corbyons; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 10 giugno 2021 n. 4223 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una borsa di studio dell’importo annuale di euro 11.693,52; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.

2. Con sentenza 14 febbraio 2018 n. 3281 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 10 giugno 2021 n. 4223 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi.

5. La Presidenza del Consiglio ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione.

2. La rinuncia al ricorso costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese, giusta il potere di questa Corte ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., che genericamente è regolato, nei casi in cui la rinuncia N.R.G.: 2009/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 non sia stata accettata, da un “può” che attribuisce alla Corte una massima discrezionalità. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità; (-) compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSe